TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 27 giugno 2003, n. 151 - del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, coordinato con la legge di conversione 1° agosto 2003, n. 214 (in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 5), recante: «Modifiche ed integrazioni al codice della strada». (GU n. 186 del 12-8-2003- Suppl. Ordinario n.133)
ARTICOLO 6 ter
Art. 6-ter.
Disposizioni concernenti i titolari di patente
rilasciata da uno Stato estero
(( 1. Per i titolari di patente rilasciata da uno Stato estero nel
quale non vige il sistema della patente a punti, che commettono sul
territorio italiano violazioni di norme del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' istituita presso
il Centro elaborazione dati (CED) del Dipartimento per i trasporti
terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una
banca dati che e' progressivamente alimentata con i dati anagrafici
dei conducenti che hanno commesso le infrazioni, associando a
ciascuno di essi i punti di penalizzazione secondo le modalita'
previste dal medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992. Le
infrazioni sono comunicate allo stesso CED dagli organi di polizia di
cui all'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 che hanno commesso nell'arco di un
anno violazioni per un totale di almeno venti punti e' inibita la
guida di veicoli a motore sul territorio italiano per un periodo di
due anni. Ove il totale di almeno venti punti sia raggiunto nell'arco
di due anni, l'inibizione alla guida e' limitata ad un anno. Ove il
totale di almeno venti punti sia raggiunto in un periodo di tempo
compreso tra i due e i tre anni, l'inibizione alla guida e' limitata
a sei mesi.
3. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e'
istituita il registro degli abilitati alla guida di nazionalita'
straniera, al fine di rendere omogenea l'applicazione delle norme e
delle sanzioni previste dal presente decreto.))