a cura di Maurizio Marchi
Art. 1 (Principi generali). -
1. La sicurezza delle persone, nella
circolazione stradale, rientra tra le finalita' primarie di ordine
sociale ed economico perseguite dallo Stato.
2. La circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulle
strade e' regolata dalle norme del presente codice e dai
provvedimenti emanati in applicazione di esse, nel rispetto delle
normative internazionali e comunitarie in materia. Le norme e i
provvedimenti attuativi si ispirano al principio della sicurezza
stradale, perseguendo gli obiettivi: di ridurre i costi economici,
sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare; di migliorare
il livello di qualita' della vita dei cittadini anche attraverso una
razionale utilizzazione del territorio; di migliorare la fluidita'
della circolazione.
3. Al fine di ridurre il numero e gli effetti degli incidenti
stradali ed in relazione agli obiettivi ed agli indirizzi della
Commissione europea, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
definisce il Piano nazionale per la sicurezza stradale.
4. Il Governo comunica annualmente al Parlamento l'esito delle
indagini periodiche riguardanti i profili sociali, ambientali ed
economici della circolazione stradale.
5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti fornisce
all'opinione pubblica i dati piu' significativi utilizzando i piu'
moderni sistemi di comunicazione di massa e, nei riguardi di alcune
categorie di cittadini, il messaggio pubblicitario di tipo
prevenzionale ed educativo