Corte di Cassazione sez. civile sez.I 7/4/2005 n. 7336
Limiti al potere di accertamento delle infrazioni da parte degli ausiliari del traffico
Il potere di accertamento delle infrazioni da parte del personale
dipendente delle società di gestione dei parcheggi (c.d. ausiliari del
traffico) deve ritenersi limitato alle sole violazioni in materia di sosta e
richiede:
a) che l’area destinata alla sosta sia stata data in concessione dal comune
alla società ex articolo 7, comma 8, Cds;
b) che i dipendenti della società titolare del potere di accertamento
dell’infrazione siano stati designati con le modalità sopra precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
P.P. proponeva opposizione innanzi al GdP di Firenze avverso il
verbale di accertamento della violazione dell’articolo 158 Cds, redatto a suo
carico dal personale della “società Firenze parcheggi” (infra, società),
per avere egli parcheggiato il proprio ciclomotore su un marciapiede sito in
Via Benedetto Varchi, in Firenze.
Il ricorrente deduceva la nullità del verbale, in quanto l’infrazione
contestata non avrebbe potuto essere accertata dai dipendenti della succitata
società.
Il comune di Firenze contestava la fondatezza dell’opposizione e ne chiedeva
il rigetto.
Il GdP di Firenze, con sentenza dell’8/15 gennaio 2001, rigettava l’opposizione,
dichiarando compensate tra le parti le spese del giudizio.
Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso P.P., affidato a due
motivi, illustrati con memoria depositata ex articolo 378 Cpc; ha resistito
con controricorso il comune di Firenze, in persona del direttore del corpo di
polizia municipale, che ha poi depositato, ex articolo 372, comma 2, Cpc, atto
di ratifica del Sindaco pro-tempore, con autorizzazione della delibera di Giunta
municipale e designazione di un nuovo difensore, in sostituzione di uno dei
due inizialmente designati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1- Il ricorrente, con due motivi, trattati contestualmente, denuncia
“violazione e falsa applicazione degli articoli 17 comma 132, legge 127/97,
dell’articolo 68 della legge 488/99 e dell’articolo 158 Cds”, nonché
“omessa insufficiente e contraddittoria motivazione sopra un punto decisivo
della controversia”.
P.P. sostiene che l’articolo 17, comma 132, legge 127/97, stabilisce che “i
comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione
e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o
delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto
di concessione”, mentre l’articolo 68, comma 3, legge 488/99 ha disposto che
“al personale di cui al comma 132 … dell’articolo 17 della legge 127/97, può
essere conferita anche la competenza a disporre la rimozione dei veicoli, nei
casi previsti, rispettivamente, dalle lettere b) e c) e dalla lettera d) del
comma 2 dell’articolo 158 del D.Lgs 285/92”.
A suo avviso, il GdP ha erroneamente applicato queste norme al caso di specie,
poiché il ciclomotore era stato parcheggiato su di un marciapiede e non
nell’area oggetto della concessione comunale. Inoltre, la contestazione non
riguardava la violazione della segnaletica a terra indicante l’area riservata
alla sosta, né i tempi della sosta, ed il motoveicolo neppure impediva
l’accesso o l’uscita da queste aree, sicchè l’infrazione non avrebbe
potuto essere accertata dal personale dipendente della società.
Secondo il ricorrente, la sentenza impugnata avrebbe erroneamente rigettato
l’opposizione, ritenendo che la circolare del ministero dell’Interno 300/26467/120/26
abbia legittimamente esteso il potere di accertamento, della violazione anche
alle aree immediatamente limitrofe a quella oggetto della concessione e che
il sindaco di Firenze, con ordinanza del 22 febbraio 2000, legittimamente abbia
attribuito al personale dipendente della Società il potere di accertare
la violazione prevista dall’articolo 158, lett.h), D.Lgs 285/92, che appunto
sanziona la sosta sui marciapiedi.
Il P. sostiene che i succitati atti non possono modificare la legge e, in ogni
caso, non può essere considerata “area limitrofa” a quella oggetto della
concessione il marciapiede anche perché, come ammette il comune di Firenze,
l’estensione del potere di accertamento delle infrazioni anche a queste aree
è stata giustificata dalla necessità di potere “compiere tutte
le manovre utili alla concreta fruizione del parcheggio in concessione”, con
la conseguenza che il marciapiede non può certo essere ritenuta zona
utilizzabile a questo scopo. Pertanto, l’opposizione avrebbe dovuto essere accolta,
in quanto l’accertamento dell’infrazione deve ritenersi illegittimo, perché
effettuato da personale non abilitato.
2- I due motivi, da esaminare congiuntamente, in quanto giuridicamente
e logicamente connessi, sono fondati e devono essere accolti.
In linea preliminare, va osservato che, in riferimento al comune di Firenze,
il deposito degli atti indicati in narrativa da parte del sindaco pro-tempore,
ed anche della delibera della Gm di autorizzazione alla proposizione del controricorso,
permettono di ritenere ininfluente la questione, altrimenti da esaminare, dell’ammissibilità
del conferimento della procura alle liti da parte di un dirigente comunale,
quindi rituale la difesa svolta dal controricorrente delle cui argomentazioni
il collegio ha tenuto conto.
Nel merito, va osservato che l’articolo 17, comma 132, legge 127/97, ha stabilito
che “i comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di
prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti
comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle
aree oggetto di concessione”.
L’articolo 68, comma 1, legge 488/99, ha successivamente chiarito che “i commi
132 e 133 dell’articolo 17 della legge 127/97, si interpretano nel senso che
il conferimento delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni,
ivi previste, comprende, ai sensi del comma 1, lettera e), dell’articolo 12
del D.Lgs 285/92, e successive modificazioni, i poteri di contestazione immediata
nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con
l’efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 Cc” (comma 1). La norma ha, inoltre,
stabilito che queste funzioni, “con gli effetti di cui all’articolo 2700 Cc,
sono svolte solo da personale nominativamente designato dal sindaco previo accertamento
dell’assenza di precedenti o pendenze penali, nell’ambito delle categorie indicate
dai medesimi commi 132 e 133 dell’articolo 17 della citata legge 127/97” (comma
2), disponendo, altresì, che a detto personale “può essere conferita
anche la competenza a disporre la rimozione dei veicoli, nei casi previsti,
rispettivamente, dalle lettere b) e c) e dalla lettera d) del comma 2 dell’articolo
158 del D.Lgs 285/92” (comma 3).
2.1- Le norme non sono state esaminate da questa Corte in riferimento
alla questione qui in esame. Precedenti pronunce hanno infatti avuto ad oggetto
il verbale redatto nell’ambito della competenza puntualmente assegnata all’ausiliare
del traffico (Cassazione, 18150/02), ovvero sono anteriori all’emanazione dell’articolo
68, ult.cit. (Cassazione, 11949/99, che peraltro riguardava un caso di mera
collaborazione dell’ausiliare con i vigili urbani).
Il legislatore, con le norme sopra richiamate, ha stabilito che determinate
funzioni, obiettivamente pubbliche, possano essere svolte anche da soggetti
privati i quali abbiano una particolare investitura da parte della Pa, in relazione
al servizio svolto, in considerazione “della progressiva rilevanza dei problemi
delle soste e parcheggi” specie nei centri urbani (Corte costituzionale, ordinanza
157/01). Inoltre, con la norma interpretativa sopra richiamata (articolo 68,
cit.) ha impresso ai verbali redatti dal succitato personale l’efficacia probatoria
di cui agli articoli 2699 e 2700 Cc.
L’articolo 17, comma 132, cit, tenuto conto della rilevanza delle funzioni conferite
a soggetti che, sebbene siano estranei all’apparato della Pa e non compresi
nel novero di quelli ai quali esse sono ordinariamente attribuite (articolo
12, Cds), sono legittimati all’esercizio di compiti di prevenzione ed accertamento
di violazioni del Cds sanzionate in via amministrativa, deve ritenersi norma
di stretta interpretazione. Il legislatore, evidentemente proprio per queste
ragioni, ha quindi avuto cura di puntualizzare che le funzioni riguardano soltanto
le “violazioni in materia di sosta” e “limitatamente alle aree oggetto di concessione”,
poiché la loro attribuzione è apparsa strumentale rispetto allo
scopo di garantire la funzionalità dei parcheggi, che concorre a ridurre,
se non ad evitare, il grave problema del congestionamento della circolazione
nei centri abitati. In tal senso, è significativo che al personale in
esame “può essere conferita anche la competenza a disporre la rimozione
dei veicoli”, ma esclusivamente nei casi previsti dall’articolo 158, comma 2,
lett. b), c) e d) (articolo 68, comma 3, cit.), ovvero “dovunque venga impedito
di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento
dei veicoli in sosta”, “in seconda fila”, “negli spazi riservati allo stazionamento
e alla fermata” dei veicoli puntualmente indicati.
Nei succitati casi e, in particolare, per quanto qui interessa, in quello previsto
dall’articolo 158, comma 2, lett. b) Cds, la violazione pregiudica la piena
funzionalità del parcheggio e, perciò, giustifica la attribuzione
dei compiti in esame.
2.2- Delle ragioni e dei chiari e ben definiti limiti entro i
quali sono stati attribuiti i compiti di prevenzione ed accertamento al personale
in questione si è dimostrato consapevole il ministero dell’Interno, che
costituisce l’autorità amministrativa di vertice titolare del potere
di coordinamento dei servizi di polizia stradale da chiunque espletati (articolo
11, comma 3 Cds).
Il ministero dell’Interno, con due circolari, alle quali può farsi riferimento,
in quanto recano una corretta interpretazione delle norme in esame, nell’immediatezza
dell’emanazione della norma del 1997 ha ritenuto che al personale dipendente
dalle società di gestione dei parcheggi – che è quello solo che
interessa nella presente fattispecie – “è da riconoscersi un ambito circoscritto
di competenza riconducibile essenzialmente all’accertamento delle violazioni
di cui all’articolo 7, comma 15, e all’articolo 157, commi 5,6 e 8, del Cds,
commesse in aree comunali, urbane o extraurbane, che con apposita delibera della
giunta comunale sono state specificamente destinate al parcheggio o alla sosta
sulla carreggiata e per la cui fruizione è imposto il pagamento di una
somma di denaro. La loro competenza si estende anche a quelle aree poste al
servizio di quelle a pagamento (su strade, piazze, ecc.), immediatamente limitrofe
a esse e che costituiscono lo spazio minimo indispensabile e necessario per
compiere le manovre che ne consentano in concreto l’utilizzo da parte degli
utenti della strada: solo in tali zone, per relationem, deve intendersi estesa
la facoltà di accertamento di tutte le violazioni relative alla fermata
o alla sosta vietata da apposita segnaletica o dalle norme del codice della
strada” (§1.a della circolare 25 settembre 1997, n. 300/a/26467/110/26).
Il ministero dell’Interno, successivamente, ha avuto cura di precisare che “il
personale dipendente dalla società di gestione dei parcheggi ha possibilità
di accertare violazioni relative alla sosta o alla fermata anche nelle aree
immediatamente limitrofe alle aree concesse solo a condizione che queste costituiscono
lo spazio minimo indispensabile per compiere le manovre necessarie a garantire
la concreta fruizione del parcheggio in concessione. Solo per queste situazioni
sembra, perciò, potersi prescindere dal rapporto rigoroso che lega il
personale operante all’area in concessione alla società da cui dipendono”
(§A della circolare 17 agosto 1998 n. 300/a/55042/110/26).
2.3- Nel quadro di queste norme e di questi principi, va affermato
che il potere di accertamento delle infrazioni in esame da parte del personale
dipendente delle società di gestione dei parcheggi richiede: a) che l’area
destinata alla sosta sia stata data in concessione dal comune alla società
ex articolo 7, comma 8, Cds; b) che i dipendenti della società titolare
del potere di accertamento dell’infrazione siano stati designati con le modalità
sopra precisate.
Il potere del succitato personale, nel caso in cui sussistano i suddetti presupposti,
deve ritenersi limitato all’accertamento delle sole violazioni in materia di
sosta che interessano l’area oggetto della concessione (in particolare delle
violazioni dell’articolo 7, comma 15, 157, commi 5, 6 ed 8), giusta l’espressa
previsione dell’articolo 17, comma 132, legge 127/97. La ratio dell’attribuzione
di questi compiti – individuata nell’esigenza di garantire la piena funzionalità
del parcheggio – e, soprattutto, la considerazione che al personale in questione
è stato attribuito anche il potere di rimuovere dei veicoli che impediscano
di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, ovvero di spostare i
veicoli in sosta (articolo 68, comma 3, legge 488/99), permette inoltre di ritenere
che la funzione di accertamento comprende anche la violazione del divieto di
sosta nelle aree immediatamente limitrofe a quelle oggetto della concessione,
ma esclusivamente se ed in quanto precludano, nei termini precisati, la funzionalità
del parcheggio. Soltanto in presenza di detti presupposti del personale in questione
ha il potere di accertare l’infrazione, redigendo un verbale di accertamento
dell’infrazione, redigendo un verbale di accertamento dell’infrazione che fa
piena prova, ex articoli 2699 e 2770, Cc, fino a querela di falso, con riguardo
ai fatti attestati come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine
di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento
ed alle dichiarazioni delle parti, e, in mancanza, il documento non può
avere l’efficacia stabilita dell’articolo 68, comma 2, legge 488/99 e fondare
ex se l’irrogazione della sanzione amministrativa.
Il sindaco è titolare del potere di conferire ai dipendenti della società
di gestione del parcheggio le funzioni di prevenzione ed accertamento delle
violazioni in materia di sosta entro i limiti spaziali così identificati,
e cioè con esclusivo riferimento all’area oggetto della concessione,comprendendo
queste funzioni l’area a questa limitrofa, purchè sussistano le condizioni
sopra indicate. Pertanto, il provvedimento che attribuisca le funzioni in esame
al di fuori ed oltre detti limiti deve ritenersi in contrasto con le succitate
norme e, perciò, illegittimo e suscettibile di disapplicazione.
Le norme esaminate impongono, quindi, di affermare che, poiché, ai sensi
dell’articolo 3, comma 1, n.33 Cds, il “marciapiede” è quella “parte
della strada esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta,
destinata ai pedoni”, in relazione alla quale sono vietate la fermata e la sosta,
“salvo diversa segnalazione” (articolo 158, comma 1, lettera h), Cds), la violazione
del divieto di sosta sul marciapiede può essere accertata dal personale
in esame, con un atto avente la natura e gli effetti si cui all’articolo 68,
cit., esclusivamente nel caso in cui sussista la deroga al divieto o il marciapiede
sia eventualmente compreso nell’area oggetto della concessione (nel senso che
fa parte della superficie oggetto della concessione), ovvero allo stesso, eccezionalmente,
possano accedere i veicoli. Se ciò non accada, il marciapiede non è,
infatti, una zona destinata alla sosta ed alla circolazione, con la conseguenza
che, anche se limitrofo all’area oggetto della concessione, non può costituire
una superficie utilizzabile per compiere le manovre indispensabili a garantire
la fruizione del parcheggio.
La sentenza impugnata non ha correttamente applicato questi principi.
Il GdP, interpretando inesattamente le norme sopra richiamate, ma anche la circolare
ministeriale sopra indicata, ha infatti ritenuto che il potere di accertamento
sia esteso alla violazione del divieto di sosta sui marciapiedi, “in quanto
deve essere in esse consentito il compimento di tutte le manovre utili alla
concreta fruizione dei parcheggi in concessione”, ritenendo, erroneamente, che
il sindaco possa legittimamente estendere i compiti di prevenzione ed accertamento
oltre i limiti precisati. Ed invece, egli avrebbe dovuto accertare, in concreto
se, in riferimento al marciapiede, sussistesse o meno la deroga dell’articolo
158, comma 1, lettera h) Cds, nei termini sopra precisati, ovvero, in presenza
di questa deroga, fosse compreso nella superficie oggetto della concessione,
costituendo queste condizioni imprescindibili per la legittimità dell’accertamento,
poiché, diversamente, non essendo il marciapiede destinato alla sosta,
e neppure alla circolazione, la violazione del divieto di sosta che li concerne
non può essere accertata dal personale in questione, mediante la redazione
di un verbale che ha l’efficacia di cui all’articolo 68, cit.
Il ricorso va, quindi, accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio della
causa al GdP di Firenze, in persona di diverso magistrato, che provvederà
al riesame della controversia, provvedendo altresì sulle spese di questa
fase.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al GdP di Firenze, in persona di diverso magistrato, anche per le spese di questo giudizio.