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«Art. 204-bis. (Ricorso al giudice di pace). 1. Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui
all’articolo 203, il trasgressore o gli altri soggetti indicati
nell’articolo 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in
misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al
giudice di pace competente per il territorio del luogo in cui è stata
commessa la violazione, nel termine di sessanta giorni dalla data di
contestazione o di notificazione. |
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2.
Il ricorso è proposto secondo le modalità stabilite dall’articolo 22
della legge 24 novembre 1981, n. 689, e secondo il procedimento
fissato dall’articolo 23 della medesima legge n. 689 del 1981,
fatte salve le deroghe previste dal presente articolo, e si estende anche
alle sanzioni accessorie. |
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3.
All’atto del deposito del ricorso, il ricorrente deve versare presso
la cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilità del ricorso,
una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta
dall’organo accertatore. Detta somma, in caso di accoglimento del ricorso,
è restituita al ricorrente. |
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4.
Il ricorso è, del pari, inammissibile qualora sia stato previamente
presentato il ricorso di cui all’articolo 203. |
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5.
In caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace, nella determinazione
dell’importo della sanzione, assegna, con sentenza immediatamente
eseguibile, all’amministrazione cui appartiene l’organo accertatore,
la somma determinata, autorizzandone il prelievo dalla cauzione prestata
dal ricorrente in caso di sua capienza; l’amministrazione cui appartiene
l’organo accertatore provvede a destinare detta somma secondo quanto
prescritto dall’articolo 208. La eventuale somma residua è restituita
al ricorrente. |
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6.
La sentenza con cui viene
rigettato il ricorso costituisce titolo esecutivo per la riscossione
coatta delle somme inflitte dal giudice di pace che superino l’importo
della cauzione prestata all’atto del deposito del ricorso. |
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7.
Fermo restando il principio del libero convincimento, nella determinazione
della sanzione, il giudice di pace non può applicare una sanzione
inferiore al minimo edittale stabilito dalla legge per la violazione
accertata. |
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8.
In caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace non può escludere
l’applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti
dalla patente di guida. |
| 9. Le disposizioni di cui ai commi 2, 5, 6 e 7 si applicano anche nei casi di cui all’articolo 205 |