Art. 90. Trasporto di cose per conto terzi in servizio di piazza
1. Il servizio di piazza di trasporto di cose per conto terzi è disciplinato dalle norme specifiche di settore; la carta di circolazione è rilasciata sulla base della autorizzazione prescritta per effettuare il servizio.
2. Chiunque utilizza per il trasporto di cose per conto terzi in servizio di
piazza veicoli non adibiti a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da Euro 343,35 a Euro 1.376,55.