Art. 120. Requisiti morali per ottenere il rilascio della patente di guida.

1. La patente di guida è revocata dal prefetto ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza e a coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituita dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, così come successivamente modificata e integrata, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché alle persone condannate a pena detentiva, non inferiore a tre anni, quando l'utilizzazione del documento di guida possa agevolare la commissione di reati della stessa natura.

2. A tal fine i competenti uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. danno al prefetto immediata comunicazione del rilascio delle patenti di guida, per il tramite del collegamento informatico integrato già esistente tra i sistemi informativi della Direzione generale della M.C.T.C. e della Direzione generale dell'amministrazione generale e per gli affari del personale del Ministero dell'interno.

3. Avverso i provvedimenti di cui al comma 1 è ammesso il ricorso al Ministero dell'interno il quale decide, entro sessanta giorni, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione e della navigazione.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 354 del 21 ott. 1998, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 120, per violazione della legge delega n. 190/91, nella parte in cui consente la revoca della patente anche nei confronti di chi ha subito una misura di sicurezza già esaurita