TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 27 giugno 2003, n. 151 - del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, coordinato con la legge di conversione 1° agosto 2003, n. 214 (in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 5), recante: «Modifiche ed integrazioni al codice della strada». (GU n. 186 del 12-8-2003- Suppl. Ordinario n.133)
ARTICOLO 5
Art. 5.
Sostituzione dell'articolo 186
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
1. L'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«Art. 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool). 1. E' vietato
guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande
alcoliche.
2. Chiunque guida in stato di ebbrezza e' punito, ove il fatto non
costituisca piu' grave reato, con l'arresto fino ad un mese e con
l'ammenda da euro duecentocinquantotto a euro milletrentadue. ((Per
l'irrogazione della pena e' competente il tribunale.))
All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a tre
mesi, ovvero da un mese a sei mesi quando lo stesso soggetto compie
piu' violazioni nel corso di un anno, ai sensi del capo II,
sezione II, del titolo VI. Quando la violazione e' commessa dal
conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno
carico superiore a 3,5 t, ovvero di complessi di veicoli, con la
sentenza di condanna e' disposta la revoca della patente di guida ai
sensi del capo II, sezione II del titolo VI; in tale caso, ai fini
del ritiro della patente, si applicano le disposizioni
dell'articolo 223. Il veicolo, qualora non possa essere guidato da
altra persona idonea, puo' essere fatto trainare fino al luogo
indicato dall'interessato o fino alla piu' vicina autorimessa e
lasciato in consegna al proprietario o gestore di essa con le normali
garanzie per la custodia.
3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di
sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di
Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le
direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della
riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrita' fisica,
possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non
invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato
esito positivo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si abbia
altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi
in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza
dell'alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12,
commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il piu' vicino ufficio o
comando, hanno la facolta' di effettuare l'accertamento con strumenti
e procedure determinati dal regolamento.
5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti
alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcoolemico viene
effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui
all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di
base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le
strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la
relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni
accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in
base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per
l'espletamento degli accertamenti di cui al presente comma sono
reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della
sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999,
n. 144.
6. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un
valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi
per litro (g/l), l'interessato e' considerato in stato di ebbrezza ai
fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.
7. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 il
conducente e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave
reato, con le sanzioni di cui al comma 2.
8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della
patente ai sensi del comma 2, il prefetto ordina che il conducente si
sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che
deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente
non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto puo'
disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida
fino all'esito della visita medica.
9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un
valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi
per litro (g/l), ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui
al comma 2, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione
della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8».