Art. 161. Ingombro della carreggiata.
1. Nel caso di ingombro della carreggiata per avaria del veicolo, per caduta del carico o per qualsiasi altra causa, il conducente, al fine di evitare ogni pericolo per il traffico sopraggiungente, deve sollecitamente rendere libero per quanto possibile il transito provvedendo a rimuovere l'ingombro e a spingere il veicolo fuori della carreggiata o, se ciò non è possibile, a collocarlo sul margine destro della carreggiata e parallelamente all'asse di essa. DETRAZIONE PUNTI 2
2. Chiunque non abbia potuto evitare la caduta o lo spargimento di materie
viscide, infiammabili o comunque atte a creare pericolo o intralcio alla
circolazione deve provvedere immediatamente ad adottare le cautele necessarie
per rendere sicura la circolazione e libero il transito. DETRAZIONE PUNTI 4
3. Nei casi previsti dal presente articolo, l'utente deve provvedere a segnalare il pericolo o l'intralcio agli utenti mediante il segnale di cui all'art. 162 o in mancanza con altri mezzi idonei, nonché informare l'ente proprietario della strada od un organo di polizia. DETRAZIONE PUNTI 2
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 33,60 a Euro 137,55.
Per le patenti rilasciate successivamente al 1º ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio