Art. 9. Competizioni sportive su strada.
1.. Sulle strade ed aree pubbliche sono vietate le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche, salvo autorizzazione. L'autorizzazione è rilasciata dal comune in cui devono avere luogo le gare atletiche e ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a trazione animale. Essa è rilasciata dalla regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le gare atletiche, ciclistiche e per le gare con animali o con veicoli a trazione animale che interessano più comuni. Per le gare con veicoli a motore l'autorizzazione è rilasciata, sentite le federazioni nazionali sportive competenti e dandone tempestiva informazione all'autorità di pubblica sicurezza: dalla regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le strade che costituiscono la rete di interesse nazionale; dalla regione per le strade regionali; dalle province per le strade provinciali; dai comuni per le strade comunali. Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate.
2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 devono essere richieste dai promotori almeno quindici giorni prima della manifestazione per quelle di competenza del sindaco e almeno trenta giorni prima per le altre e possono essere concesse previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.
3. Per le autorizzazioni relative alle competizioni motoristiche i promotori devono richiedere il nulla osta per la loro effettuazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, allegando il preventivo parere del C.O.N.I. Per consentire la formulazione del programma delle competizioni da svolgere nel corso dell'anno, qualora venga riconosciuto il carattere sportivo delle stesse e non si creino gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico, nonché al traffico ordinario, i promotori devono avanzare le loro richieste entro il trentuno dicembre dell'anno precedente. Il preventivo parere del C.O.N.I. non è richiesto per le manifestazioni di regolarità a cui partecipano i veicoli di cui all'articolo 60, purché la velocità imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40 km/h e la manifestazione sia organizzata in conformità alle norme tecnico sportive della federazione di competenza.
4. L'autorizzazione per l'effettuazione delle competizioni previste dal programma di cui al comma 3 deve essere richiesta, almeno trenta giorni prima della data fissata per la competizione, ed è subordinata al rispetto delle norme tecnico- sportive e di sicurezza vigenti e all'esito favorevole del collaudo del percorso di gara e delle attrezzature relative, effettuato da un tecnico dell'ente proprietario della strada, assistito dai rappresentanti dei Ministeri dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti, unitamente ai rappresentanti degli organi sportivi competenti e dei promotori. Tale collaudo può essere omesso quando, anziché di gare di velocità, si tratti di gare di regolarità per le quali non sia ammessa una velocità media eccedente 50 km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade aperte al traffico e 80 km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade chiuse al traffico; il collaudo stesso è sempre necessario per le tratte in cui siano consentite velocità superiori ai detti limiti.
5. Nei casi in cui, per motivate necessità, si debba inserire una competizione non prevista nel programma, i promotori, prima di chiedere l'autorizzazione di cui al comma 4, devono richiedere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il nulla osta di cui al comma 3 almeno sessanta giorni prima della competizione. L'autorità competente può concedere l'autorizzazione a spostare la data di effettuazione indicata nel programma quando gli organi sportivi competenti lo richiedano per motivate necessità, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
6. Per tutte le competizioni sportive su strada, l'autorizzazione è
altresì subordinata alla stipula, da parte dei promotori, di un contratto
di assicurazione per la responsabilità civile di cui all'art. 3 della
legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni e integrazioni. L'assicurazione
deve coprire altresì la responsabilità dell'organizzazione e degli
altri obbligati per i danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature.
I limiti di garanzia sono previsti dalla normativa vigente.
6-bis. Quando la sicurezza della circolazione lo renda necessario, nel provvedimento
di autorizzazione di competizioni ciclistiche su strada, può essere imposta
la scorta da parte di uno degli organi di cui all'articolo 12, comma 1, ovvero,
in loro vece o in loro ausilio, di una scorta tecnica effettuata da persone
munite di apposita abilitazione. Qualora sia prescritta la scorta di polizia,
l'organo adito può autorizzare gli organizzatori ad avvalersi, in sua
vece o in suo ausilio, della scorta tecnica effettuata a cura di personale abilitato,
fissandone le modalità ed imponendo le relative prescrizioni.
6-ter. Con disciplinare tecnico, approvato con provvedimento dirigenziale del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero
dell'interno, sono stabiliti i requisiti e le modalità di abilitazione
delle persone autorizzate ad eseguire la scorta tecnica ai sensi del comma 6-bis,
i dispositivi e le caratteristiche dei veicoli adibiti al servizio di scorta
nonché le relative modalità di svolgimento. L'abilitazione è
rilasciata dal Ministero dell'interno.
6-quater. Per le competizioni ciclistiche o podistiche, ovvero con altri veicoli
non a motore o con pattini, che si svolgono all'interno del territorio comunale,
o di comuni limitrofi, tra i quali vi sia preventivo accordo, la scorta può
essere effettuata dalla polizia municipale coadiuvata, se necessario, da scorta
tecnica con personale abilitato ai sensi del comma 6-ter.
7. Al termine di ogni competizione il prefetto comunica tempestivamente al
Ministero dei lavori pubblici, ai fini della predisposizione del programma per
l'anno successivo, le risultanze della competizione precisando le eventuali
inadempienze rispetto alla autorizzazione e l'eventuale verificarsi di inconvenienti
o incidenti.
7-bis. Salvo che, per particolari esigenze connesse all'andamento plano-altimetrico
del percorso, ovvero al numero dei partecipanti, sia necessaria la chiusura
della strada, la validità dell'autorizzazione è subordinata, ove
necessario, all'esistenza di un provvedimento di sospensione temporanea della
circolazione in occasione del transito dei partecipanti ai sensi dell'articolo
6, comma 1, ovvero, se trattasi di centro abitato, dell'articolo 7, comma 1.
8. Fuori dei casi previsti dal comma 8-bis, chiunque organizza una competizione
sportiva indicata nel presente articolo senza esserne autorizzato nei modi previsti
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
Euro 137,55 ad Euro 550,20 , se si tratta di competizione sportiva atletica,
ciclistica o con animali, ovvero di una somma da Euro 687,75 ad Euro 2.754,15,
se si tratta di competizione sportiva con veicoli a motore. In ogni caso l'autorità
amministrativa dispone l'immediato divieto di effettuare la competizione, secondo
le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
8-bis. abrogato dalla legge di conversione del decreto
legge 27 giugno 2003 Chiunque organizza una competizione sportiva in velocità
con veicoli a motore indicata nel presente articolo senza esserne autorizzato
nei modi previsti è punito con l'arresto da uno ad otto mesi e con l'ammenda
da Euro cinquecento ad Euro cinquemila. Alla stessa pena soggiace chiunque,
a qualsiasi titolo, partecipa alla competizione non autorizzata. All'accertamento
del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente da due a sei mesi ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. In
ogni caso l'autorità amministrativa dispone l'immediato divieto di effettuare
la competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca dei veicoli
dei partecipanti. - viene aggiunto l'articolo 9 bis cds
9. Chiunque non ottemperi agli obblighi, divieti o limitazioni a cui il presente
articolo subordina l'effettuazione di una competizione sportiva, e risultanti
dalla relativa autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da Euro 68,25 a Euro 275,10, se si tratta di competizione
sportiva atletica, ciclistica o con animali, ovvero di una somma da Euro 137,55
a Euro 550,20, se si tratta di competizione sportiva con veicoli a motore.
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«Art. 9-bis. N.B.: essendo prevista la confisca, occorre effettuare sequestro ai sensi articolo 321 cpp (da non confondere con quello ex articolo 354 cpp) (Organizzazione di competizioni non autorizzate in velocità con veicoli a motore e partecipazione alle gare). 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
chiunque organizza, promuove, dirige o comunque agevola una competizione
sportiva in velocità con veicoli a motore senza esserne autorizzato ai
sensi dellarticolo 9 è punito con la reclusione da uno a tre anni e
con la multa da euro 25.000 a euro 100.000. La stessa pena si applica a
chiunque prende parte alla competizione non autorizzata. |
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2.
Se dallo svolgimento della competizione deriva, comunque, la morte di una
o più persone, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni;
se ne deriva una lesione personale la pena è della reclusione da tre a
sei anni. |
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3.
Le pene indicate ai commi 1 e 2 sono aumentate fino ad un anno se le
manifestazioni sono organizzate a fine di lucro o al fine di esercitare o
di consentire scommesse clandestine, ovvero se alla competizione
partecipano minori di anni diciotto. |
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4.
Chiunque effettua scommesse sulle gare di cui al comma 1 è punito con la
reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa da euro 5.000 a euro
25.000. |
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5.
Nei confronti di coloro che hanno preso parte alla competizione,
allaccertamento del reato consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente da uno a tre anni ai sensi del
capo II, sezione II, del titolo VI. La patente è sempre revocata se dallo
svolgimento della competizione sono derivate lesioni personali gravi o
gravissime o la morte di una o più persone. Con la sentenza di condanna
è sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti, salvo che
appartengano a persona estranea al reato, e che questa non li abbia
affidati a questo scopo. |
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6.
In ogni caso lautorità amministrativa dispone limmediato divieto di
effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II,
del titolo VI. |
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Art. 9-ter. (Divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore). N.B.: essendo prevista la confisca, occorre effettuare sequestro ai sensi articolo 321 cpp (da non confondere con quello ex articolo 354 cpp) 1. Fuori dei casi previsti dallarticolo 9-bis,
chiunque gareggia in velocità con veicoli a motore è punito con la
reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da euro 5.000 a euro
20.000. |
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2.
Se dallo svolgimento della competizione deriva, comunque, la morte di una
o più persone, si applica la pena della reclusione da sei a dieci anni;
se ne deriva una lesione personale la pena è della reclusione da due a
cinque anni. |
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3.
Allaccertamento del reato consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente da uno a tre anni ai sensi del
capo II, sezione II, del titolo VI. La patente è sempre revocata se dallo
svolgimento della competizione sono derivate lesioni personali gravi o
gravissime o la morte di una o più persone. Con la sentenza di condanna
è sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti, salvo che
appartengano a persona estranea al reato e che questa non li abbia
affidati a questo scopo»; |