Art. 200. Contestazione e verbalizzazione delle violazioni.
1. La violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata
tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento
della somma dovuta.
2. Dell'avvenuta contestazione deve essere redatto verbale contenente anche le dichiarazioni che gli interessati chiedono che vi siano inserite. Nel regolamento è indicato il relativo modello.
3. Copia del verbale deve essere consegnata al trasgressore e, se presente, alla persona obbligata in solido.
4. Copia del verbale è consegnata immediatamente all'ufficio o comando
da cui dipende l'agente accertatore.
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Vedi anche art. 4 del decreto-legge 121/2002, come modificato dalla legge di
conversione, n. 168/2002, in G. U. 6 agosto 2002, con decorrenza 7 agosto 2002,
il quale stabilisce :
1. Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'articolo
2, comma 2, lettere A e B, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli
organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del medesimo decreto
legislativo, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono utilizzare o installare
dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione
agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle
norme di comportamento di cui agli articoli 142 e 148 dello stesso decreto legislativo,
e successive modificazioni. I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo
possono essere altresì utilizzati o installati sulle strade di cui all'articolo
2, comma 2, lettere C e D, del citato decreto legislativo, ovvero su singoli
tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma
2.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, il prefetto, sentiti gli organi di polizia stradale competenti
per territorio e su conforme parere degli enti proprietari, individua le strade,
diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, di cui al comma
1, ovvero singoli tratti di esse, tenendo conto del tasso di incidentalità,
delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico per le quali
non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla
sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all'incolumità
degli agenti operanti e dei soggetti controllati. La medesima procedura si applica
anche per le successive integrazioni o modifiche dell'elenco delle strade di
cui al precedente periodo.
3. Nei casi indicati dal comma 1, la violazione deve essere documentata con
sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi che, nel rispetto
delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano
di accertare, anche in tempi successivi, le modalità di svolgimento dei
fatti costituenti illecito amministrativo, nonchè i dati di immatricolazione
del veicolo ovvero il responsabile della circolazione. Se vengono utilizzati
dispositivi che consentono di accertare in modo automatico la violazione, senza
la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, gli stessi devono
essere approvati od omologati ai sensi dell'articolo 45, comma 6, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. Nelle ipotesi in cui vengano utilizzati i mezzi tecnici o i dispositivi di
cui al presente articolo, non vi è l'obbligo di contestazione immediata
di cui all'articolo 200 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.