a cura di Maurizio Marchi

guida in stato di ebbrezza tolta alla competenza del Giudice di Pace

Giovedì 17 giugno la Camera dei Deputati ha licenziato il testo della legge di conversione del decreto legge di modifica del codice della strada. E' auspicabile che il testo arrivi al Senato "blindato" per la necessaria approvazione definitiva prima della sospensione dell'attività parlamentare per le ferie estivie: se così non fosse il decreto legge decadrebbe con tutto quanto immaginabile.

Si badi bene! Se il decreto legge decade non "cade" il sistema della patente a punti, ma resta in vigore quella originariamente prevista da decreto legislativo 9 che doveva partire dal 30 giugno 2003.

Fra le novità introdotte con emendamenti in sede di discussione del testo del decreto legge, quella che toglie la competenza per l'irrogazione della pena di cui all'articolo 186 al giudice di pace.

E così il Giudice di Pace fa le valige! (Addio o arrivederci... lascio ai singoli che leggono le proprie valutazioni). Giusta o sbagliata fosse stata la scelta di ospitarlo nella "parte penale" del codice della strada, la volontà del legislatore è chiara: prima l'introduzione delle sanzioni penali per le corse clandestine per le quali competente è il Tribunale. Poi la modifica dell'articolo 189 per omissione di soccorso tolta alla sua competenza, ed ora la modifica dell'articolo 186. Per un errore tecnico che si spera sia corretto, ci si è dimenticati dell'articolo 187 cds.

D'altronde l'opinione pubblica è sensibile all'ebbrezza da alcol ma rifiuta ancora di prendere in considerazione le problematiche derivanti dalla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, forse perchè collega questo fenomeno - erroneamente - al "tossico" la persona da emarginare e da rimuovere dalla vista.

E' vero che l'emendamento approvato dalla Camera modifica l'articolo 186 e meglio sarebbe stato modificare direttamente il decreto legislativo 205 (Giudice di Pace) per prevenire discussioni dottrinali su principi di specialità, successioni di leggi nel tempo, ecc. E' verò anche che l'articolo 187 rimanda per le sanzioni al 186/2 e - modificando quest'ultimo - con interpretazioni coraggiose si potrebbe porre rimedio alla "dimenticanza parlamentare"... si vedrà

Resta una cosa importante: la chiara volontà del legislatore di togliere i reati del codice della strada dalla competenza del Giudice di Pace. Di conseguenza finalmente il riconoscimento dell'importanza della sicurezza stradale e della necessità di sanzionare in modo chiaro e certo chi si macchia di gravi eventi.

Se troveranno la giusta collocazione anche le modifiche - volute dalla Camera - dell'articolo 187, non si vedranno più probabilmente quelle sentenze di assoluzione con le motivazioni: "era in stato di ebbrezza ma non ha causato incidenti" - "era il suo compleanno", ecc

Credo sia importante ricordare i morti che negli ultimi mesi sono arrivati al capolinea solo perchè hanno incontrato sulla loro strada una conducente in stato di ebbrezza. Non sono pochi: semplici cittadini e colleghi! Se ci sarà un inasprimento - e trasferire la competenza dal Giudice di Pace al Tribunale significa questo - lo si deve anche a loro. Spiace dirlo: ma spesso ci si "muove solamente dopo il morto"

Questo il testo dell'emendamento approvato su proposta della Commissione:

"Al comma 1, capoverso Art. 186, comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Per l'irrogazione della pena è competente il tribunale. 5. 3. La Commissione"