(a cura di Maurizio Marchi)

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 27 giugno 2003, n. 151 - del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, coordinato con la legge di conversione 1° agosto 2003, n. 214 (in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 5), recante: «Modifiche ed integrazioni al codice della strada». (GU n. 186 del 12-8-2003- Suppl. Ordinario n.133)

 

ARTICOLO 7

 
 
Art. 7.
                  Disposizioni finali e transitorie

  1.  Le  disposizioni  dell'articolo  3  del  decreto legislativo 15
gennaio 2002, n. 9, entrano in vigore il 1° luglio 2004.
  2.  All'articolo 6, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 15
gennaio   2002,   n.  9,  le  parole:  «e  delle  autoscuole  di  cui
all'articolo 123» sono sostituite dalle seguenti: «, delle autoscuole
di  cui  all'articolo  123  e dei soggetti di cui alla legge 8 agosto
1991, n. 264.».
  3.  All'articolo  7,  comma  1, capoverso Art. 126-bis, del decreto
legislativo  15  gennaio  2002,  n.  9,  sono  apportate  le seguenti
modifiche:
    a) al  comma  1, nel secondo periodo, le parole: «a seguito della
violazione»   sono   sostituite  dalle  seguenti:  «a  seguito  della
comunicazione all'anagrafe di cui sopra della violazione»;
((    a-bis) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
  «1-bis.   Qualora   vengano   accertate   contemporaneamente   piu'
violazioni  delle norme di cui al comma 1 possono essere decurtati un
massimo  di quindici punti. Le disposizioni del presente comma non si
applicano  nei  casi  in  cui  e' prevista la sospensione o la revoca
della patente»;
    b) al  comma  2, l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: «La
comunicazione  deve  essere  effettuata a carico del conducente quale
responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di
questi   la   segnalazione   deve  essere  effettuata  a  carico  del
proprietario  del  veicolo,  salvo che lo stesso non comunichi, entro
trenta  giorni  dalla richiesta, all'organo di polizia che procede, i
dati  personali  e  della  patente  del  conducente  al momento della
commessa  violazione.  Se  il  proprietario  del  veicolo risulta una
persona  giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato e'
tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo
di  polizia  che  procede.  Se  il proprietario del veicolo omette di
fornirli,  si applica a suo carico la sanzione prevista dall'articolo
180,  comma  8.  La  comunicazione  al  Dipartimento  per i trasporti
terrestri avviene per via telematica.»;))
    c) al  comma 4 dopo primo periodo e' aggiunto il seguente: «Per i
titolari  di certificato di abilitazione professionale ((e unitamente
di  patente  B,  C, C+E, D, D+E,)) la frequenza di specifici corsi di
aggiornamento consente di recuperare 9 punti.»;
((    c-bis)  al comma 5, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle
seguenti:  «due  anni»; ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Per  i  titolari di patente con almeno venti punti, la mancanza, per
il   periodo   di   due  anni,  della  violazione  di  una  norma  di
comportamento  da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina
l'attribuzione  di un credito di due punti fino a un massimo di dieci
punti».))
  4. Gli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n.
9, sono abrogati.
  5.  All'articolo  18 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9,
al  comma  3,  le  parole:  «1°  gennaio  2004» sono sostituite dalle
seguenti: «1° luglio 2004».
((  5-bis.  Le  disposizioni  del  comma  2-bis  dell'articolo 72 del
decreto  legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'articolo
1,  comma  3,  del presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1°
luglio 2004.))
  6.  Le  disposizioni dell'articolo 119, comma 6, dell'articolo 129,
comma  4, e dell'articolo 130, comma 2-bis primo periodo, del decreto
legislativo  30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, come
modificate  dall'articolo  2,  commi  2,  5 e 6, hanno effetto dal 1°
settembre 2003.
  7.   Le  disposizioni  dell'articolo  170,  comma  2,  del  decreto
legislativo  30 aprile 1992, n. 285, come modificate dall'articolo 3,
comma 10, hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2004.
  8.   Le  disposizioni  dell'articolo  180,  comma  6,  del  decreto
legislativo  30 aprile 1992, n. 285, come modificate dall'articolo 3,
comma 17, hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2004.
((  8-bis.  Il  comma  5  dell'articolo 327 del regolamento di cui al
decreto  del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e'
abrogato.
  9.  Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n.
121,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n.
168, le parole: « di cui agli articoli 142 e 148 dello stesso decreto
legislativo,  e  successive  modificazioni,»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «di  cui agli articoli 142, 148 e 176 dello stesso decreto
legislativo, e successive modificazioni,».
  10.  La tabella allegata al decreto legislativo 15 gennaio 2002, n.
9,  recante  i  punteggi  previsti  dall'articolo 126-bis del decreto
legislativo  30  aprile  1992, n. 285, e successive modificazioni, e'
sostituita dalla tabella allegata al presente decreto.