(a cura di Maurizio Marchi)

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 27 giugno 2003, n. 151 - del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, coordinato con la legge di conversione 1° agosto 2003, n. 214 (in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 5), recante: «Modifiche ed integrazioni al codice della strada». (GU n. 186 del 12-8-2003- Suppl. Ordinario n.133)

 

ARTICOLO 3

 
Art. 3.
                Modifiche alle norme di comportamento

  1. All'articolo 143 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) al  comma  11  le  parole:  «alla  sanzione amministrativa del
pagamento  di  una somma da euro 68,25 a euro 275,10» sono sostituite
dalle  seguenti:  «alla  sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 137,55 a euro 550,20»;
    b) al  comma  12  le  parole:  «alla  sanzione amministrativa del
pagamento  di una somma da euro 137,55 a euro 550,20» sono sostituite
dalle  seguenti:  «alla  sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 270,90 a euro 1.083,60».
  2.  Al comma 10 dell'articolo 145 del decreto legislativo 30 aprile
1992,  n.  285, e successive modificazioni, le parole: «alla sanzione
amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  da  euro 68,25 a euro
275,10» sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20».
  3. All'articolo 146 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) al  comma  3  le  parole:  «alla  sanzione  amministrativa del
pagamento  di  una somma da euro 68,25 a euro 275,10» sono sostituite
dalle  seguenti:  «alla  sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 137,55 a euro 550,20»;
    b) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
  «3-bis. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due
anni, in una delle violazioni di cui al comma 3 per almeno due volte,
all'ultima  infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria
della  sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo
I, sezione II, del titolo VI.
  4.  All'articolo  148 decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) al  comma  15  le  parole:  «alla  sanzione amministrativa del
pagamento  di  una somma da euro 33,60 a euro 137,55» sono sostituite
dalle  seguenti:  «alla  sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 68,25 a euro 275,10»;
    b) al comma 15, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «Quando
lo  stesso  soggetto  sia  incorso, in un periodo di due anni, in una
delle  violazioni  di cui al comma 3 per almeno due volte, all'ultima
infrazione  consegue  la  sanzione  amministrativa  accessoria  della
sospensione  della  patente  da  uno a tre mesi, ai sensi del capo I,
sezione II, del titolo VI.»;
    c) al  comma  16,  nel  primo  periodo, le parole: «alla sanzione
amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  da  euro 68,25 a euro
275,10» sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20»;
    d) al  comma  16,  nel  secondo  periodo, le parole: «la sanzione
amministrativa  e'  del  pagamento di una somma da euro 137,55 a euro
550,20»  sono  sostituite dalle seguenti: «la sanzione amministrativa
e' del pagamento di una somma da euro 270,90 a euro 1.083,60»;
    e) al  comma  16  il  terzo  periodo  e' sostituito dai seguenti:
«Dalle  violazioni  di  cui  al  presente  comma consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da
uno  a  tre  mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II,
del  titolo VI.  Quando  si tratti del divieto di cui al comma 14, la
sospensione della patente e' da due a sei mesi. Se le violazioni sono
commesse  da un conducente in possesso delta patente di guida da meno
di tre anni, la sospensione della stessa e' da tre a sei mesi.».
  5. All'articolo 151 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) al comma 1 la lettera h) e' sostituita dalla seguente:
    «h) luci   di  posizione  anteriore,  posteriore  e  laterale:  i
dispositivi  che servono a segnalare contemporaneamente la presenza e
la  larghezza  del  veicolo viste dalla parte anteriore, posteriore e
laterale»;
    b) al comma 1 la lettera p) e' sostituita dalla seguente:
    «p) pannello  retroriflettente  e  fluorescente: il dispositivo a
luce  retro-riflessa e fluorescente destinato a segnalare particolari
categorie di veicoli»;
    c) dopo la lettera p) sono aggiunte le seguenti:
    «p-bis)  strisce retroriflettenti: il dispositivo a luce riflessa
destinato a segnalare particolari categorie di veicoli;
    p-ter)  luci  di  marcia  diurna:  il  dispositivo  rivolto verso
l'avanti  destinato  a  rendere  piu'  facilmente visibile un veicolo
durante la circolazione diurna;
    p-quater)  luci d'angolo: le luci usate per fornire illuminazione
supplementare  a  quella  parte  della  strada situata in prossimita'
dell'angolo anteriore del veicolo dal lato presso il quale esso e' in
procinto di curvare;
    p-quinquies)  proiettore di svolta: una funzione di illuminazione
destinata  a  fornire  una  migliore illuminazione in curva, che puo'
essere  espletata  per  mezzo  di  dispositivi  aggiuntivi o mediante
modificazione    della    distribuzione   luminosa   del   proiettore
anabbagliante;
    p-sexies)   segnalazione  visiva  a  luce  lampeggiante  blu:  il
dispositivo   supplementare   installato   sui  motoveicoli  e  sugli
autoveicoli di cui all'articolo 177;
    p-septies)  segnalazione  visiva  a  luce  lampeggiante  gialla o
arancione:   il  dispositivo  supplementare  installato  sui  veicoli
eccezionali  o  per  trasporti  in  condizioni di eccezionalita', sui
mezzi  d'opera, sui veicoli adibiti alla rimozione o al soccorso, sui
veicoli  utilizzati  per la raccolta di rifiuti solidi urbani, per la
pulizia  della  strada e la manutenzione della strada, sulle macchine
agricole  ovvero  operatrici,  sui  veicoli  impiegati in servizio di
scorta tecnica.».
  6. All'articolo 152 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  «1.  Fuori  dai  centri  abitati,  durante  la marcia dei veicoli a
motore, ((ad eccezione dei veicoli iscritti nei registri ASI, Storico
Lancia,  Italiano  Fiat,  Italiano  Alfa  Romeo,  Storico  FMI,))  e'
obbligatorio   l'uso   delle   luci   di  posizione,  dei  proiettori
anabbaglianti  e,  se prescritte, delle luci della targa e delle luci
d'ingombro.  Durante  la  marcia, per i ciclomotori ed i motocicli e'
obbligatorio l'uso dei predetti dispositivi anche nei centri abitati.
Fuori  dei  casi  indicati  dall'articolo  153,  comma 1, in luogo di
questi  dispositivi,  se  il  veicolo  ne  e'  dotato, possono essere
utilizzate le luci di marcia diurna.»;
    b) i commi 1-bis, 1-ter e 2 sono abrogati.
  7. All'articolo 153 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  «1.  Da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo
sorgere  ed  anche  di  giorno  nelle gallerie, in caso di nebbia, di
caduta  di  neve,  di  forte  pioggia  e in ogni altro caso di scarsa
visibilita',  durante  la  marcia  dei veicoli a motore e dei veicoli
trainati, si devono tenere accese le luci di posizione, le luci della
targa e, se prescritte, le luci di ingombro. In aggiunta a tali luci,
sui  veicoli  a  motore,  si  devono tenere accesi anche i proiettori
anabbaglianti.  Salvo  quanto  previsto  dal  comma 3 i proiettori di
profondita' possono essere utilizzati fuori dei centri abitati quando
l'illuminazione esterna manchi o sia insufficiente. Peraltro, durante
le  brevi  interruzioni  della  marcia connesse con le esigenze della
circolazione, devono essere usati i proiettori anabbaglianti.»;
    b) al  comma  2  nel  terzo periodo le parole: «nei casi indicati
dall'articolo  152,  comma  1»,  sono sostituite dalle seguenti: «nei
casi indicati dal comma 1»;
    c) al  comma 4 nel secondo periodo le parole: «in deroga al comma
1, punto b)» sono sostituite dalle seguenti: «in deroga al comma 1,»;
    d) Il comma 5 e' sostituito dal seguente:
  «5.  Nei  casi  indicati dal comma 1, ad eccezione dei velocipedi e
dei ciclomotori a due ruote e dei motocicli, l'uso dei dispositivi di
segnalazione  visiva  e'  obbligatorio  anche durante la fermata o la
sosta,   a   meno   che  il  veicolo  sia  reso  pienamente  visibile
dall'illuminazione   pubblica   o   venga   collocato   fuori   dalla
carreggiata. Tale obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulle
corsie di emergenza.»;
    e) al  comma  6  le  parole:  «nelle  ore  e  nei  casi  indicati
nell'articolo  152,  comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «nelle
ore e nei casi indicati nel comma 1,».
  8.  Al  comma 2 dell'articolo 157 del decreto legislativo 30 aprile
1992,  n.  285,  e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il
seguente  periodo: «Durante la sosta, il veicolo deve avere il motore
spento».
((  8-bis.  Al  comma  5  dell'articolo  158  del decreto legislativo
30 aprile  1992,  n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole:
«del comma 1» sono inserite le seguenti: «e delle lettere d), g) e h)
del comma 2».
  8-ter.  Dopo  il  comma 5 dell'articolo 159 del decreto legislativo
30 aprile  1992,  n.  285, e successive modificazioni, e' aggiunto il
seguente:
  «5-bis.  Nelle  aree portuali e marittime come definite dalla legge
28 gennaio  1994,  n.  84,  e'  autorizzato il sequestro conservativo
degli   automezzi   in  sosta  vietata  che  ostacolano  la  regolare
circolazione  viaria  e  ferroviaria o l'operativita' delle strutture
portuali.».
  9.  Dopo  il  comma  4  dell'articolo  162  del decreto legislativo
30 aprile  1992,  n. 285, e successive modificazioni, sono inseriti i
seguenti:
  «4-bis.  Nei  casi  indicati  al  comma  1 durante le operazioni di
presegnalazione  con  il  segnale  mobile  di  pericolo devono essere
utilizzati dispositivi retroriflettenti di protezione individuale per
rendere  visibile  il  soggetto  che opera. Con decreto del Ministero
delle    infrastrutture   e   dei   trasporti   sono   stabilite   le
caratteristiche  tecniche  e  le  modalita'  di  approvazione di tali
dispositivi.
  4-ter.  A decorrere dal 1° gennaio 2004, nei casi indicati al comma
1  e' fatto divieto al conducente di scendere dal veicolo e circolare
sulla   strada   senza   avere   indossato   giubbotto   o   bretelle
retroriflettenti  ad alta visibilita'. Tale obbligo sussiste anche se
il  veicolo  si  trova  sulle corsie di emergenza o sulle piazzole di
sosta. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
da   emanare   entro   il   31 ottobre   2003,   sono   stabilite  le
caratteristiche dei giubbotti e delle bretelle.».
  9-bis.  All'articolo 168 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285,   e   successive   modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti
modifiche:
    a) il comma 9 e' sostituito dal seguente:
  «9. Chiunque viola le prescrizioni fissate o recepite con i decreti
ministeriali  di cui al comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di
cui  ai  commi  3  e  4, relative all'idoneita' tecnica dei veicoli o
delle  cisterne  che  trasportano merci pericolose, ai dispositivi di
equipaggiamento  e  protezione  dei  veicoli,  alla  presenza  o alla
corretta  sistemazione  dei pannelli di segnalazione e alle etichette
di  pericolo collocate sui veicoli, sulle cisterne, sui contenitori e
sui  colli  che  contengono  merci  pericolose,  ovvero  che le hanno
contenute  se  non  ancora  bonificati,  alla sosta dei veicoli, alle
operazioni  di  carico,  scarico  e  trasporto  in comune delle merci
pericolose, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una  somma da euro 343,35 a euro 1.376,55. A tale violazione consegue
la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
di guida e della carta di circolazione da due a sei mesi, a norma del
capo I, sezione II, del titolo VI.»;
    b) dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:
  «9-bis.  Chiunque  viola  le  prescrizioni fissate o recepite con i
decreti  ministeriali  di  cui  al  comma  2, ovvero le condizioni di
trasporto  di  cui  ai  commi  3  e  4,  relative  ai  dispositivi di
equipaggiamento  e  protezione dei conducenti o dell'equipaggio, alla
compilazione  e  tenuta dei documenti di trasporto o delle istruzioni
di  sicurezza, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 343,35 a euro 1.376,55.
  9-ter.  Chiunque,  fuori  dai casi previsti dai commi 8, 9 e 9-bis,
viola  le  altre  prescrizioni  fissate  o  recepite  con  i  decreti
ministeriali  di cui al comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di
cui  ai  commi  3  e  4, e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20.».))
  10.  All'articolo  170  del  decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285,   e   successive   modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti
modifiche:
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  «2.  Sui ciclomotori e' vietato il trasporto di altre persone oltre
al conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente
indicato  nel certificato di circolazione e ((che il conducente abbia
un'eta'  superiore  a  diciotto  anni.  Con  regolamento  emanato con
decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti sono
stabiliti  le  modalita'  e  i tempi per l'aggiornamento, ai fini del
presente comma, della carta di circolazione dei ciclomotori omologati
anteriormente   alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151»;))
    b) al   comma  3  la  parola:  «motocicli»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «veicoli di cui al comma 1»;
    c) nel  comma  6  le  parole:  «alla  sanzione amministrativa del
pagamento  di  una somma da euro 33,60 a euro 137,55» sono sostituite
dalle  seguenti:  «alla  sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 68,25 a euro 275,10».
  11.  All'articolo  171  del  decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285,   e   successive   modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti
modifiche:
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  «1. Durante la marcia, ai conducenti e agli eventuali passeggeri di
ciclomotori  e  motoveicoli e' fatto obbligo di indossare e di tenere
regolarmente   allacciato   un  casco  protettivo  conforme  ai  tipi
omologati,   secondo  la  normativa  stabilita  dal  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti»;
    b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
  «1-bis. Sono esenti dall'obbligo di cui al comma 1 i conducenti e i
passeggeri:
    a) di ciclomotori e motoveicoli a tre o a quattro ruote dotati di
carrozzeria chiusa;
    b) di  ciclomotori  e  motocicli  a  due  o a tre ruote dotati di
cellula di sicurezza a prova di crash, nonche' di sistemi di ritenuta
e   di  dispositivi  atti  a  garantire  l'utilizzo  del  veicolo  in
condizioni di sicurezza, secondo le disposizioni del regolamento»;
    c) al  comma  2  le  parole:  «alla  sanzione  amministrativa del
pagamento  di  una somma da euro 33,60 a euro 137,55» sono sostituite
dalle  seguenti:  «alla  sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 68,25 a euro 275,10»;
    d) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
  «3.  Alla  sanzione  pecuniaria amministrativa prevista dal comma 2
consegue  il  fermo  amministrativo  del veicolo per trenta giorni ai
sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.».
  12.  All'articoto  172  del  decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285,   e   successive   modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti
modifiche:
    a) al  comma  8  le  parole:  «alla  sanzione  amministrativa del
pagamento  di  una somma da euro 33,60 a euro 137,55» sono sostituite
dalle  seguenti:  «alla  sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 68,25 a euro 275,10»;
    b) al  comma 8 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando
il  conducente  sia  incorso, in un periodo di due anni, in una delle
violazioni  di cui al presente comma per almeno due volte, all'ultima
infrazione  consegue  la  sanzione  amministrativa  accessoria  della
sospensione della patente da quindici giorni a due mesi, ai sensi del
capo I, sezione II, del titolo VI»;
    c) al  comma  9  le  parole:  «alla  sanzione  amministrativa del
pagamento  di  una  somma da euro 19,95 a euro 81,90» sono sostituite
dalle  seguenti:  «alla  sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 33,60 a euro 137,55».
  13.  Al comma 3 dell'articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile
1992,  n.  285, e successive modificazioni, le parole: «alla sanzione
amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  da  euro 33,60 a euro
137,55» sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10».
  14.  All'articolo  174  del  decreto legistativo 30 aprile 1992, n.
285,   e   successive   modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti
modifiche:
    a) al  comma  4  le  parole:  «alla  sanzione  amministrativa del
pagamento  di  una somma da euro 68,25 a euro 275,10» sono sostituite
dalle  seguenti:  «alla  sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 137,55 a euro 550,20»;
    b) al  comma  5  le  parole:  «alla  sanzione  amministrativa del
pagamento  di  una somma da euro 68,25 a euro 275,10» sono sostituite
dalle  seguenti:  «alla  sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 137,55 a euro 550,20»;
((    c) (soppressa);))
    d) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
((  «7-bis.   Nei   casi  previsti  dai  commi  4,  5  e  6  l'organo
accertatore,  oltre  all'applicazione  delle  sanzioni amministrative
pecuniarie,  intima  al  conducente  del veicolo di non proseguire il
viaggio  se non dopo avere effettuato i prescritti periodi di pausa o
di  riposo  e  dispone  che,  con  tutte  le  cautele, il veicolo sia
condotto  in  luogo  idoneo  per la sosta ove dovra' permanere per il
periodo  necessario.  Della intimazione e' fatta menzione nel verbale
di  contestazione  delle  violazioni  accertate  e nello stesso viene
altresi'  indicata  l'ora alla quale il conducente puo' riprendere la
circolazione.  Chiunque  circola  durante  il periodo in cui e' stato
intimato  di  non  proseguire  il  viaggio  e' punito con la sanzione
amministrativa  del  pagamento  di  una somma da euro 1.626,45 a euro
6.506,85, nonche' con il ritiro immediato della carta di circolazione
e  della patente di guida. Trascorso il necessario periodo di riposo,
la  restituzione  dei  documenti  ritirati  deve  essere richiesta al
comando  da  cui  dipende  l'organo  accertatore  o  ad altro ufficio
indicato  dall'organo  stesso,  che vi provvede dopo la constatazione
che  il  viaggio  puo'  essere  ripreso nel rispetto delle condizioni
richieste dal presente articolo».))
((    e) (soppressa).))
  15.  All'articolo  178  del  decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285,   e   successive   modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti
modifiche:
    a) al  comma  3  le  parole:  «alla  sanzione  amministrativa del
pagamento  di  una somma da euro 68,25 a euro 275,10» sono sostituite
dalle  seguenti:  «alla  sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 137,55 a euro 550,20»;
((    b) (soppressa);))
    c)  al  comma 4  le  parole:  «alla  sanzione  amministrativa del
pagamento  di  una somma da euro 33,60 a euro 137,55» sono sostituite
dalle  seguenti:  «alla  sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 137,55 a euro 550,20»;
    d) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
((  «4-bis. Nei casi previsti dal comma 3 l'organo accertatore, oltre
all'applicazione  delle sanzioni amministrative pecuniarie, intima al
conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo avere
effettuato  i  prescritti periodi di pausa o di riposo e dispone che,
con  tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la
sosta    ove    dovra'   permanere   per   il   periodo   necessario.
Dell'intimazione e' fatta menzione nel verbale di contestazione delle
violazioni  accertate  e  nello  stesso viene altresi' indicata l'ora
alla  quale  il  conducente puo' riprendere la circolazione. Chiunque
circola durante il periodo in cui e' stato intimato di non proseguire
il  viaggio e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di
una  somma  da  euro  1.626,45 a euro 6.506,85, nonche' con il ritiro
immediato  della  carta  di  circolazione  e  della patente di guida.
Trascorso  il  necessario  periodo  di  riposo,  la  restituzione dei
documenti  ritirati  deve  essere richiesta al comando da cui dipende
l'organo  accertatore o ad altro ufficio indicato dall'organo stesso,
che  vi  provvede  dopo  la  constatazione che il viaggio puo' essere
ripreso   nel   rispetto  delle  condizioni  richieste  dal  presente
articolo.».))
((    e) (soppressa).))
  16.  All'articolo  179  del  decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285,   e   successive   modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti
modifiche:
    a) la  rubrica  e'  sostituita dalla seguente: «Cronotachigrafo e
limitatore di velocita»;
    b) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  «1. Nei casi previsti dal regolamento (CEE) n. 3821/85 e successive
modificazioni,    i    veicoli    devono   circolare   provvisti   di
cronotachigrafo,  con  le  caratteristiche  e  le modalita' d'impiego
stabilite  nel  regolamento  stesso.  Nei  casi  e  con  le modalita'
previste  dalle direttive comunitarie, i veicoli devono essere dotati
altresi' di limitatore di velocita»;
    c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
  «2-bis.   Chiunque   circola  con  un  autoveicolo  non  munito  di
limitatore  di  velocita' ovvero circola con un autoveicolo munito di
un  limitatore  di velocita' avente caratteristiche non rispondenti a
quelle   fissate   o  non  funzionante,  e'  soggetto  alla  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 800 a euro 3200. La
sanzione  amministrativa  pecuniaria  e'  raddoppiata nel caso in cui
l'infrazione riguardi l'alterazione del limitatore di velocita»;
    d) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
  «3. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di
cose  o di persone che mette in circolazione un veicolo sprovvisto di
limitatore  di  velocita'  o  cronotachigrafo e dei relativi fogli di
registrazione, ((ovvero con limitatore di velocita' o cronotachigrafo
manomesso))   oppure  non  funzionante,  e'  soggetto  alla  sanzione
amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  da euro 687,75 a euro
2.754,15»;
    e) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
  «6-bis.   Quando  si  abbia  fondato  motivo  di  ritenere  che  il
cronotachigrafo   o   il  limitatore  di  velocita'  siano  alterati,
manomessi  ovvero  comunque  non  funzionanti,  gli organi di Polizia
stradale  di  cui  all'articolo  12,  anche  scortando  il  veicolo o
facendolo  trainare  in condizioni di sicurezza presso la piu' vicina
officina  autorizzata  per  l'installazione  o  riparazione,  possono
disporre  che  sia  effettuato l'accertamento della funzionalita' dei
dispositivi  stessi.  Le  spese  per  l'accertamento ed il ripristino
della funzionalita' del limitatore di velocita' o del cronotachigrafo
sono  in  ogni  caso  a  carico  del  proprietario  del veicolo o del
titolare  della  licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose o
di persone in solido»;
    f) al  comma  7  le  parole:  «la  circolazione  di  veicolo  con
cronotachigrafo  ((mancante,  manomesso  o  non  funzionante»))  sono
sostituite dalle seguenti: «la circolazione di veicolo con limitatore
di   velocita'   o   cronotachigrafo   ((mancante,  manomesso  o  non
funzionante»;))
    g) al  comma 9 le parole: ((«Alla violazione di cui al comma 2»))
sono  sostituite dalle seguenti: «Alle violazioni di cui ai commi 2 e
2-bis»;
    h)  al  comma  9  e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel
caso   in   cui  la  violazione  relativa  al  comma  2-bis  riguardi
l'alterazione    del   limitatore   di   velocita',   alla   sanzione
amministrativa   pecuniaria   consegue   la  sanzione  amministrativa
accessoria  della  revoca  della patente secondo le norme del capo I,
sezione II del titolo VI».
((  17.  All'articolo  180 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285,   e   successive   modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti
modifiche:
    a) al  comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i
veicoli  adibiti  a  servizio  pubblico di trasporto di persone e per
quelli  adibiti a locazione senza conducente la carta di circolazione
puo'   essere   sostituita  da  fotocopia  autenticata  dallo  stesso
proprietario con sottoscrizione del medesimo»;
    b) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
  «6.  Il conducente di ciclomotore deve avere con se' il certificato
di  circolazione  del veicolo, il certificato di idoneita' alla guida
ove previsto ed un documento di riconoscimento.»;
    c) al  comma  8  e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alla
violazione di cui al presente comma consegue l'applicazione, da parte
dell'ufficio  dal  quale dipende l'organo accertatore, della sanzione
prevista  per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza
dei  termini  per  la  notificazione  dal  giorno successivo a quello
stabilito per la presentazione dei documenti».))
  18.  Al comma 4 dell'articolo 191 del decreto legislativo 30 aprile
1992,  n.  285, e successive modificazioni, le parole: «alla sanzione
amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  da  euro 68,25 a euro
275,10» sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20».
  19.  All'articolo  193  del  decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285,   e   successive   modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti
modifiche:
((    a) al  comma  3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La
sanzione  amministrativa  di cui al comma 2 e' altresi' ridotta ad un
quarto  quando  l'interessato entro trenta giorni dalla contestazione
della  violazione,  previa  autorizzazione  dell'organo  accertatore,
esprime  la volonta' e provvede alla demolizione e alle formalita' di
radiazione   del   veicolo.   In   tale   caso  l'interessato  ha  la
disponibilita'  del  veicolo  e dei documenti relativi esclusivamente
per  le  operazioni di demolizione e di radiazione del veicolo previo
versamento   presso   l'organo   accertatore  di  una  cauzione  pari
all'importo  della  sanzione minima edittale previsto dal comma 2. Ad
avvenuta  demolizione  certificata  a  norma  di  legge  dell'importo
previsto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria»;))
    b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
((  «4.   Si   applica   l'articolo  13,  terzo  comma,  della  legge
24 novembre   1981,  n.  689.  L'organo  accertatore  ordina  che  la
circolazione  sulla  strada  del  veicolo  sia  fatta  immediatamente
cessare  e  che  il  veicolo  stesso  sia  in  ogni  caso  prelevato,
trasportato  e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio,
individuato  in  via  ordinaria dall'organo accertatore o, in caso di
particolari   condizioni,  concordato  con  il  trasgressore.  Quando
l'interessato  effettua il pagamento della sanzione in misura ridotta
ai  sensi  dell'articolo  202, corrisponde il premio di assicurazione
per  almeno  sei  mesi  e  garantisce  il  pagamento  delle  spese di
prelievo,  trasporto  e  custodia del veicolo sottoposto a sequestro,
l'organo  di  polizia  che  ha  accertato  la  violazione  dispone la
restituzione del veicolo all'avente diritto, dandone comunicazione al
prefetto. Quando nei termini previsti non e' stato proposto ricorso e
non  e'  avvenuto il pagamento in misura ridotta, l'ufficio o comando
da  cui dipende l'organo accertatore invia il verbale al prefetto. Il
verbale  stesso  costituisce  titolo esecutivo ai sensi dell'articolo
203,  comma  3,  e  il  veicolo  e' confiscato ai sensi dell'articolo
213».))