(a cura di Maurizio Marchi)

N.300/A/1/44248/109/16/1  del 12 agosto 2003

Disposizioni per l’applicazione della disciplina della patente a punti.

8. Applicazione della patente a punti ai conducenti stranieri

 

Secondo le disposizioni dell’art. 6-ter della legge di conversione del decreto-legge 151/3003, la decurtazione del punteggio avviene anche nei confronti dei conducenti stranieri. Infatti, i conducenti muniti di patente rilasciata da uno Stato estero nel quale non vige il meccanismo della patente a punti, subiscono decurtazioni per le violazioni commesse in Italia, secondo le norme della patente a punti italiana.

 

I punteggi sono registrati in una speciale sezione dell’anagrafe dei conducenti tenuta dal D.T.T.S.I.S con le medesime modalità previste dall’art. 126-bis  CdS per l’analogo procedimento valevole per le patenti italiane o per quelle equiparate.

 

Esaurito il punteggio disponibile, tuttavia, non si applica la revisione della patente di guida ma viene disposto un provvedimento interdittivo della circolazione. Infatti, se il conducente totalizza almeno 20 punti in un anno non può più circolare in Italia per 2 anni; se li totalizza in 2 anni, non può circolare per 1 anno. se li totalizza in un periodo compreso tra i 2 ed i 3 anni, non può circolare per 6 mesi.

 

In questa prima fase di applicazione, in attesa che da parte del D.T.T.S.I.S venga attivata la sezione specializzata della banca-dati, fermo restando l’obbligo di riportare l’annotazione sul verbale della decurtazione del punteggio, non si procederà alla trasmissione delle violazioni all’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. I verbali di contestazione nei confronti di stranieri per i quali ricorrono le condizioni per la decurtazione del punteggio, saranno comunque tenuti in evidenza per la successiva trasmissione, appena saranno rese operative le procedure di alimentazione della predetta banca-dati, di cui si fa riserva di fornire tempestiva notizia.