Art. 127. Permesso provvisorio di guida.
Abrogato con decorrenza 13 maggio 2000 dal DPR 9 marzo 2000 n. 104, in G.U.
28 aprile 2000, il quale all'art. 2 così stabilisce:
Art. 2. - Procedura di rilascio del duplicato della patente di guida
1. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della patente, entro quarantotto
ore dalla constatazione, il titolare deve farne denuncia agli organi di polizia
compilando, altresì, apposito modulo su cui è applicata una fotografia
autenticata a cura degli stessi organi di polizia i quali rilasciano, contestualmente,
un permesso provvisorio di guida della validità di novanta giorni. Dal
momento del rilascio del permesso provvisorio di guida, la patente identificata
nella denuncia non è piu' valida.
2. Entro sette giorni dalla data di presentazione della denuncia gli organi
di polizia di cui al comma 1 ne danno comunicazione all'Ufficio centrale operativo
del Ministero dei trasporti e della navigazione trasmettendo il modulo di cui
al comma 1 secondo le modalità tecniche indicate dal Ministero medesimo.
3. L'Ufficio centrale operativo del Ministero dei trasporti e della navigazione,
conseguentemente, provvede a:
a) registrare i dati contenuti nel modulo di cui al comma 1 all'Anagrafe nazionale
degli abilitati alla guida;
b) dare comunicazione, per via telematica, al Ministero dell'interno dell'avvenuta
registrazione;
c) predisporre il duplicato della patente smarrita, sottratta o distrutta; d)
trasmettere il duplicato per posta-contrassegno all'indirizzo di residenza del
titolare, in modo che vi giunga entro i novanta giorni di validità del
permesso provvisorio di guida di cui al comma 1. Ove il duplicato non pervenga
entro il termine prestabilito al domicilio dell'interessato la validità
del permesso provvisorio si intende prorogata fino al momento della consegna
del duplicato.
4. Qualora, nei casi di cui al comma 1, gli organi di polizia, all'atto della
denuncia, facciano presente, che è impossibile estrarre il duplicato
della patente dall'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, al rilascio
del duplicato provvedono, entro trenta giorni dalla data di presentazione, da
parte del titolare, di apposita domanda, gli uffici provinciali della motorizzazione
civile e dei trasporti in concessione. Alla medesima domanda è allegata
l'attestazione di resa denuncia agli organi di polizia, i quali rilasciano,
contestualmente, un permesso provvisorio di guida della validità di novanta
giorni.
5. Il titolare che, successivamente alla denuncia di cui al comma 1, rientrasse
in possesso della patente di guida deve provvedere alla sua distruzione.
6. Nel caso in cui la patente di guida sia deteriorata al punto da rendere illeggibili
i dati in essa contenuti, al rilascio del duplicato provvedono gli uffici provinciali
della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, entro trenta giorni
dalla data di presentazione di apposita domanda da parte del titolare.