Art. 139. -
1. Ai soggetti già in possesso di patente
di guida e abilitati allo svolgimento di compiti di polizia stradale indicati
dai commi 1 e 3, lettera a), dell'articolo 12 viene rilasciata apposita patente
di servizio la cui validità è limitata alla guida di veicoli adibiti
all'espletamento di compiti istituzionali dell'amministrazione di appartenenza.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i requisiti e le modalità
per il rilascio di tale patente