Art. 53. Motoveicoli.
1. I motoveicoli sono veicoli a motore, a due, tre o quattro ruote, e si distinguono in: (1)
a) motocicli: veicoli a due ruote destinati al trasporto di persone, in numero non superiore a due compreso il conducente;
b) motocarrozzette: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria;
c) motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente;
d) motocarri: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di cose;
e) mototrattori: motoveicoli a tre ruote destinati al traino di semirimorchi. Tale classificazione deve essere abbinata a quella di motoarticolato, con la definizione del tipo o dei tipi dei semirimorchi di cui al comma 2, che possono essere abbinati a ciascun mototrattore;
f) motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;
g) motoveicoli per uso speciale: veicoli a tre ruote caratterizzati da particolari attrezzature installate permanentemente sugli stessi; su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi con il ciclo operativo delle attrezzature;
h) quadricicli a motore: veicoli a quattro ruote destinati al trasporto di cose con al massimo una persona oltre al conducente nella cabina di guida, ai trasporti specifici e per uso speciale, la cui massa a vuoto non superi le 0,55 t, con esclusione della massa delle batterie se a trazione elettrica, capaci di sviluppare su strada orizzontale una velocità massima fino a 80 km/h. Le caratteristiche costruttive sono stabilite dal regolamento. Detti veicoli, qualora superino anche uno solo dei limiti stabiliti sono considerati autoveicoli.
2. Sono, altresì, considerati motoveicoli i motoarticolati: complessi di veicoli, costituiti da un mototrattore e da un semirimorchio, destinati al trasporto di cui alle lettere d), f) e g).
3. Nel regolamento sono elencati i tipi di motoveicoli da immatricolare come motoveicoli per trasporti specifici e motoveicoli per uso speciale.
4. I motoveicoli non possono superare 1,60 m di larghezza, 4,00 m di lunghezza e 2,50 m di altezza. La massa complessiva a pieno carico di un motoveicolo non può eccedere 2,5 t. (2)
5. I motoarticolati possono raggiungere la lunghezza massima di 5 m. (2)
6. I motoveicoli di cui alle lettere d), e), f) e g) possono essere attrezzati con un numero di posti, per le persone interessate al trasporto, non superiore a due, compreso quello del conducente.
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(1) Il comma deve essere integrato e modificato secondo quanto stabilito dall'art.
1, commi 3 e 4, del D.M. 5 aprile 1994, in SOGU 30/4/1994 n. 99, Recepimento
della Direttiva del Consiglio n. 92/61 del 30 giugno 1992 relativa all'omologazione
dei veicoli a motore a due o tre ruote:
3. I veicoli di cui al precedente comma 1 sono classificati come segue:
- ciclomotori: veicoli a due o a tre ruote muniti di un motore con cilindrata
non superiore a 50 cc se a combustione interna e aventi una velocità
massima per costruzione non superiore a 45 km/h;
- motocicli: veicoli a due ruote, con o senza carrozzino, muniti di un motore
con cilindrata superiore a 50 cc se a combustione interna e/o aventi una velocità
massima per costruzione superiore a 45 km/h;
- tricicli: veicoli a tre ruote simmetriche muniti di un motore con cilindrata
superiore a 50 cc se a combustione interna e/o aventi una velocità massima
per costruzione superiore a 45 km/h.
4. Le presenti norme si applicano anche ai veicoli a motore a quattro ruote,
detti quadricicli, aventi le seguenti caratteristiche:
a) i quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto è inferiore a 350 kg,
esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità
massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata
del motore è inferiore o pari a 50 cc per i motori ad accensione comandata
(o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 KW per gli altri
tipi di motore), considerati come ciclomotori:
b) i quadricicli diversi da quelli di cui alla lettera a) la cui massa a vuoto
è inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto
di merci). esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui potenza
massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 KW, considerati come
tricicli.
(2) Il comma deve essere integrato e modificato secondo quanto stabilito dal
D.M. 3 novembre 1194, in SOGU 5/12/1994 n. 284, Attuazione della Direttiva 93/93/Cee
del Consiglio, del 29 ottobre 1993, relativa alle masse ed alle dimensioni dei
veicoli a motore a due o a tre ruote.