Art. 166. Trasporto di cose su veicoli a trazione animale.
1. Sui veicoli a trazione animale il trasporto di cose non può superare la massa complessiva a pieno carico indicata nella targa.
2. Chiunque circola con un veicolo che supera la massa complessiva a pieno
carico indicata nella targa, ove non ricorra alcuna delle ipotesi di violazione
di cui all'art. 62, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da Euro 19.95 a Euro 81.90.