DECRETO-LEGGE 151 – modifica cds
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Testo del
decreto-legge |
Testo
comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati |
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Modifiche ed integrazioni al codice della strada |
Modifiche ed integrazioni al codice della strada |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA |
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Visti
gli articoli 77 e 87 della Costituzione; |
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Visto
il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni; |
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Visto
il decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, recante disposizioni
integrative e correttive del Nuovo codice della strada, a norma
dell’articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85; |
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Visto
il decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1º agosto 2002, n. 168; |
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Ritenuta
la straordinaria necessità ed urgenza di integrare le norme del decreto
legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, in vista della sua entrata in
vigore, con l’obiettivo di pervenire ad un più elevato livello di
sicurezza già nei prossimi esodi estivi caratterizzati da un massiccio
incremento della circolazione nelle strade; |
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Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
27 giugno 2003; |
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Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell’interno
e della giustizia; |
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emana |
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il seguente decreto-legge: |
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Articolo 01. |
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(Modifiche alle disposizioni generali) |
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1.
All’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: |
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a)
al comma 2, dopo la lettera F, è aggiunta la seguente: |
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«F-bis.
Itinerari ciclopedonali»; |
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b)
al comma 3, dopo la lettera F, è aggiunta la seguente: |
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«F-bis.
ITINERARIO
CICLOPEDONALE: strada locale, urbana, extraurbana o vicinale, destinata
prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da
una sicurezza intrinseca a tutela dell’utenza debole della strada». |
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2.
All’articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: |
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a)
al comma 1, il numero 2) è sostituito dal seguente: |
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«2)
AREA
PEDONALE:
zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di
emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o
impedite capacità motorie, nonchè eventuali deroghe per i veicoli ad
emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati
ai velocipedi. In particolari situazioni i comuni possono introdurre,
attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione
su aree pedonali»; |
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b)
al comma 1, dopo il numero 34), è inserito il seguente: |
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«34-bis)
PARCHEGGIO
SCAMBIATORE: parcheggio situato in prossimità di stazioni o fermate del
trasporto pubblico locale o del trasporto ferroviario, per agevolare
l’intermodalità»; |
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c)
al comma 1, dopo il numero 53), è inserito il seguente: |
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«53-bis)
UTENTE
DEBOLE DELLA STRADA: pedoni, disabili in carrozzella, ciclisti e tutti coloro i quali
meritino una tutela particolare dai pericoli derivanti dalla circolazione
sulle strade». |
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Articolo 02. |
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(Disposizioni per la disciplina del traffico nei
centri abitati) |
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1.
Al comma 14 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La
violazione del divieto di circolazione nelle corsie riservate ai mezzi
pubblici di trasporto, nelle aree pedonali e nelle zone a traffico
limitato è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 68,25 a euro 275,10». |
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2.
Dopo il comma 15 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente: |
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«15-bis.
Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano abusivamente,
anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare
abusivamente l’attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 652 a
euro 2.620. Se nell’attività sono impiegati minori la somma è
raddoppiata. Si applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della
confisca delle somme percepite, secondo le norme del capo I, sezione II,
del titolo VI». |
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Articolo 03. |
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(Modifiche alle disposizioni sanzionatorie in
materia di competizioni non autorizzate in velocità). |
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1.
Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: |
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a)
all’articolo 9, il comma 8-bis è abrogato; |
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b)
dopo l’articolo 9 sono inseriti i seguenti: |
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«Art.
9-bis. (Organizzazione di competizioni non autorizzate in velocità con
veicoli a motore e partecipazione alle gare). – 1. Salvo che il
fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza, promuove, dirige o
comunque agevola una competizione sportiva in velocità con veicoli a
motore senza esserne autorizzato ai sensi dell’articolo 9 è punito con
la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 25.000 a euro
100.000. La stessa pena si applica a chiunque prende parte alla
competizione non autorizzata. |
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2.
Se dallo svolgimento della competizione deriva, comunque, la morte di una
o più persone, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni;
se ne deriva una lesione personale la pena è della reclusione da tre a
sei anni. |
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3.
Le pene indicate ai commi 1 e 2 sono aumentate fino ad un anno se le
manifestazioni sono organizzate a fine di lucro o al fine di esercitare o
di consentire scommesse clandestine, ovvero se alla competizione
partecipano minori di anni diciotto. |
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4.
Chiunque effettua scommesse sulle gare di cui al comma 1 è punito con la
reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa da euro 5.000 a euro
25.000. |
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5.
Nei confronti di coloro che hanno preso parte alla competizione,
all’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente da uno a tre anni ai sensi del
capo II, sezione II, del titolo VI. La patente è sempre revocata se dallo
svolgimento della competizione sono derivate lesioni personali gravi o
gravissime o la morte di una o più persone. Con la sentenza di condanna
è sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti, salvo che
appartengano a persona estranea al reato, e che questa non li abbia
affidati a questo scopo. |
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6.
In ogni caso l’autorità amministrativa dispone l’immediato divieto di
effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II,
del titolo VI. |
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Art.
9-ter. (Divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore). –
1. Fuori dei casi previsti dall’articolo 9-bis, chiunque
gareggia in velocità con veicoli a motore è punito con la reclusione da
sei mesi ad un anno e con la multa da euro 5.000 a euro 20.000. |
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2.
Se dallo svolgimento della competizione deriva, comunque, la morte di una
o più persone, si applica la pena della reclusione da sei a dieci anni;
se ne deriva una lesione personale la pena è della reclusione da due a
cinque anni. |
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3.
All’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente da uno a tre anni ai sensi del
capo II, sezione II, del titolo VI. La patente è sempre revocata se dallo
svolgimento della competizione sono derivate lesioni personali gravi o
gravissime o la morte di una o più persone. Con la sentenza di condanna
è sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti, salvo che
appartengano a persona estranea al reato e che questa non li abbia
affidati a questo scopo»; |
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c)
al comma 4 dell’articolo 79 è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «La misura della sanzione è da euro 1.000 a euro 10.000 se il
veicolo è utilizzato nelle competizioni previste dagli articoli 9-bis e
9-ter»; |
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d)
al comma 9, primo periodo, dell’articolo 141, sono premesse le
parole: «Salvo quanto previsto dagli articoli 9-bis e 9-ter,»;
il secondo e il terzo periodo del medesimo comma 9 sono soppressi. |
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Articolo 1. |
Articolo 1. |
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(Modifiche alle disposizioni inerenti
l’espletamento dei servizi di polizia stradale, le norme per la
costruzione delle strade e le norme di
equipaggiamento dei veicoli) |
(Modifiche alle disposizioni inerenti
l’espletamento dei servizi di polizia stradale, le norme per la
costruzione e la tutela delle strade, le norme sui veicoli e le norme di
equipaggiamento dei veicoli) |
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1.
Al comma 1 dell’articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: |
1. Identico: |
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a)
dopo la lettera d) è inserita la seguente: «d-bis) ai
Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell’ambito del territorio di
competenza e relativamente alle strade di competenza, fatti salvi gli
accordi tra gli enti locali;»; |
a)
dopo la lettera d) è inserita la seguente: «d-bis) ai
Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell’ambito del territorio di
competenza;»; |
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b)
dopo la lettera f) è aggiunta la seguente: «f-bis) al
Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in
relazione ai compiti di istituto». |
b) identica. |
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1-bis.
Dopo il comma 3 dell’articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, è inserito il seguente: |
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«3-bis.
I servizi di scorta per la sicurezza della circolazione, nonchè i
conseguenti servizi diretti a regolare il traffico, di cui all’articolo
11, comma 1, lettere c) e d), possono inoltre essere
effettuati da personale abilitato a svolgere scorte tecniche ai veicoli
eccezionali e ai trasporti in condizione di eccezionalità, limitatamente
ai percorsi autorizzati con il rispetto delle prescrizioni imposte dagli
enti proprietari delle strade nei provvedimenti di autorizzazione o di
quelle richieste dagli altri organi di polizia stradale di cui al comma 1». |
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1-ter.
Al comma 5 dell’articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: «nel presente
articolo» sono inserite le seguenti: «, eccetto quelli di cui al comma
3-bis,». |
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2.
Al comma 2 dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: |
2. Identico. |
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a)
le parole: «solo per le strade esistenti» sono sostituite dalle
seguenti: «solo per specifiche situazioni»; |
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b)
le parole: «l’adeguamento» sono sostituite dalle seguenti: «il
rispetto». |
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2-bis.
Al comma 13-bis dell’articolo 23 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «Chiunque víola le prescrizioni indicate al
presente comma e al comma 7 è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 4.000 a euro 16.000; nel caso in cui non
sia possibile individuare l’autore della violazione, alla stessa
sanzione amministrativa è soggetto chi utilizza gli spazi pubblicitari
privi di autorizzazione». |
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2-ter.
Dopo il comma 2 dell’articolo 37 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, è inserito il seguente: |
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«2-bis.
Gli enti di cui al comma 1 possono utilizzare, nei segnali di
localizzazione territoriale del confine del comune, lingue regionali o
idiomi locali presenti nella zona di riferimento, in aggiunta alla
denominazione nella lingua italiana». |
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2-quater.
Il comma 4 dell’articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: |
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«4.
Rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse
storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l’iscrizione in
uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano
Alfa Romeo, Storico FMI». |
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2-quinquies.
Al comma 5 dell’articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, le parole: «ai sensi del comma 4» sono
soppresse. |
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3.
All’articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente: |
3.
All’articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: |
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«2-bis.
Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi
adibiti al trasporto di cose nonché classificati per uso speciale o per
trasporti specifici, con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5
t, devono altresì essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali
retroriflettenti». |
«2-bis.
Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi
adibiti al trasporto di cose nonché classificati per uso speciale o per
trasporti specifici, immatricolati in Italia e con massa complessiva a
pieno carico superiore a 3,5 t, devono altresì essere equipaggiati con
strisce posteriori e laterali retroriflettenti. Le caratteristiche
tecniche di tali strisce sono definite con decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, in ottemperanza a quanto previsto dal
regolamento internazionale ECE/ONU n. 104. |
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2-ter.
Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi e i semirimorchi
adibiti al trasporto di cose o di persone, con massa complessiva a pieno
carico superiore a 7t., devono essere equipaggiati con dispositivi atti a
ridurre la nebulizzazione dell’acqua in caso di precipitazioni. A
decorrere dal 1º gennaio 2005, chiunque víola le disposizioni di cui al
presente comma è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 68,25 a euro 275,10». |
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3-bis.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono
individuati e omologati dispositivi di rilevamento a distanza di
situazioni di rischio o di emergenza di cui possono essere dotati gli
autoveicoli. |
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3-ter.
I trenini turistici classificati quali veicoli atipici ai sensi
dell’articolo 47, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ai fini di quanto
disposto dall’articolo 2, comma 1, lettera z), della legge 22
marzo 2001, n. 85, possono trainare fino a tre rimorchi. |
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Articolo 2. |
Articolo 2. |
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(Modifiche alle norme inerenti la guida dei
veicoli) |
(Modifiche alle norme inerenti la guida dei
veicoli) |
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01.
Al comma 4 dell’articolo 85 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, dopo le parole: «destinato a tale uso» sono
inserite le seguenti: «ovvero, pur essendo munito di autorizzazione,
guida un’autovettura adibita al servizio di noleggio con conducente
senza ottemperare alle norme in vigore, ovvero alle condizioni di cui
all’autorizzazione,». |
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02.
Dopo il comma 4 dell’articolo 85 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente: |
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«4-bis.
Chiunque, pur essendo munito di autorizzazione, guida un veicolo di cui al
comma 2 senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di
cui all’autorizzazione medesima è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 70 a euro 280. Dalla violazione
consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di
circolazione e dell’autorizzazione, ai sensi delle norme di cui al capo
I, sezione II, del titolo VI». |
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03.
Il comma 2 dell’articolo 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: |
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«2.
Chiunque, senza avere ottenuto la licenza prevista dall’articolo 8 della
legge 15 gennaio 1992, n. 21, adibisce un veicolo a servizio di
piazza con conducente o a taxi è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 6.000. Dalla violazione
conseguono le sanzioni amministrative accessorie della confisca del
veicolo e della sospensione della patente di guida da quattro a dodici
mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
Quando lo stesso soggetto è incorso, in un periodo di tre anni, in tale
violazione per almeno due volte, all’ultima di esse consegue la sanzione
accessoria della revoca della patente. Le stesse sanzioni si applicano a
coloro ai quali è stata sospesa o revocata la licenza». |
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04.
Il comma 3 dell’articolo 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: |
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«3.
Chiunque, pur essendo munito di licenza, guida un taxi senza ottemperare
alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui alla licenza è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
70 a euro 280». |
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05.
All’articolo 95 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: |
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a)
nella rubrica, dopo le parole: «Carta provvisoria di circolazione», è
inserita la seguente: «, duplicato»; |
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b)
dopo il comma 1, è inserito il seguente: |
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«1-bis.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto
dirigenziale, stabilisce il procedimento per il rilascio, attraverso il
proprio sistema informatico, del duplicato delle carte di circolazione,
con l’obiettivo della massima semplificazione amministrativa, anche con
il coinvolgimento dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264». |
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06.
Al comma 2 dell’articolo 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, le parole: «a soggetti terzi» sono
sostituite dalle seguenti: «ai soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991,
n. 264»; |
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1.
All’articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: |
1. Identico: |
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0a)
dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente: |
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«1-ter.
A decorrere dal 1º luglio 2005 l’obbligo di conseguire il certificato
di idoneità per la guida di ciclomotori è esteso anche ai maggiorenni
che non siano già titolari di patente di guida»; |
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a)
al comma 8 nel primo periodo la parola: «motocarrozzetta» è sostituita
dalle seguenti: «tricicli, quadricicli»; il secondo e il terzo periodo
sono soppressi; |
a)
al comma 8 nel primo periodo la parola: «motocarrozzette» è sostituita
dalle seguenti: «tricicli, quadricicli»; il secondo e il terzo periodo
sono soppressi; |
|
b)
dopo il comma 8, è inserito il seguente: |
b) identico: |
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«8-bis.
Il certificato di cui al comma 8 può essere rilasciato a mutilati o a
minorati fisici che siano in possesso di patente di categoria B, C e D
speciale e siano stati riconosciuti idonei alla conduzione di taxi e di
autovetture adibite a noleggio, con specifica certificazione rilasciata
dalla commissione medica locale in base alle indicazioni fornite dal
comitato tecnico, a norma dell’articolo 119, comma 10, lettera c)». |
«8-bis.
Il certificato di cui al comma 8 può essere rilasciato a mutilati o a
minorati fisici che siano in possesso di patente di categoria B, C e D
speciale e siano stati riconosciuti idonei alla conduzione di taxi e di
autovetture adibite a noleggio, con specifica certificazione rilasciata
dalla commissione medica locale in base alle indicazioni fornite dal
comitato tecnico, a norma dell’articolo 119, comma 10»; |
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b-bis)
al comma 13-bis, le parole: «Chiunque, non essendo titolare di
patente» sono sostituite dalle seguenti: «Il minore che, non munito di
patente». |
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2.
Il comma 6 dell’articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: |
2. Identico. |
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«6.
I provvedimenti di sospensione e revoca della patente di guida emanati
dagli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri a norma
dell’articolo 129, comma 2, e dell’articolo 130, comma 1, nei casi in
cui sia accertato il difetto con carattere temporaneo o permanente dei
requisiti fisici e psichici prescritti, sono atti definitivi». |
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3.
All’articolo 125 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: |
3. Identico. |
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a)
dopo il comma 1 è inserito il seguente: |
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«1-bis.
Le patenti di guida delle categorie A, A limitata alla guida di motocicli
di cilindrata non superiore a 125 cc e di potenza massima non superiore a
11 Kw, B, C e D, comprese quelle speciali, sono valide per la guida dei
veicoli per i quali è richiesto il certificato di idoneità alla guida di
cui all’articolo 116.»; |
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b)
al comma 3 le parole: «Chiunque, munito di patente di categoria B, C o D
guida un autoveicolo» sono sostituite dalle seguenti: «Chiunque, munito
di patente di categoria A, A limitata alla guida di motocicli di
cilindrata non superiore a 125 cc e di potenza massima non superiore a 11
Kw, B, C o D, guida un veicolo». |
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4.
All’articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: |
4. Identico. |
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a)
al comma 4 nel primo periodo, le parole: «di cui all’articolo 116,
comma 8,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 116,
commi 8 e 8-bis,»; |
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b)
dopo il comma 5 è inserito il seguente: |
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«5-bis.
Per i cittadini italiani residenti o dimoranti in un Paese non comunitario
per un periodo di almeno sei mesi, la validità della patente è altresì
confermata, tranne per i casi previsti nell’articolo 119, commi 2-bis
e 4, dalle Autorità diplomatico-consolari italiane presenti nei Paesi
medesimi, che rilasciano una specifica attestazione, previo accertamento
dei requisiti psichici e fisici da parte di medici fiduciari delle
ambasciate o dei consolati italiani, temporaneamente sostitutiva del
tagliando di convalida di cui al comma 5 per il periodo di permanenza
all’estero; riacquisita la residenza o la dimora in Italia, il cittadino
dovrà confermare la patente ai sensi del comma 5.»; |
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c)
al comma 7 il secondo e terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Alla
violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della
patente, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI». |
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5.
Il comma 4 dell’articolo 129 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: |
5. Identico. |
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«4.
Il provvedimento di sospensione della patente di cui al comma 2 è atto
definitivo». |
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6.
Dopo il comma 2 dell’articolo 130 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, è inserito il seguente: |
6. Identico. |
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«2-bis.
Il provvedimento di revoca della patente disposto ai sensi del comma 1
nell’ipotesi in cui risulti la perdita, con carattere permanente, dei
requisiti psichici e fisici prescritti, è atto definitivo. Negli altri
casi di revoca di cui al comma 1, è ammesso ricorso al Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti. Il provvedimento del Ministro è
comunicato all’interessato e ai competenti uffici del Dipartimento dei
trasporti terrestri. Se il ricorso è accolto, la patente è restituita
all’interessato». |
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7.
All’articolo 134 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: |
7. Identico: |
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a)
dopo il comma 1 è inserito il seguente: |
a) identico: |
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«1-bis.
Al di fuori dei casi previsti dal comma 1, gli autoveicoli, motoveicoli e
rimorchi immatricolati in uno Stato estero o acquistati in Italia ed
appartenenti a cittadini italiani residenti all’estero ed iscritti
all’Anagrafe italiani residenti all’estero (A.I.R.E.) e gli
autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato
dell’Unione europea o acquistati in Italia ed appartenenti a cittadini
comunitari che abbiano, comunque, un rapporto stabile con il territorio
italiano, sono immatricolati, a richiesta, secondo le norme previste
dall’articolo 93, a condizione che al momento dell’immatricolazione
l’intestatario dichiari un domicilio legale presso una persona fisica
residente in Italia»; |
«1-bis.
Al di fuori dei casi previsti dal comma 1, gli autoveicoli, motoveicoli e
rimorchi immatricolati in uno Stato estero o acquistati in Italia ed
appartenenti a cittadini italiani residenti all’estero ed iscritti
all’Anagrafe italiani residenti all’estero (A.I.R.E.) e gli
autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato
dell’Unione europea o acquistati in Italia ed appartenenti a cittadini
comunitari che abbiano, comunque, un rapporto stabile con il territorio
italiano, sono immatricolati, a richiesta, secondo le norme previste
dall’articolo 93, a condizione che al momento dell’immatricolazione
l’intestatario dichiari un domicilio legale presso una persona fisica
residente in Italia o presso uno dei soggetti di cui alla legge 8 agosto
1991, n. 264»; |
|
b)
al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La sanzione
accessoria non si applica qualora al veicolo, successivamente
all’accertamento, venga rilasciata la carta di circolazione, ai sensi
dell’articolo 93». |
b) identica. |
|
|
7-bis.
Dopo il comma 12 dell’articolo 138 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente: |
|
|
«12-bis.
I soggetti muniti di patente militare o di servizio rilasciata ai sensi
dell’articolo 139 possono guidare veicoli delle corrispondenti categorie
immatricolati con targa civile purchè i veicoli stessi siano adibiti ai
servizi istituzionali dell’amministrazione dello Stato». |
|
|
7-ter.
L’articolo 139 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente: |
|
|
«Art.
139. (Patente di servizio per il personale abilitato allo svolgimento
di compiti di polizia stradale). – 1. Ai soggetti già in possesso
di patente di guida e abilitati allo svolgimento di compiti di polizia
stradale indicati dai commi 1 e 3, lettera a), dell’articolo 12
è rilasciata apposita patente di servizio la cui validità è limitata
alla guida di veicoli adibiti all’espletamento di compiti istituzionali
dell’amministrazione di appartenenza. |
|
|
2.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell’interno, sono stabiliti i requisiti e le
modalità per il rilascio della patente di cui al comma 1». |
|
Articolo 3. |
Articolo 3. |
|
(Modifiche alle norme di comportamento) |
(Modifiche alle norme di comportamento) |
|
1.
All’articolo 143 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: |
1. Identico. |
|
a)
al comma 11 le parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 68,25 a euro 275,10» sono sostituite dalle seguenti:«alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro
550,20»; |
|
|
b)
al comma 12 le parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 137,55 a euro 550,20» sono sostituite dalle seguenti:«alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 270,90 a euro
1.083,60». |
|
|
2.
Al comma 10 dell’articolo 145 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, le parole: «alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10» sono sostituite dalle
seguenti:«alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
137,55 a euro 550,20». |
2. Identico. |
|
3.
All’articolo 146 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: |
3. Identico. |
|
a)
al comma 3 le parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 68,25 a euro 275,10» sono sostituite dalle seguenti: «alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro
550,20»; |
|
|
b)
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: |
|
|
«3-bis.
Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una
delle violazioni di cui al comma 3 per almeno due volte, all’ultima
infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione
II, del titolo VI». |
|
|
4.
All’articolo 148 decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: |
4. Identico: |
|
a)
al comma 15 le parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 33,60 a euro 137,55» sono sostituite dalle seguenti: «alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro
275,10»; |
a) identica; |
|
b)
al comma 15, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Quando lo stesso
soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni
di cui al comma 3 per almeno due volte, all’ultima infrazione consegue
la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da
uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI»; |
b) identica; |
|
c)
al comma 16, nel primo periodo, le parole: «alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10» sono sostituite
dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 137,55 a euro 550,20»; |
c) identica; |
|
d)
al comma 16, nel secondo periodo, le parole: «alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20»
sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 270,90 a euro 1.083,60»; |
d)
al comma 16, nel secondo periodo, le parole: «la sanzione amministrativa
è del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20» sono
sostituite dalle seguenti: «la sanzione amministrativa è del pagamento
di una somma da euro 270,90 a euro 1.083,60»; |
|
e)
al comma 16 il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Dalle
violazioni di cui al presente comma consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, ai
sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando si
tratti del divieto di cui al comma 14, la sospensione della patente è da
due a sei mesi. Se le violazioni sono commesse da un conducente in
possesso della patente di guida da meno di tre anni, la sospensione della
stessa è da tre a sei mesi». |
e)
al comma 16 il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «Dalle
violazioni di cui al presente comma consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, ai
sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando si
tratti del divieto di cui al comma 14, la sospensione della patente è da
due a sei mesi. Se le violazioni sono commesse da un conducente in
possesso della patente di guida da meno di tre anni, la sospensione della
stessa è da tre a sei mesi». |
|
5.
All’articolo 151 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: |
5. Identico. |
|
a)
al comma 1 la lettera h) è sostituita dalla seguente: |
|
|
«h)
luci di posizione anteriore, posteriore e laterale: i dispositivi che
servono a segnalare contemporaneamente la presenza e la larghezza del
veicolo viste dalla parte anteriore, posteriore e laterale;»; |
|
|
b)
al comma 1 la lettera p) è sostituita dalla seguente: |
|
|
«p)
pannello retroriflettente e fluorescente: il dispositivo a luce
retro-riflessa e fluorescente destinato a segnalare particolari categorie
di veicoli;»; |
|
|
c)
dopo la lettera p) sono aggiunte le seguenti: |
|
|
«p-bis)
strisce retroriflettenti: il dispositivo a luce riflessa destinato a
segnalare particolari categorie di veicoli; |
|
|
p-ter)
luci di marcia diurna: il dispositivo rivolto verso l’avanti destinato a
rendere più facilmente visibile un veicolo durante la circolazione
diurna; |
|
|
p-quater)
luci d’angolo: le luci usate per fornire illuminazione supplementare a
quella parte della strada situata in prossimità dell’angolo anteriore
del veicolo dal lato presso il quale esso è in procinto di curvare; |
|
|
p-quinquies)
proiettore di svolta: una funzione di illuminazione destinata a fornire
una migliore illuminazione in curva, che può essere espletata per mezzo
di dispositivi aggiuntivi o mediante modificazione della distribuzione
luminosa del proiettore anabbagliante; |
|
|
p-sexies)
segnalazione visiva a luce lampeggiante blu: il dispositivo supplementare
installato sui motoveicoli e sugli autoveicoli di cui all’articolo 177; |
|
|
p-septies)
segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla o arancione: il dispositivo
supplementare installato sui veicoli eccezionali o per trasporti in
condizioni di eccezionalità, sui mezzi d’opera, sui veicoli adibiti
alla rimozione o al soccorso, sui veicoli utilizzati per la raccolta di
rifiuti solidi urbani, per la pulizia della strada e la manutenzione della
strada, sulle macchine agricole ovvero operatrici, sui veicoli impiegati
in servizio di scorta tecnica». |
|
|
6.
All’articolo 152 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: |
6. Identico: |
|
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente: |
a) identico: |
|
«1.
Fuori dai centri abitati, durante la marcia dei veicoli a motore è
obbligatorio l’uso delle luci di posizione, dei proiettori anabbaglianti
e, se prescritte, delle luci della targa e delle luci d’ingombro.
Durante la marcia, per i ciclomotori ed i motocicli è obbligatorio
l’uso dei predetti dispositivi anche nei centri abitati. Fuori dei casi
indicati dall’articolo 153, comma 1, in luogo di questi dispositivi, se
il veicolo ne è dotato, possono essere utilizzate le luci di marcia
diurna»; |
«1.
Fuori dai centri abitati, durante la marcia dei veicoli a motore, ad
eccezione dei veicoli iscritti nei registri ASI, Storico Lancia, Italiano
FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, è obbligatorio l’uso delle luci
di posizione, dei proiettori anabbaglianti e, se prescritte, delle luci
della targa e delle luci d’ingombro. Durante la marcia, per i
ciclomotori ed i motocicli è obbligatorio l’uso dei predetti
dispositivi anche nei centri abitati. Fuori dei casi indicati
dall’articolo 153, comma 1, in luogo di questi dispositivi, se il
veicolo ne è dotato, possono essere utilizzate le luci di marcia diurna»; |
|
b)
i commi 1-bis, 1-ter e 2 sono soppressi. |
b)
i commi 1-bis, 1-ter e 2 sono abrogati. |
|
7.
All’articolo 153 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: |
7. Identico. |
|
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente: |
|
|
«1.
Da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere
ed anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta di neve,
di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilità, durante la
marcia dei veicoli a motore e dei veicoli trainati, si devono tenere
accese le luci di posizione, le luci della targa e, se prescritte, le luci
di ingombro. In aggiunta a tali luci, sui veicoli a motore, si devono
tenere accesi anche i proiettori anabbaglianti. Salvo quanto previsto dal
comma 3 i proiettori di profondità possono essere utilizzati fuori dei
centri abitati quando l’illuminazione esterna manchi o sia
insufficiente. Peraltro, durante le brevi interruzioni della marcia
connesse con le esigenze della circolazione, devono essere usati i
proiettori anabbaglianti»; |
|
|
b)
al comma 2 nel terzo periodo le parole: «nei casi indicati
dall’articolo 152, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «nei casi
indicati dal comma 1»; |
|
|
c)
al comma 4 nel secondo periodo le parole: «in deroga al comma 1, punto b)»
sono sostituite dalle seguenti: «in deroga al comma 1,»; |
|
|
d)
il comma 5 è sostituito dal seguente: |
|
|
«5.
Nei casi indicati dal comma 1, ad eccezione dei velocipedi e dei
ciclomotori a due ruote e dei motocicli, l’uso dei dispositivi di
segnalazione visiva è obbligatorio anche durante la fermata o la sosta, a
meno che il veicolo sia reso pienamente visibile dall’illuminazione
pubblica o venga collocato fuori dalla carreggiata. Tale obbligo sussiste
anche se il veicolo si trova sulle corsie di emergenza»; |
|
|
e)
al comma 6 le parole: «nelle ore e nei casi indicati nell’articolo 152,
comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «nelle ore e nei casi indicati
nel comma 1,». |
|
|
8.
Al comma 2 dell’articolo 157 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Durante
la sosta, il veicolo deve avere il motore spento». |
8. Identico. |
|
|
8-bis.
Al comma 5 dell’articolo 158 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, dopo le parole: «del comma 1» sono inserite
le seguenti: «e delle lettere d), g) e h) del comma 2». |
|
|
8-ter.
Dopo il comma 5 dell’articolo 159 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente: |
|
|
«5-bis.
Nelle aree portuali e marittime come definite dalla legge 28 gennaio 1994,
n. 84, è autorizzato il sequestro conservativo degli automezzi in
sosta vietata che ostacolano la regolare circolazione viaria e ferroviaria
o l’operatività delle strutture portuali». |
|
9.
Dopo il comma 4 dell’articolo 162 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n.285, e successive modificazioni, è inserito il seguente: |
9.
Dopo il comma 4 dell’articolo 162 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n.285, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti: |
|
«4-bis.
Nei casi indicati dal comma 1 durante le operazioni di presegnalazione con
il segnale mobile di pericolo devono essere utilizzati dispositivi
retroriflettenti o luminosi per rendere visibile il soggetto che opera». |
«4-bis.
Nei casi indicati al comma 1 durante le operazioni di presegnalazione con
il segnale mobile di pericolo devono essere utilizzati dispositivi
retroriflettenti di protezione individuale per rendere visibile il
soggetto che opera. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti sono stabilite le caratteristiche tecniche e le modalità di
approvazione di tali dispositivi. |
|
|
4-ter.
A decorrere dal 1º gennaio 2004, nei casi indicati al comma 1 è fatto
divieto al conducente di scendere dal veicolo e circolare sulla strada
senza avere indossato giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta
visibilità. Tale obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulle
corsie di emergenza o sulle piazzole di sosta. Con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro il 31 ottobre 2003,
sono stabilite le caratteristiche dei giubbotti e delle bretelle». |
|
|
9-bis.
All’articolo 168 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: |
|
|
a)
il comma 9 è sostituito dal seguente: |
|
|
«9.
Chiunque víola le prescrizioni fissate o recepite con i decreti
ministeriali di cui al comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui
ai commi 3 e 4, relative all’idoneità tecnica dei veicoli o delle
cisterne che trasportano merci pericolose, ai dispositivi di
equipaggiamento e protezione dei veicoli, alla presenza o alla corretta
sistemazione dei pannelli di segnalazione e alle etichette di pericolo
collocate sui veicoli, sulle cisterne, sui contenitori e sui colli che
contengono merci pericolose, ovvero che le hanno contenute se non ancora
bonificati, alla sosta dei veicoli, alle operazioni di carico, scarico e
trasporto in comune delle merci pericolose, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 343,35 a euro 1.376,55.
A tale violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida e della carta di circolazione da due a
sei mesi, a norma del capo I, sezione II, del titolo VI»; |
|
|
b)
dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti: |
|
|
«9-bis.
Chiunque víola le prescrizioni fissate o recepite con i decreti
ministeriali di cui al comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui
ai commi 3 e 4, relative ai dispositivi di equipaggiamento e protezione
dei conducenti o dell’equipaggio, alla compilazione e tenuta dei
documenti di trasporto o delle istruzioni di sicurezza, è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 343,35 a euro
1.376,55. |
|
|
9-ter.
Chiunque, fuori dai casi previsti dai commi 8, 9 e 9-bis, víola le
altre prescrizioni fissate o recepite con i decreti ministeriali di cui al
comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
137,55 a euro 550,20». |
|
10.
All’articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: |
10. Identico: |
|
a)
il comma 2 è sostituito dal seguente: |
a) identico: |
|
«2.
Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al
conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente
indicato nel certificato di circolazione»; |
«2.
Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al
conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente
indicato nel certificato di circolazione e che il conducente abbia un’età
superiore a diciotto anni. Con regolamento emanato con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti le modalità
e i tempi per l’aggiornamento, ai fini del presente comma, della carta
di circolazione dei ciclomotori omologati anteriormente alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 27 giugno
2003, n. 151»; |
|
b)
al comma 3 la parola: «motocicli» è sostituita dalle seguenti: «veicoli
di cui comma 1»; |
b) identica; |
|
c)
nel comma 6 le parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 33,60 a euro 137,55» sono sostituite dalle seguenti: «alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro
275,10». |
c) identica. |
|
11.
All’articolo 171 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: |
11. Identico. |
|
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente: |
|
|
«1.
Durante la marcia, ai conducenti e agli eventuali passeggeri di
ciclomotori e motoveicoli è fatto obbligo di indossare e di tenere
regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati,
secondo la normativa stabilita dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti»; |
|
|
b)
il comma 1-bis è sostituito dal seguente: |
|
|
«1-bis.
Sono esenti dall’obbligo di cui al comma 1 i conducenti e i passeggeri: |
|
|
a)
di ciclomotori e motoveicoli a tre o a quattro ruote dotati di carrozzeria
chiusa; |
|
|
b)
di ciclomotori e motocicli a due o a tre ruote dotati di cellula di
sicurezza a prova di crash, nonché di sistemi di ritenuta e di
dispositivi atti a garantire l’utilizzo del veicolo in condizioni di
sicurezza, secondo le disposizioni del regolamento»; |
|
|
c)
al comma 2 le parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 33,60 a euro 137,55» sono sostituite dalle seguenti: «alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro
275,10»; |
|
|
d)
il comma 3 è sostituito dal seguente: |
|
|
«3.
Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 2 consegue il
fermo amministrativo del veicolo per trenta giorni ai sensi del capo I,
sezione II, del titolo VI». |
|
|
12.
All’articolo 172 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: |
12. Identico. |
|
a)
al comma 8 le parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 33,60 a euro 137,55» sono sostituite dalle seguenti: «alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro
275,10»; |
|
|
b)
al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando il
conducente sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni
di cui al presente comma per almeno due volte, all’ultima infrazione
consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II,
del titolo VI»; |
|
|
c)
al comma 9 le parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 19,95 a euro 81,90» sono sostituite dalle seguenti: «alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro
137,55». |
|
|
13.
Al comma 3 dell’articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n.285, e successive modificazioni, le parole: «alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55»
sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10». |
13. Identico. |
|
14.
All’articolo 174 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: |
14. Identico: |
|
a)
al comma 4 le parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 68,25 a euro 275,10» sono sostituite dalle seguenti: «alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro
550,20»; |
a) identica; |
|
b)
al comma 5 le parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 68,25 a euro 275,10» sono sostituite dalle seguenti: «alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro
550,20»; |
b) identica; |
|
c)
dopo il comma 5 è inserito il seguente: |
soppressa |
|
«5-bis.
Se il superamento dei periodi di guida o l’inosservanza dei periodi di
pausa prescritti è contenuto al tempo strettamente necessario per
raggiungere il più vicino luogo di sosta, che, comunque, non può essere
superiore a quarantacinque minuti dallo scadere del termine fissato dalle
disposizioni richiamate dal comma 1, le sanzioni amministrative pecuniarie
previste dai commi 4 e 5 sono ridotte alla metà»; |
|
|
d)
dopo il comma 7 è inserito il seguente: |
d) identico: |
|
«7-bis.
Nei casi previsti dai commi 4, 5, 5-bis e 6 l’organo accertatore,
oltre all’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, intima
al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo aver
effettuato i prescritti periodi di pausa o di riposo e provvede al ritiro
immediato della carta di circolazione e della patente di guida, disponendo
che, con tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la
sosta ove dovrà permanere per il periodo necessario; del ritiro e
dell’intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione delle
violazioni accertate. Trascorso il periodo indicato la restituzione dei
documenti ritirati deve essere richiesta al comando da cui dipende
l’organo accertatore o ad altro ufficio indicato dall’organo stesso,
che vi provvede dopo la constatazione che il viaggio può essere ripreso
nel rispetto delle condizioni richieste dal presente articolo, previa
espressa annotazione sul verbale di contestazione della violazione.
Chiunque circola durante il periodo in cui è stato intimato di non
proseguire il viaggio è soggetto alle sanzioni previste dall’articolo
216»; |
«7-bis.
Nei casi previsti dai commi 4, 5 e 6 l’organo accertatore, oltre
all’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, intima al
conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo avere
effettuato i prescritti periodi di pausa o di riposo e dispone che, con
tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sosta ove
dovrà permanere per il periodo necessario. Della intimazione è fatta
menzione nel verbale di contestazione delle violazioni accertate e nello
stesso viene altresì indicata l’ora alla quale il conducente può
riprendere la circolazione. Chiunque circola durante il periodo in cui è
stato intimato di non proseguire il viaggio è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.626,45 a euro
6.506,85, nonchè con il ritiro immediato della carta di circolazione e
della patente di guida. Trascorso il necessario periodo di riposo, la
restituzione dei documenti ritirati deve essere richiesta al comando da
cui dipende l’organo accertatore o ad altro ufficio indicato
dall’organo stesso, che vi provvede dopo la constatazione che il viaggio
può essere ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dal presente
articolo». |
|
e)
il comma 8 è sostituito dal seguente: |
soppressa |
|
«8.
Salvo che si tratti della stessa persona fisica, le sanzioni
amministrative previste nel presente articolo si applicano al conducente,
al proprietario del veicolo, all’impresa da cui il conducente dipende,
nonché al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo
conto esclusivo nell’esercizio di una attività commerciale». |
|
|
15.
All’articolo 178 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: |
15. Identico: |
|
a)
al comma 3 le parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 68,25 a euro 275,10» sono sostituite dalle seguenti: «alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro
550,20»; |
a) identica; |
|
b)
dopo il comma 3 è inserito il seguente: |
soppressa |
|
«3-bis.
Se il superamento dei periodi di guida o l’inosservanza dei periodi di
pausa prescritti è contenuto al tempo strettamente necessario per
raggiungere il più vicino luogo di sosta, che, comunque, non può essere
superiore a quarantacinque minuti dallo scadere del termine fissato, le
sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 3 sono ridotte alla
metà»; |
|
|
c)
al comma 4 le parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 33,60 a euro 137,55» sono sostituite dalle seguenti: «alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro
550,20»; |
c) identica; |
|
d)
dopo il comma 4 è inserito il seguente: |
d) identico: |
|
«4-bis.
Nei casi previsti dai commi 3 e 3-bis l’organo accertatore, oltre
all’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, intima al
conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo aver
effettuato i prescritti periodi di pausa o di riposo e provvede al ritiro
immediato della carta di circolazione e della patente di guida, disponendo
che, con tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la
sosta ove dovrà permanere per il periodo necessario; del ritiro e
dell’intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione delle
violazioni accertate. Trascorso il periodo indicato la restituzione dei
documenti ritirati deve essere richiesta al comando da cui dipende
l’organo accertatore o ad altro ufficio indicato dall’organo stesso,
che vi provvede dopo la constatazione che il viaggio può essere ripreso
nel rispetto delle condizioni richieste dal presente articolo, previa
espressa annotazione sul verbale di contestazione della violazione.
Chiunque circola durante il periodo in cui è stato intimato di non
proseguire il viaggio è soggetto alle sanzioni previste dall’articolo
216»; |
«4-bis.
Nei casi previsti dal comma 3 l’organo accertatore, oltre
all’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, intima al
conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo avere
effettuato i prescritti periodi di pausa o di riposo e dispone che, con
tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sosta ove
dovrà permanere per il periodo necessario. Dell’intimazione è fatta
menzione nel verbale di contestazione delle violazioni accertate e nello
stesso viene altresì indicata l’ora alla quale il conducente può
riprendere la circolazione. Chiunque circola durante il periodo in cui è
stato intimato di non proseguire il viaggio è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.626,45 a euro
6.506,85, nonchè con il ritiro immediato della carta di circolazione e
della patente di guida. Trascorso il necessario periodo di riposo, la
restituzione dei documenti ritirati deve essere richiesta al comando da
cui dipende l’organo accertatore o ad altro ufficio indicato
dall’organo stesso, che vi provvede dopo la constatazione che il viaggio
può essere ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dal presente
articolo». |
|
e)
il comma 5 è sostituito dal seguente: |
soppressa |
|
«5.
Salvo che si tratti della stessa persona fisica, le sanzioni
amministrative previste nel presente articolo si applicano al conducente,
al proprietario del veicolo, all’impresa da cui il conducente dipende,
nonché al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo
conto esclusivo nell’esercizio di una attività commerciale». |
|
|
16.
All’articolo 179 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: |
16. Identico: |
|
a)
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Cronotachigrafo e limitatore di
velocità»; |
a) identica; |
|
b)
il comma 1 è sostituito dal seguente: |
b) identica; |
|
«1.
Nei casi previsti dal regolamento (CEE) n. 3821/85 e successive
modificazioni, i veicoli devono circolare provvisti di cronotachigrafo,
con le caratteristiche e le modalità d’impiego stabilite nel
regolamento stesso. Nei casi e con le modalità previste dalle direttive
comunitarie, i veicoli devono essere dotati altresì di limitatore di
velocità»; |
|
|
c)
dopo il comma 2 è inserito il seguente: |
c) identica; |
|
«2-bis.
Chiunque circola con un autoveicolo non munito di limitatore di velocità
ovvero circola con un autoveicolo munito di un limitatore di velocità
avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate o non funzionante,
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 800 a euro 3200. La sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata
nel caso in cui l’infrazione riguardi l’alterazione del limitatore di
velocità»; |
|
|
d)
il comma 3 è sostituito dal seguente: |
d) identico: |
|
«3.
Il titolare della licenza o dell’autorizzazione al trasporto di cose o
di persone che mette in circolazione un veicolo sprovvisto di limitatore
di velocità o di cronotachigrafo e dei relativi fogli di registrazione,
ovvero con limitatore di velocità o di cronotachigrafo manomesso oppure
non funzionante, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 687,75 a euro 2754,15»; |
«3.
Il titolare della licenza o dell’autorizzazione al trasporto di cose o
di persone che mette in circolazione un veicolo sprovvisto di limitatore
di velocità o cronotachigrafo e dei relativi fogli di registrazione,
ovvero con limitatore di velocità o cronotachigrafo manomesso oppure non
funzionante, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 687,75 a euro 2754,15»; |
|
e)
dopo il comma 6 è inserito il seguente: |
e) identica; |
|
«6-bis.
Quando si abbia fondato motivo di ritenere che il cronotachigrafo o il
limitatore di velocità siano alterati, manomessi ovvero comunque non
funzionanti, gli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12,
anche scortando il veicolo o facendolo trainare in condizioni di sicurezza
presso la più vicina officina autorizzata per l’installazione o
riparazione, possono disporre che sia effettuato l’accertamento della
funzionalità dei dispositivi stessi. Le spese per l’accertamento ed il
ripristino della funzionalità del limitatore di velocità o del
cronotachigrafo sono in ogni caso a carico del proprietario del veicolo o
del titolare della licenza o dell’autorizzazione al trasporto di cose o
di persone in solido»; |
|
|
f)
al comma 7 le parole: «la circolazione di veicolo con cronotachigrafo
mancante o manomesso» sono sostituite dalle seguenti: «la circolazione
di veicolo con limitatore di velocità o cronotachigrafo mancante o
manomesso»; |
f)
al comma 7 le parole: «la circolazione di veicolo con cronotachigrafo
mancante, manomesso o non funzionante» sono sostituite dalle seguenti: «la
circolazione di veicolo con limitatore di velocità o cronotachigrafo
mancante, manomesso o non funzionante»; |
|
g)
al comma 9 le parole: «Alle violazioni di cui al comma 2» sono
sostituite dalle seguenti: «Alle violazioni di cui ai commi 2 e 2-bis»; |
g)
al comma 9 le parole: «Alla violazione di cui al comma 2» sono
sostituite dalle seguenti: «Alle violazioni di cui ai commi 2 e 2-bis»; |
|
h)
al comma 9 è aggiunto , in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui
la violazione relativa al comma 2-bis riguardi l’alterazione del
limitatore di velocità, alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue
la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente secondo
le norme del capo I, sezione II del titolo VI». |
h) identica. |
|
17.
Il comma 6 dell’articolo 180 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: |
17.
All’articolo 180 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: |
|
|
a)
al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i veicoli
adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone e per quelli adibiti a
locazione senza conducente la carta di circolazione può essere sostituita
da fotocopia autenticata dallo stesso proprietario con sottoscrizione del
medesimo»; |
|
|
b)
il comma 6 è sostituito dal seguente: |
|
«6.
Il conducente di ciclomotore deve avere con sé il certificato di
circolazione del veicolo, il certificato di idoneità alla guida ove
previsto ed un documento di riconoscimento». |
«6. Identico.»; |
|
|
c)
al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alla violazione di
cui al presente comma consegue l’applicazione, da parte dell’ufficio
dal quale dipende l’organo accertatore, della sanzione prevista per la
mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la
notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la
presentazione dei documenti». |
|
18.
Al comma 4 dell’articolo 191 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n.285, e successive modificazioni, le parole: «alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10»
sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20». |
18. Identico. |
|
19.
All’articolo 193 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: |
19. Identico: |
|
a)
al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La sanzione
amministrativa di cui al comma 2 è altresì ridotta ad un quarto e la
corresponsione del premio di assicurazione non è dovuta quando
l’interessato entro trenta giorni dalla contestazione della violazione,
previa autorizzazione dell’organo accertatore, provveda alla demolizione
e alle formalità di radiazione del veicolo»; |
a)
al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La sanzione
amministrativa di cui al comma 2 è altresì ridotta ad un quarto quando
l’interessato entro trenta giorni dalla contestazione della violazione,
previa autorizzazione dell’organo accertatore, esprime la volontà e
provvede alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo. In
tale caso l’interessato ha la disponibilità del veicolo e dei documenti
relativi esclusivamente per le operazioni di demolizione e di radiazione
del veicolo previo versamento presso l’organo accertatore di una
cauzione pari all’importo della sanzione minima edittale previsto dal
comma 2. Ad avvenuta demolizione certificata a norma di legge, l’organo
accertatore restituisce la cauzione, decurtata dell’importo previsto a
titolo di sanzione amministrativa pecuniaria»; |
|
b)
il comma 4 è sostituito dal seguente: |
b) identico: |
|
«4.
Si applica l’articolo 13, comma 3, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
L’organo accertatore ordina che la circolazione sulla strada del veicolo
sia fatta immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso
trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio.
Quando l’interessato effettua il pagamento della sanzione in misura
ridotta ai sensi dell’articolo 202 e corrisponde il premio di
assicurazione per almeno sei mesi, l’organo di Polizia che ha accertato
la violazione dispone la restituzione del veicolo all’avente diritto,
dandone comunicazione al prefetto. Quando nei termini previsti non sia
stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta,
l’ufficio o comando da cui dipende l’organo accertatore invia il
verbale al prefetto. Il verbale stesso costituisce titolo esecutivo ai
sensi dell’articolo 203, comma 3, e il veicolo è confiscato ai sensi
dell’articolo 213». |
«4.
Si applica l’articolo 13, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
L’organo accertatore ordina che la circolazione sulla strada del veicolo
sia fatta immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso
prelevato, trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico
passaggio, individuato in via ordinaria dall’organo accertatore o, in
caso di particolari condizioni, concordato con il trasgressore. Quando
l’interessato effettua il pagamento della sanzione in misura ridotta ai
sensi dell’articolo 202, corrisponde il premio di assicurazione per
almeno sei mesi e garantisce il pagamento delle spese di prelievo,
trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro, l’organo di
polizia che ha accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo
all’avente diritto, dandone comunicazione al prefetto. Quando nei
termini previsti non è stato proposto ricorso e non è avvenuto il
pagamento in misura ridotta, l’ufficio o comando da cui dipende
l’organo accertatore invia il verbale al prefetto. Il verbale stesso
costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’articolo 203, comma 3, e il
veicolo è confiscato ai sensi dell’articolo 213». |
|
Articolo 4. |
Articolo 4. |
|
(Modifiche alle norme inerenti gli illeciti
amministrativi e relative
sanzioni) |
(Modifiche alle norme inerenti gli illeciti
amministrativi e relative
sanzioni) |
|
1.
All’articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: |
1. Identico: |
|
a)
al comma 1 gli ultimi due periodi sono sostituiti dai seguenti: «Nel caso
di accertamento della violazione nei confronti dell’intestatario del
veicolo che abbia dichiarato il domicilio legale presso una persona fisica
residente in Italia ai sensi dell’articolo 134, comma 1-bis, la
notificazione del verbale è validamente eseguita quando sia stata
effettuata presso il medesimo domicilio legale dichiarato
dall’interessato. Qualora l’effettivo trasgressore od altro dei
soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della
violazione la notificazione può essere effettuata agli stessi entro
centocinquanta giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o
nell’archivio nazionale dei veicoli l’intestazione del veicolo e le
altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data
precedente in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di
provvedere alla loro identificazione. Per i residenti all’estero la
notifica deve essere effettuata entro trecentosessanta giorni
dall’accertamento»; |
a)
al comma 1 gli ultimi due periodi sono sostituiti dai seguenti: «Nel caso
di accertamento della violazione nei confronti dell’intestatario del
veicolo che abbia dichiarato il domicilio legale ai sensi dell’articolo
134, comma 1-bis, la notificazione del verbale è validamente
eseguita quando sia stata effettuata presso il medesimo domicilio legale
dichiarato dall’interessato. Qualora l’effettivo trasgressore od altro
dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione
della violazione la notificazione può essere effettuata agli stessi entro
centocinquanta giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o
nell’archivio nazionale dei veicoli l’intestazione del veicolo e le
altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data
in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla
loro identificazione. Per i residenti all’estero la notifica deve essere
effettuata entro trecentosessanta giorni dall’accertamento»; |
|
b)
dopo il comma 1 è inserito il seguente: |
b)
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: |
|
«1-bis.
Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la
contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono
notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1: |
«1-bis. Identico: |
|
a)
impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità; |
a) identica; |
|
b)
attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa; |
b) identica; |
|
c)
sorpasso vietato; |
c) identica; |
|
d)
accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del
proprietario del veicolo; |
d) identica; |
|
e)
accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di
rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella
loro disponibilità che consentono la determinazione dell’illecito in
tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal
posto di accertamento o comunque nell’impossibilità di essere fermato
in tempo utile o nei modi regolamentari; |
e) identica; |
|
f)
accertamento effettuato con i dispositivi di cui all’articolo 4 del
decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1º agosto 2002, n. 168, come modificato dall’articolo
7, comma 9; |
f)
accertamento effettuato con i dispositivi di cui all’articolo 4 del
decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1º agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni; |
|
g)
rilevazione degli accessi di veicoli nelle zone a traffico limitato e
circolazione sulle corsie riservate attraverso i dispositivi previsti
dall’articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127. |
g) identica. |
|
In
altri casi in cui non è avvenuta la contestazione immediata, il verbale
notificato agli interessati deve contenere anche l’indicazione dei
motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata. Nei casi
previsti alle lettere b), f) e g) non è necessaria la
presenza degli organi di Polizia qualora l’accertamento avviene mediante
rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate»; |
1-ter.
Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1-bis nei quali non è
avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificato agli
interessati deve contenere anche l’indicazione dei motivi che hanno reso
impossibile la contestazione immediata. Nei casi previsti alle lettere b),
f) e g) del comma 1-bis non è necessaria la presenza
degli organi di polizia qualora l’accertamento avvenga mediante rilievo
con apposite apparecchiature debitamente omologate»; |
|
c)
al comma 3 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nelle medesime
forme si effettua la notificazione dei provvedimenti di revisione,
sospensione e revoca della patente di guida e di sospensione della carta
di circolazione». |
c) identica; |
|
|
c-bis)
dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: |
|
|
«5-bis.
Nel caso di accertamento di violazione per divieto di fermata e di sosta
ovvero di violazione del divieto di accesso o transito nelle zone a
traffico limitato, nelle aree pedonali o in zone interdette alla
circolazione, mediante apparecchi di rilevamento a distanza, quando dal
pubblico registro automobilistico o dal registro della motorizzazione il
veicolo risulta intestato a soggetto pubblico istituzionale, individuato
con decreto del Ministro dell’interno, il comando o l’ufficio che
procede interrompe la procedura sanzionatoria per comunicare al soggetto
intestatario del veicolo l’inizio del procedimento al fine di conoscere,
tramite il responsabile dell’ufficio da cui dipende il conducente del
veicolo, se lo stesso, in occasione della commessa violazione, si trovava
in una delle condizioni previste dall’articolo 4 della legge 24 novembre
1981, n. 689. In caso di sussistenza dell’esclusione della
responsabilità, il comando o l’ufficio procedente trasmette gli atti al
prefetto ai sensi dell’articolo 203 per l’archiviazione. In caso
contrario, si procede alla notifica del verbale al soggetto interessato ai
sensi dell’articolo 196, comma 1; dall’interruzione della procedura
fino alla risposta del soggetto intestatario del veicolo rimangono sospesi
i termini per la notifica». |
|
|
1-bis.
Dopo il comma 1 dell’articolo 203 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, è inserito il seguente: |
|
|
«1-bis.
Il ricorso di cui al comma 1 può essere presentato direttamente al
prefetto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tale
caso, per la necessaria istruttoria, il prefetto trasmette all’ufficio o
comando cui appartiene l’organo accertatore il ricorso, corredato dei
documenti allegati dal ricorrente, nel termine di trenta giorni dalla sua
ricezione». |
|
|
1-ter.
Il comma 2 dell’articolo 203 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: |
|
|
«2.
Il responsabile dell’ufficio o del comando cui appartiene l’organo
accertatore, è tenuto a trasmettere gli atti al prefetto nel termine di
sessanta giorni dal deposito o dal ricevimento del ricorso nei casi di cui
al comma 1 e dal ricevimento degli atti da parte del prefetto nei casi di
cui al comma 1-bis. Gli atti, corredati dalla prova della avvenuta
contestazione o notificazione, devono essere altresì corredati dalle
deduzioni tecniche dell’organo accertatore utili a confutare o
confermare le risultanze del ricorso». |
|
|
1-quater.
Al comma 1 dell’articolo 204 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, le parole: «emette, entro sessanta giorni»
sono sostituite dalle seguenti: «adotta, entro centoventi giorni
decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte dell’ufficio
accertatore, secondo quanto stabilito al comma 2 dell’articolo 203». |
|
|
1-quinquies.
Dopo il comma 1 dell’articolo 204 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti: |
|
|
«1-bis.
I termini di cui ai commi 1-bis e 2 dell’articolo 203 e al comma
1 del presente articolo sono perentori e si cumulano tra loro ai fini
della considerazione di tempestività dell’adozione
dell’ordinanza-ingiunzione. Decorsi detti termini senza che sia stata
adottata l’ordinanza del prefetto, il ricorso si intende accolto. |
|
|
1-ter.
Quando il ricorrente ha fatto richiesta di audizione personale, il termine
di cui al comma 1 si interrompe con la notifica dell’invito al
ricorrente per la presentazione all’audizione. Detto termine resta
sospeso fino alla data di espletamento dell’audizione o, in caso di
mancata presentazione del ricorrente, comunque fino alla data fissata per
l’audizione stessa. Se il ricorrente non si presenta alla data fissata
per l’audizione, senza allegare giustificazione della sua assenza, il
prefetto decide sul ricorso, senza ulteriori formalità». |
|
|
1-sexies.
Al comma 2 dell’articolo 204 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, le parole: «L’ordinanza-ingiunzione di
pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere notificata
nelle forme previste dall’articolo 201» sono sostituite dalle seguenti:
«L’ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa
pecuniaria deve essere notificata, nel termine di centocinquanta giorni
dalla sua adozione, nelle forme previste dall’articolo 201». |
|
|
1-septies.
Dopo l’articolo 204 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, è inserito il seguente: |
|
|
«Art.
204-bis. (Ricorso al giudice di pace). – 1. Alternativamente alla
proposizione del ricorso di cui all’articolo 203, il trasgressore o gli
altri soggetti indicati nell’articolo 196, qualora non sia stato
effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito,
possono proporre ricorso al giudice di pace competente per il territorio
del luogo in cui è stata commessa la violazione, nel termine di sessanta
giorni dalla data di contestazione o di notificazione. |
|
|
2.
Il ricorso è proposto secondo le modalità stabilite dall’articolo 22
della legge 24 novembre 1981, n. 689, e secondo il procedimento
fissato dall’articolo 23 della medesima legge n. 689 del 1981,
fatte salve le deroghe previste dal presente articolo, e si estende anche
alle sanzioni accessorie. |
|
|
3.
All’atto del deposito del ricorso, il ricorrente deve versare presso la
cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilità del ricorso,
una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta
dall’organo accertatore. Detta somma, in caso di accoglimento del
ricorso, è restituita al ricorrente. |
|
|
4.
Il ricorso è, del pari, inammissibile qualora sia stato previamente
presentato il ricorso di cui all’articolo 203. |
|
|
5.
In caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace, nella determinazione
dell’importo della sanzione, assegna, con sentenza immediatamente
eseguibile, all’amministrazione cui appartiene l’organo accertatore,
la somma determinata, autorizzandone il prelievo dalla cauzione prestata
dal ricorrente in caso di sua capienza; l’amministrazione cui appartiene
l’organo accertatore provvede a destinare detta somma secondo quanto
prescritto dall’articolo 208. La eventuale somma residua è restituita
al ricorrente. |
|
|
6.
La sentenza con cui viene rigettato il ricorso costituisce titolo
esecutivo per la riscossione coatta delle somme inflitte dal giudice di
pace che superino l’importo della cauzione prestata all’atto del
deposito del ricorso. |
|
|
7.
Fermo restando il principio del libero convincimento, nella determinazione
della sanzione, il giudice di pace non può applicare una sanzione
inferiore al minimo edittale stabilito dalla legge per la violazione
accertata. |
|
|
8.
In caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace non può escludere
l’applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti
dalla patente di guida. |
|
|
9.
Le disposizioni di cui ai commi 2, 5, 6 e 7 si applicano anche nei casi di
cui all’articolo 205». |
|
|
1-octies.
Il comma 3 dell’articolo 205 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: |
|
|
«3.
Il prefetto, legittimato passivo nel giudizio di opposizione, può
delegare la tutela giudiziaria all’amministrazione cui appartiene
l’organo accertatore laddove questa sia anche destinataria dei proventi,
secondo quanto stabilito dall’articolo 208». |
|
2.
All’articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: |
2. Identico: |
|
a)
al comma 2 il secondo periodo è abrogato; nel terzo periodo le parole: «
o del rilascio del documento fideiussorio» sono soppresse; nell’ultimo
periodo le parole: «l’una e l’altro sono versati» sono sostituite
dalle seguenti: «la cauzione è versata»; |
a)
al comma 2 il secondo periodo è soppresso; nel terzo periodo le parole:
« o del rilascio del documento fideiussorio» sono soppresse;
nell’ultimo periodo le parole: «l’una e l’altro sono versati» sono
sostituite dalle seguenti: «la cauzione è versata»; |
|
b)
al comma 2-bis dopo le parole: «Stato membro dell’Unione europea»
sono inserite le seguenti: «o aderente all’Accordo sullo spazio
economico europeo»; |
b) identica; |
|
c)
il comma 3 è sostituito dal seguente: |
c) identica. |
|
«3.
In mancanza del versamento della cauzione di cui ai commi 2 e 2-bis
viene disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia
stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non
superiore a sessanta giorni». |
|
|
|
c-bis)
dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: |
|
|
«4-bis.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai veicoli
immatricolati in Italia che siano guidati da conducenti in possesso di
patente di guida rilasciata da uno Stato non facente parte dell’Unione
europea»; |
|
|
2-bis.
Al comma 1 dell’articolo 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, le parole: «certificato di idoneità tecnica»
sono sostituite dalle seguenti: «certificato di circolazione»; al
medesimo comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di
fermo amministrativo di veicolo diverso dal ciclomotore la carta di
circolazione è ritirata e custodita, per tutto il periodo di durata del
fermo, presso l’amministrazione cui appartiene l’organo accertatore;
del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione». |
|
|
2-ter.
Al comma 2 dell’articolo 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, le parole: «il veicolo è restituito
all’avente titolo» sono sostituite dalle seguenti: «il veicolo è
affidato in custodia all’avente diritto». |
|
|
2-quater.
Il comma 8 dell’articolo 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: |
|
|
«8.
Chiunque circola con un veicolo sottoposto al fermo amministrativo, salva
l’applicazione delle sanzioni penali per la violazione degli obblighi
posti in capo al custode, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 656,25 a euro 2.628,15. È disposta,
inoltre, la custodia del veicolo in un deposito autorizzato». |
|
3.
All’articolo 219 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: |
3. Identico. |
|
a)
il comma 2 è sostituito dal seguente: |
|
|
«2.
Nell’ipotesi che la revoca della patente costituisca sanzione accessoria
l’organo, l’ufficio o comando, che accerta l’esistenza di una delle
condizioni per le quali la legge la prevede, entro i cinque giorni
successivi, ne dà comunicazione al prefetto del luogo della commessa
violazione. Questi, previo accertamento delle condizioni predette, emette
l’ordinanza di revoca e consegna immediata della patente alla
prefettura, anche tramite l’organo di Polizia incaricato
dell’esecuzione. Dell’ordinanza si dà comunicazione al competente
ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri»; |
|
|
b)
il comma 3 è sostituito dal seguente: |
|
|
«3.
Il provvedimento di revoca della patente previsto dal presente articolo
nonché quello disposto ai sensi dell’articolo 130, comma 1,
nell’ipotesi in cui risulti la perdita, con carattere permanente, dei
requisiti psichici e fisici prescritti, è atto definitivo»; |
|
|
c)
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: |
|
|
«3-bis.
L’interessato non può conseguire una nuova patente se non dopo che sia
trascorso almeno un anno dal momento in cui è divenuto definitivo il
provvedimento di cui al comma 2». |
|
|
|
3-bis.
Dopo il comma 2 dell’articolo 230 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente: |
|
|
«2-bis.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti predispone annualmente un
programma informativo sulla sicurezza stradale, sottoponendolo al parere
delle Commissioni parlamentari competenti alle quali riferisce sui
risultati ottenuti». |
|
Articolo 5. |
Articolo 5. |
|
(Sostituzione dell’articolo 186 del decreto
legislativo 30 aprile
1992, n. 285) |
(Sostituzione dell’articolo 186 del decreto
legislativo 30 aprile
1992, n. 285) |
|
1.
L’articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente: |
1. Identico: |
|
«Art.
186. - (Guida sotto l’influenza dell’alcool). – 1. È vietato
guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande
alcoliche. |
«Art.
186. - (Guida sotto l’influenza dell’alcool). – 1. Identico. |
|
2.
Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non
costituisca più grave reato, con l’arresto fino ad un mese e con
l’ammenda da euro duecentocinquantotto a euro milletrentadue.
All’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a tre mesi,
ovvero da un mese a sei mesi quando lo stesso soggetto compie più
violazioni nel corso di un anno, ai sensi del capo II, sezione II, del
titolo VI. Quando la violazione è commessa dal conducente di un autobus o
di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t,
ovvero di complessi di veicoli, con la sentenza di condanna è disposta la
revoca della patente di guida ai sensi del capo II, sezione II del titolo
VI; in tale caso, ai fini del ritiro della patente, si applicano le
disposizioni dell’articolo 223. Il veicolo, qualora non possa essere
guidato da altra persona idonea, può essere fatto trainare fino al luogo
indicato dall’interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato
in consegna al proprietario o gestore di essa con le normali garanzie per
la custodia. |
2.
Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non
costituisca più grave reato, con l’arresto fino ad un mese e con
l’ammenda da euro duecentocinquantotto a euro milletrentadue. Per
l’irrogazione della pena è competente il tribunale. All’accertamento
del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente da quindici giorni a tre mesi, ovvero da un mese a sei mesi
quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un anno, ai
sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Quando la violazione è
commessa dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva
a pieno carico superiore a 3,5 t, ovvero di complessi di veicoli, con la
sentenza di condanna è disposta la revoca della patente di guida ai sensi
del capo II, sezione II del titolo VI; in tale caso, ai fini del ritiro
della patente, si applicano le disposizioni dell’articolo 223. Il
veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può
essere fatto trainare fino al luogo indicato dall’interessato o fino
alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o
gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. |
|
3.
Al fine di acquisire elementi utili per motivare l’obbligo di
sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia
stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive
fornite dal Ministero dell’interno, nel rispetto della riservatezza
personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono
sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a
prove, anche attraverso apparecchi portatili. |
3. Identico. |
|
4.
Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito
positivo, in ogni caso d’incidente ovvero quando si abbia altrimenti
motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di
alterazione psicofisica derivante dall’influenza dell’alcool, gli
organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, anche
accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà
di effettuare l’accertamento con strumenti e procedure determinati dal
regolamento. |
4. Identico. |
|
5.
Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure
mediche, l’accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su
richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi
1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate
o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli
organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla
prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della
riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi
necessari per l’espletamento degli accertamenti di cui al presente comma
sono reperiti nell’ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della
sicurezza stradale di cui all’articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. |
5. Identico. |
|
6.
Qualora dall’accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore
corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro
(g/l), l’interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini
dell’applicazione delle sanzioni di cui al comma 2. |
6. Identico. |
|
7.
In caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 il
conducente è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con
le sanzioni di cui al comma 2. |
7. Identico. |
|
8.
Con l’ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente
ai sensi del comma 2, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a
visita medica ai sensi dell’articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel
termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga
entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la
sospensione della patente di guida fino all’esito della visita medica. |
8. Identico. |
|
9.
Qualora dall’accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore
corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi per litro
(g/l), ferma restando l’applicazione delle sanzioni di cui al comma 2,
il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino
all’esito della visita medica di cui al comma 8». |
9. Identico». |
|
Articolo 6. |
Articolo 6. |
|
(Sostituzione dell’articolo 187 del decreto
legislativo 30 aprile
1992, n. 285) |
(Sostituzione dell’articolo 187 del decreto
legislativo 30 aprile
1992, n. 285) |
|
1.
L’articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente: |
Identico |
|
«Art.
187 - (Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze
stupefacenti). – 1. È vietato guidare in condizioni di alterazione
fisica e psichica correlata con l’uso di sostanze stupefacenti o
psicotrope. |
|
|
2.
Al fine di acquisire elementi utili per motivare l’obbligo di
sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 3, gli organi di Polizia
stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive
fornite dal Ministero dell’interno, nel rispetto della riservatezza
personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono
sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a
prove, anche attraverso apparecchi portatili. |
|
|
3.
Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero
quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente
del veicolo si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di sostanze
stupefacenti o psicotrope, gli agenti di Polizia stradale di cui
all’articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi
previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture
sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di Polizia stradale
ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate
o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi
biologici ai fini dell’effettuazione degli esami necessari ad accertare
la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e per la relativa visita
medica. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti,
compatibilmente con le attività di rilevamento e soccorso. |
|
|
4.
Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su richiesta degli organi di
Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, effettuano altresì
gli accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e
sottoposti alle cure mediche, ai fini indicati dal comma 3; essi possono
contestualmente riguardare anche il tasso alcoolemico previsto
nell’articolo 186. |
|
|
5.
Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la
relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate,
assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti
disposizioni di legge. I fondi necessari per l’espletamento degli
accertamenti conseguenti ad incidenti stradali sono reperiti nell’ambito
dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui
all’articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Copia del
referto sanitario positivo deve essere tempestivamente trasmessa, a cura
dell’organo di Polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto
del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di
competenza. |
|
|
6.
Il prefetto, sulla base della certificazione rilasciata dai centri di cui
al comma 3, ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai
sensi dell’articolo 119 e dispone la sospensione, in via cautelare,
della patente fino all’esito dell’esame di revisione che deve avvenire
nel termine e con le modalità indicate dal regolamento. |
|
|
7.
Chiunque guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata
con l’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, ove il fatto non
costituisca più grave reato, è punito con le sanzioni dell’articolo
186, comma 2. Si applicano le disposizioni del comma 2, ultimo periodo,
dell’articolo 186. |
|
|
8.
In caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4, il
conducente è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con
le sanzioni di cui all’articolo 186, comma 2». |
|
|
|
Articolo 6-bis. |
|
|
(Divieto di somministrazione di bevande
superalcoliche sulle autostrade) |
|
|
1.
Negli esercizi commerciali e nei locali pubblici con accesso sulle strade
classificate del tipo A di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è
vietata la somministrazione di bevande superalcoliche. |
|
|
Articolo 6-ter. |
|
|
(Disposizioni concernenti i titolari di patente rilasciata
da uno Stato estero) |
|
|
1.
Per i titolari di patente rilasciata da uno Stato estero nel quale non
vige il sistema della patente a punti, che commettono sul territorio
italiano violazioni di norme del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni è istituita presso il Centro elaborazione dati
(CED) del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti una banca dati che è progressivamente
alimentata con i dati anagrafici dei conducenti che hanno commesso le
infrazioni, associando a ciascuno di essi i punti di penalizzazione
secondo le modalità previste dal medesimo decreto legislativo n. 285
del 1992. Le infrazioni sono comunicate allo stesso CED dagli organi di
polizia di cui all’articolo 12 del citato decreto legislativo n. 285
del 1992. |
|
|
2.
Ai soggetti di cui al comma 1 che hanno commesso nell’arco di un anno
violazioni per un totale di almeno venti punti è inibita la guida di
veicoli a motore sul territorio italiano per un periodo di due anni. Ove
il totale di almeno venti punti sia raggiunto nell’arco di due anni,
l’inibizione alla guida è limitata ad un anno. Ove il totale di almeno
venti punti sia raggiunto in un periodo di tempo compreso tra i due e i
tre anni, l’inibizione alla guida è limitata a sei mesi. |
|
|
3.
Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il
registro degli abilitati alla guida di nazionalità straniera, al fine di
rendere omogenea l’applicazione delle norme e delle sanzioni previste
dal presente decreto. |
|
Articolo 7. |
Articolo 7. |
|
(Disposizioni finali e transitorie) |
(Disposizioni finali e transitorie) |
|
1.
Le disposizioni dell’articolo 3 del decreto legislativo 15 gennaio 2002,
n. 9, entrano in vigore il 1º luglio 2004. |
1. Identico. |
|
2.
All’articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15
gennaio 2002, n. 9, le parole: «e delle autoscuole di cui
all’articolo 123» sono sostituite dalle seguenti: «, delle autoscuole
di cui all’articolo 123 e dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991,
n. 264.». |
2. Identico. |
|
3.
All’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9,
sono apportate le seguenti modifiche: |
3.
All’articolo 7, comma 1, capoverso Art. 126-bis, del decreto
legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, sono apportate le seguenti
modifiche: |
|
a)
al comma 1, nel secondo periodo, le parole: «a seguito della violazione»
sono sostituite dalle seguenti: «a seguito della comunicazione
all’anagrafe di cui sopra della violazione»; |
a) identica; |
|
|
a-bis)
dopo il comma 1, è inserito il seguente: |
|
|
«1-bis.
Qualora vengano accertate contemporaneamente più violazioni delle norme
di cui al comma 1 possono essere decurtati un massimo di quindici punti.
Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi in cui è
prevista la sospensione o la revoca della patente»; |
|
b)
al comma 2, nell’ultimo periodo, le parole: «o mediante moduli cartacei
predisposti dal Dipartimento per i trasporti terrestri» sono soppresse; |
b) al
comma 2, l’ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «La comunicazione
deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della
violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, la segnalazione
deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo
stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all’organo di
polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al
momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta
una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è
tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all’organo di
polizia che procede. Se il proprietario del veicolo omette di fornirli, si
applica a suo carico la sanzione prevista dall’articolo 180, comma 8. La
comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri avviene per via
telematica»; |
|
c)
al comma 4 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Per i titolari
di certificato di abilitazione professionale nonché di patente C, C+E, D,
D+E, la frequenza di specifici corsi di aggiornamento consente di
recuperare 9 punti.». |
c)
al comma 4 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Per i titolari
di certificato di abilitazione professionale e unitamente di patente B, C,
C+E, D, D+E, la frequenza di specifici corsi di aggiornamento consente di
recuperare 9 punti.»; |
|
|
c-bis)
al comma 5, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «due
anni»; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i titolari di
patente con almeno venti punti, la mancanza, per il periodo di due anni,
della violazione di una norma di comportamento da cui derivi la
decurtazione del punteggio, determina l’attribuzione di un credito di
due punti, fino a un massimo di dieci punti». |
|
4.
Gli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9,
sono abrogati. |
4. Identico. |
|
5.
All’articolo 18 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, al
comma 3, le parole: «1º gennaio 2004» sono sostituite dalle seguenti:
«1º luglio 2004». |
5. Identico. |
|
|
5-bis.
Le disposizioni del comma 2-bis dell’articolo 72 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall’articolo 1,
comma 3, del presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1º luglio
2004. |
|
6.
Le disposizioni dell’articolo 119, comma 6, dell’articolo 129, comma
4, e dell’articolo 130, comma 2-bis primo periodo, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed
integrazioni, come modificate dall’articolo 2, commi 2, 5 e 6, hanno
effetto dal 1º settembre 2003. |
6.
Le disposizioni dell’articolo 119, comma 6, dell’articolo 129, comma
4, e dell’articolo 130, comma 2-bis primo periodo, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, come
modificate dall’articolo 2, commi 2, 5 e 6, hanno effetto dal 1º
settembre 2003. |
|
7.
Le disposizioni dell’articolo 170, comma 2, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, come modificate dall’articolo 3, comma 10,
hanno effetto a decorrere dal 1º luglio 2004. |
7. Identico. |
|
8.
Le disposizioni dell’articolo 180, comma 6, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, come modificate dall’articolo 3, comma 17,
hanno effetto a decorrere dal 1º luglio 2004. |
8. Identico. |
|
|
8-bis.
Il comma 5 dell’articolo 327 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è abrogato. |
|
9.
Al comma 1 dell’articolo 4 del decreto-legge 12 giugno 2002, n. 121,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2002, n. 168,
le parole: «di cui agli articoli 142 e 148 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,» sono sostituite
dalle seguenti: «di cui agli articoli 142, 148 e 176 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,». |
9.
Al comma 1 dell’articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2002, n. 168,
le parole: «di cui agli articoli 142 e 148 dello stesso decreto
legislativo, e successive modificazioni,» sono sostituite dalle seguenti:
«di cui agli articoli 142, 148 e 176 dello stesso decreto legislativo, e
successive modificazioni,». |
|
10.
La tabella allegata al decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9,
recante i punteggi previsti dall’articolo 126-bis del decreto
legislativo 20 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è
sostituita dalla tabella allegata al presente decreto. |
10.
La tabella allegata al decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9,
recante i punteggi previsti dall’articolo 126-bis del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è
sostituita dalla tabella allegata al presente decreto. |
|
Articolo 8. |
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|
(Entrata in vigore) |
|
|
1.
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. |
|
|
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. |
|
|
Dato
a Roma, addì 27 giugno 2003. |
|
|
CIAMPI |
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|
Berlusconi
– Lunardi – Pisanu – Castelli |
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Visto, il
Guardasigilli: Castelli. |
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