a cura di Maurizio Marchi
Art. 152. Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli.
1. Fuori dai centri abitati, durante la marcia dei veicoli a
motore, ad eccezione dei veicoli
iscritti nei registri ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo,
Storico FMI, è obbligatorio l’uso delle luci di posizione, dei
proiettori anabbaglianti e, se prescritte, delle luci della targa e delle luci
d’ingombro. Durante la marcia, per i ciclomotori ed i motocicli è obbligatorio
l’uso dei predetti dispositivi anche nei centri abitati. Fuori dei casi
indicati dall’articolo 153, comma 1, in luogo di questi dispositivi, se il
veicolo ne è dotato, possono essere utilizzate le luci di marcia diurna
1-ter. soppresso.
2. soppresso.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 33,60 a Euro 137 DETRAZIONE PUNTI 1
Per le patenti rilasciate successivamente al 1º ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio