a cura di Maurizio Marchi
Art. 170. Trasporto di persone e di oggetti sui veicoli a motore a due ruote.
1. Sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote il conducente deve avere libero uso delle braccia, delle mani e delle gambe, deve stare seduto in posizione corretta e deve reggere il manubrio con ambedue le mani, ovvero con una mano in caso di necessità per le opportune manovre o segnalazioni. Non deve procedere sollevando la ruota anteriore.
2. Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone
oltre al conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente
indicato nel certificato di circolazione e che il conducente abbia un’età superiore a diciotto anni. Con
regolamento emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti sono stabiliti le modalità e i tempi per l’aggiornamento, ai fini del
presente comma, della carta di circolazione dei ciclomotori omologati anteriormente
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 27
giugno 2003, n. 151
Le
disposizioni dell’articolo 170, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, come modificate dall’articolo 3, comma 10, hanno effetto a
decorrere dal 1° luglio 2004.
3. Sui veicoli di cui comma 1 l'eventuale passeggero deve essere seduto in modo stabile ed equilibrato, nella posizione determinata dalle apposite attrezzature del veicolo.
4.È vietato ai conducenti dei veicoli di cui al comma 1 di trainare o farsi trainare da altri veicoli.
5. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato trasportare oggetti che non siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmente rispetto all'asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i cinquanta centimetri, ovvero impediscano o limitino la visibilità al conducente. Entro i predetti limiti, è consentito il trasporto di animali purché custoditi in apposita gabbia o contenitore.
6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10 DECURTAZIONE PUNTI 1 .
7. Se le violazioni di cui ai commi 1 e 2 sono commesse da conducente minorenne, alla sanzione pecuniaria amministrativa consegue il fermo amministrativo del veicolo per trenta giorni, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
Per le patenti rilasciate successivamente al 1º ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio