Gli Ausiliari del traffico e il supporto alla U.O. Contravvenzioni per la procedura sanzionatoria amministrativa
L'accertamento delle violazioni in materia di sosta, limitatamente alle aree oggetto di affidamento è effettuato dagli Ausiliari del traffico, ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, comma 132, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
Con Deliberazione n. 1622 del 21 maggio 1996 la Giunta Comunale ha infatti affidato alla S.T.A. la gestione della sosta con parcheggio regolamentato a tariffa e dei parcheggi pubblici a pagamento. La successiva Deliberazione G.C. n. 3197 del 5 agosto 1997, ha autorizzato la Società a tenere appositi corsi, della durata non inferiore alle 20 ore, finalizzati alla formazione di tali soggetti.
Il Sindaco ha quindi provveduto con ordinanza a nominare quei dipendenti della S.T.A. e delle Società di gestione operativa del servizio, che, essendo in possesso dei requisiti prescritti dalla citata Delibera (possesso di patente di guida cat. B o superiore; possesso di titolo di studio della scuola d'obbligo; assenza di condanne penali e di carichi pendenti) avessero superato l'esame di idoneità.
In ottemperanza a quanto stabilito dal citato art. 17, comma 132 della legge 127/97, la procedura sanzionatoria amministrativa conseguente agli accertamenti effettuati dagli Ausiliari del traffico è di competenza esclusiva di un ufficio comunale a ciò preposto, e cioè la Unità Organizzativa Contravvenzioni del II Dipartimento per le Politiche delle Entrate. Poiché tale ufficio sovrintende all'intera procedura relativa alle sanzioni amministrative stabilite dal vigente Codice della Strada e non è in grado di gestire da solo anche le ulteriori e gravose incombenze previste dalla citata legge 127/97, la Giunta Comunale già nel 1998 (Deliberazione n. 1439 del 28 aprile 1998) aveva deciso di affidare alla STA, in via sperimentale fino al 31 dicembre 1999, le attività di mero supporto a tale procedura. Per il coordinamento delle attività e dei compiti rinvenienti da tale affidamento, il 6 agosto 1998 è stato stipulato apposito contratto di servizio, successivamente rinnovato per il 2000 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 2348 del 28 dicembre 1999 e per il 2001 con Determinazione Dirigenziale n. 1202 del 29 dicembre 2000.
L'introduzione della figura dell'Ausiliario del traffico ha generato, a Roma più che in altre Città, un numero considerevole di ricorsi dinanzi al Giudice civile, finalizzati ad ottenere una pronuncia giudiziale che negasse la funzione accertativa degli Ausiliari. Il Decreto legge 2 novembre 1999, n. 391 e la successiva legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria per il 2000) hanno definitivamente chiarito che i verbali di accertamento redatti dagli Ausiliari costituiscono atti pubblici aventi efficacia probatoria privilegiata. Avendo tali norme una funzione di interpretazione autentica, esse sono retroagite all’intero contenzioso pendente. L’orientamento giurisprudenziale ha pienamente recepito il dettato legislativo, confermando la natura di atto pubblico dei menzionati verbali.
Per una approfondita disamina sull’argomento, si rinvia all’articolo "La competenza degli Ausiliari del traffico" di C. Di Marzio – F. Bortoli pubblicato anche sulla Riv. Amm. Rep. It., n. 12/1999.
Lo scritto, oltre a riportare le più importanti pronunce giurisprudenziali in merito, riassume nel dettaglio l’esperienza romana.