(a cura di Maurizio Marchi)

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 27 giugno 2003, n. 151 - del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, coordinato con la legge di conversione 1° agosto 2003, n. 214 (in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 5), recante: «Modifiche ed integrazioni al codice della strada». (GU n. 186 del 12-8-2003- Suppl. Ordinario n.133)

 

ARTICOLO 1

 
Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.

Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...))

    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.

                              Art. 01.
                Modifiche alle disposizioni generali

((  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) al comma 2, dopo la lettera F, e' aggiunta la seguente:
      «F-bis. Itinerari ciclopedonali»;
    b) al comma 3, dopo la lettera F, e' aggiunta la seguente:
      «F-bis.   Itinerario   ciclopedonale:  strada  locale,  urbana,
extraurbana  o  vicinale,  destinata prevalentemente alla percorrenza
pedonale  e  ciclabile e caratterizzata da una sicurezza intrinseca a
tutela dell'utenza debole della strada».
  2. All'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) al comma 1, il numero 2) e' sostituito dal seguente:
      «2)  Area  pedonale:  zona  interdetta  alla  circolazione  dei
veicoli,  salvo  quelli  in  servizio  di emergenza, i velocipedi e i
veicoli  al  servizio  di  persone  con limitate o impedite capacita'
motorie,  nonche'  eventuali  deroghe per i veicoli ad emissioni zero
aventi  ingombro  e  velocita'  tali  da  poter  essere assimilati ai
velocipedi.  In  particolari  situazioni i comuni possono introdurre,
attraverso   apposita   segnalazione,   ulteriori   restrizioni  alla
circolazione su aree pedonali»;
    b) al comma 1, dopo il numero 34), e' inserito il seguente:
      «34-bis)   Parcheggio   scambiatore:   parcheggio   situato  in
prossimita' di stazioni o fermate del trasporto pubblico locale o del
trasporto ferroviario, per agevolare l'intermodalita»;
    c) al comma 1, dopo il numero 53), e' inserito il seguente:
      «53-bis)  Utente  debole  della  strada:  pedoni,  disabili  in
carrozzella,  ciclisti  e  tutti  coloro  i quali meritino una tutela
particolare   dai   pericoli   derivanti   dalla  circolazione  sulle
strade».))

                              Art. 02.
   Disposizioni per la disciplina del traffico nei centri abitati

((  1.  Al comma 14 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile
1992,  n.  285,  e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo:
  «La  violazione  del divieto di circolazione nelle corsie riservate
ai  mezzi  pubblici  di trasporto, nelle aree pedonali e nelle zone a
traffico  limitato  e'  soggetta  alla  sanzione  amministrativa  del
pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10».
  2.  Dopo  il  comma  15  dell'articolo 7 del decreto legislativo 30
aprile  1992,  n.  285,  e  successive  modificazioni, e' aggiunto il
seguente:
  «15-bis.   Salvo   che  il  fatto  costituisca  reato,  coloro  che
esercitano  abusivamente,  anche avvalendosi di altre persone, ovvero
determinano   altri   ad   esercitare   abusivamente  l'attivita'  di
parcheggiatore   o   guardiamacchine  sono  puniti  con  la  sanzione
amministrativa  del  pagamento di una somma da euro 652 a euro 2.620.
Se  nell'attivita'  sono impiegati minori la somma e' raddoppiata. Si
applica,  in  ogni  caso, la sanzione accessoria della confisca delle
somme  percepite, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo
VI».))

                              Art. 03.
Modifiche  alle disposizioni sanzionatorie in materia di competizioni
                    non autorizzate in velocita'

((  1.  Al  decreto  legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) all'articolo 9, il comma 8-bis e' abrogato;
    b) dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti:
  «Art.  9-bis  (Organizzazione  di  competizioni  non autorizzate in
velocita'  con  veicoli  a  motore  e partecipazione alle gare). - 1.
Salvo  che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque organizza,
promuove,  dirige  o  comunque  agevola  una competizione sportiva in
velocita'  con  veicoli  a  motore senza esserne autorizzato ai sensi
dell'articolo  9  e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con
la  multa  da euro 25.000 a euro 100.000. La stessa pena si applica a
chiunque prende parte alla competizione non autorizzata.
  2.  Se  dallo  svolgimento  della competizione deriva, comunque, la
morte  di  una o piu' persone, si applica la pena della reclusione da
sei  a  dodici  anni;  se  ne deriva una lesione personale la pena e'
della reclusione da tre a sei anni.
  3.  Le  pene indicate ai commi 1 e 2 sono aumentate fino ad un anno
se  le  manifestazioni  sono organizzate a fine di lucro o al fine di
esercitare  o  di  consentire  scommesse  clandestine, ovvero se alla
competizione partecipano minori di anni diciotto.
  4.  Chiunque  effettua  scommesse  sulle  gare di cui al comma 1 e'
punito  con  la  reclusione  da tre mesi ad un anno e con la multa da
euro 5.000 a euro 25.000.
  5. Nei confronti di coloro che hanno preso parte alla competizione,
all'accertamento   del  reato  consegue  la  sanzione  amministrativa
accessoria della sospensione della patente da uno a tre anni ai sensi
del capo II, sezione II, del titolo VI. La patente e' sempre revocata
se   dallo  svolgimento  della  competizione  sono  derivate  lesioni
personali gravi o gravissime o la morte di una o piu' persone. Con la
sentenza  di  condanna e' sempre disposta la confisca dei veicoli dei
partecipanti,  salvo  che appartengano a persona estranea al reato, e
che questa non li abbia affidati a questo scopo.
  6.  In  ogni  caso  l'autorita'  amministrativa dispone l'immediato
divieto  di  effettuare  la  competizione, secondo le norme di cui al
capo I, sezione II, del titolo VI.
  Art.  9-ter  (Divieto  di  gareggiare  in  velocita'  con veicoli a
motore).  -  1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 9-bis, chiunque
gareggia  in  velocita'  con  veicoli  a  motore  e'  punito  con  la
reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da euro 5.000 a euro
20.000.
  2.  Se  dallo  svolgimento  della competizione deriva, comunque, la
morte  di  una o piu' persone, si applica la pena della reclusione da
sei a dieci anni; se ne deriva una lesione personale la pena e' della
reclusione da due a cinque anni.
  3.  All'accertamento  del reato consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente da uno a tre anni ai sensi
del capo II, sezione II, del titolo VI. La patente e' sempre revocata
se   dallo  svolgimento  della  competizione  sono  derivate  lesioni
personali gravi o gravissime o la morte di una o piu' persone. Con la
sentenza  di  condanna e' sempre disposta la confisca dei veicoli dei
partecipanti,  salvo  che  appartengano a persona estranea al reato e
che questa non li abbia affidati a questo scopo»;
    c) al  comma 4 dell'articolo 79 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo:  «La misura della sanzione e' da euro 1.000 a euro 10.000 se
il   veicolo   e'   utilizzato   nelle  competizioni  previste  dagli
articoli 9-bis e 9-ter»;
    d) al comma 9, primo periodo, dell'articolo 141, sono premesse le
parole:  «Salvo  quanto  previsto  dagli articoli 9-bis e 9-ter,»; il
secondo e il terzo periodo del medesimo comma 9 sono soppressi.))

                               Art. 1.
Modifiche  alle  disposizioni  inerenti l'espletamento dei servizi di
polizia  stradale,  le  norme  per  la  costruzione e la tutela delle
strade,  le  norme  sui  veicoli  e  le  norme di equipaggiamento dei
                               veicoli

  1.  Al  comma  1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile
1992,  n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
    a) dopo la lettera d) e' inserita la seguente: «d-bis) ai Corpi e
ai  servizi  di  polizia  provinciale,  nell'ambito del territorio di
competenza;»;
    b) dopo  la  lettera f) e' aggiunta la seguente: «f-bis) al Corpo
di  polizia  penitenziaria  e  al  Corpo  forestale  dello  Stato, in
relazione ai compiti di istituto».
((  1-bis.  Dopo  il comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo
30 aprile  1992,  n.  285, e successive modificazioni, e' inserito il
seguente:
  «3-bis.  I  servizi  di scorta per la sicurezza della circolazione,
nonche'  i conseguenti servizi diretti a regolare il traffico, di cui
all'articolo  11,  comma  1,  lettere c) e d), possono inoltre essere
effettuati  da  personale  abilitato  a  svolgere  scorte tecniche ai
veicoli  eccezionali  e ai trasporti in condizione di eccezionalita',
limitatamente   ai   percorsi   autorizzati  con  il  rispetto  delle
prescrizioni   imposte   dagli  enti  proprietari  delle  strade  nei
provvedimenti  di  autorizzazione  o  di quelle richieste dagli altri
organi di polizia stradale di cui al comma 1».
  1-ter.   Al  comma  5  dell'articolo  12  del  decreto  legislativo
30 aprile  1992,  n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole:
«nel  presente articolo» sono inserite le seguenti: «, eccetto quelli
di cui al comma 3-bis,».))
  2.  Al  comma  2 dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 aprile
1992,  n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
    a) le  parole:  «solo  per  le  strade esistenti» sono sostituite
dalle seguenti: «solo per specifiche situazioni»;
    b) le parole: «l'adeguamento» sono sostituite dalle seguenti: «il
rispetto».
((  2-bis.  Al  comma 13-bis dell'articolo 23 del decreto legislativo
30 aprile  1992,  n. 285, e successive modificazioni, e' aggiunto, in
fine,  il  seguente periodo: «Chiunque viola le prescrizioni indicate
al   presente   comma   e  al  comma  7  e'  soggetto  alla  sanzione
amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  da  euro 4.000 a euro
16.000;  nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della
violazione,  alla  stessa  sanzione  amministrativa  e'  soggetto chi
utilizza gli spazi pubblicitari privi di autorizzazione».
  2-ter.  Dopo  il  comma  2 dell'articolo 37 del decreto legislativo
30 aprile  1992,  n.  285, e successive modificazioni, e' inserito il
seguente:
  «2-bis.  Gli enti di cui al comma 1 possono utilizzare, nei segnali
di   localizzazione  territoriale  del  confine  del  comune,  lingue
regionali  o  idiomi  locali  presenti  nella zona di riferimento, in
aggiunta alla denominazione nella lingua italiana».
  2-quater.  Il  comma  4  dell'articolo  60  del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito dal
seguente:
  «4.  Rientrano  nella  categoria  dei  motoveicoli e autoveicoli di
interesse  storico  e  collezionistico  tutti  quelli  di cui risulti
l'iscrizione  in  uno  dei  seguenti  registri:  ASI, Storico Lancia,
Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI».
  2-quinquies.  Al  comma  5 dell'articolo 60 del decreto legislativo
30 aprile  1992,  n.  285, e successive modificazioni, le parole: «ai
sensi del comma 4» sono soppresse.))
  3.  All'articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e  successive  modificazioni,  dopo  il  comma  2  ((sono  inseriti i
seguenti:))
  «2-bis.  Durante  la  circolazione  gli autoveicoli i rimorchi ed i
semirimorchi  adibiti  al  trasporto di cose nonche' classificati per
uso speciale o per trasporti specifici, ((immatricolati in Italia)) e
con  massa  complessiva  a  pieno  carico  superiore  a 3,5 t, devono
altresi'  essere  equipaggiati  con  strisce  posteriori  e  laterali
retroriflettenti.  ((Le caratteristiche tecniche di tali strisce sono
definite  con  decreto  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti,   in   ottemperanza  a  quanto  previsto  dal  regolamento
internazionale ECE/ONU n. 104.))
((  2-ter.  Durante  la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi e i
semirimorchi  adibiti  al  trasporto  di cose o di persone, con massa
complessiva   a   pieno   carico  superiore  a  7 t.,  devono  essere
equipaggiati   con  dispositivi  atti  a  ridurre  la  nebulizzazione
dell'acqua  in  caso  di  precipitazioni.  A decorrere dal 1° gennaio
2005,  chiunque  viola  le  disposizioni  di cui al presente comma e'
punito  con  la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 68,25 a euro 275,10».
  3-bis.   Con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti  sono  individuati e omologati dispositivi di rilevamento a
distanza  di  situazioni  di  rischio  o  di emergenza di cui possono
essere dotati gli autoveicoli.
  3-ter.  I  trenini  turistici classificati quali veicoli atipici ai
sensi  dell'articolo 47, comma 1, lettera n), del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ai fini di quanto
disposto  dall'articolo  2, comma 1, lettera z), della legge 22 marzo
2001, n. 85, possono trainare fino a tre rimorchi.))