Art. 50. Velocipedi.
"1. I velocipedi sono i veicoli con due ruote o piu' ruote
funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di
pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si
trovano sul veicolo; sono altresi' considerati velocipedi le
biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario
elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui
alimentazione e' progressivamente ridotta ed infine interrotta quando
il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di
pedalare".
2. I velocipedi non possono superare 1,30 m di larghezza, 3 m di lunghezza
e 2,20 m di altezza.