a cura di Maurizio Marchi

Autorizzazione a svolgere i corsi per il recupero dei punti della patente di guida da parte di associazioni di categoria degli autotrasportatori.

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OGGETTO: Autorizzazione a svolgere i corsi per il recupero dei punti della patente di
guida da parte di associazioni di categoria degli autotrasportatori.


L’art. 126 bis del Codice della strada così come modificato dall’art 7 della Legge 214/2003 stabilisce, al comma 4, che i corsi per il recupero dei punti della patente di guida possono essere svolti, tra l’altro, da soggetti privati a ciò autorizzati da Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del 29 luglio 2003, recante:
“ Accreditamento dei soggetti pubblici e privati che possono svolgere corsi per il recupero dei punti della patente di guida” stabilisce che i soggetti privati, per svolgere i suddetti corsi, devono possedere “comprovata esperienza nell’attività di formazione attinente ai temi di tutela della sicurezza della circolazione stradale con particolare riferimento alla responsabilità del conducente del veicolo ….. che svolgono detta attività da almeno dieci anni e che operano a livello nazionale”.
Al riguardo, si fa presente che le associazioni di categoria degli autotrasportatori
formalmente riconosciute dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che hanno
costituito istituti o agenzie per svolgere attività connesse ai servizi degli associati, possono
svolgere, tramite dette strutture, i corsi per il recupero dei punti della patente di guida.
La richiesta di accreditamento deve essere presentata, secondo il modello allegato al
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del 29 luglio 2003, al Dipartimento
per i trasporti terrestri – Direzione Generale della Motorizzazione e della sicurezza del
trasporto terrestre – direttamente dalla associazione di categoria, che deve anche possedere i
requisiti dell’operatività sul territorio nazionale da almeno dieci anni. In detta richiesta che
dovrà essere corredata dalla documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti
richiesti dal citato decreto ministeriale, devono essere espressamente indicati il nome e
l’indirizzo di ogni singola struttura presso cui i corsi saranno svolti.
Eseguita una prima fase di istruttoria documentale, la Direzione Generale della
Motorizzazione, qualora l’istruttoria dia esiti positivi, invita il competente ufficio
provinciale del Dipartimento a verificare, mediante visita di controllo che i locali e le
attrezzature in possesso del richiedente siano conformi a quanto previsto dall’art. 2 del
citato decreto. Al termine di tale fase procedurale l’ufficio provinciale invia una relazione
alla Direzione Generale della Motorizzazione che, sulla scorta degli ulteriori elementi
acquisiti, emana il provvedimento di autorizzazione o di rigetto dell’istanza.
Si precisa che il limite di dieci anni è richiesto come requisito delle Associazioni di
categoria cui lo/gli istituto/i o la/e agenzia/e in precedenza dette fanno capo, o in ragione di
specifico collegamento tra società, o per diretta dipendenza.
Considerando che le Associazioni svolgono le loro attività a favore degli
autotrasportatori, si ritiene che le stesse Associazioni possano attivare esclusivamente corsi
destinati a tali soggetti.
Ai corsi tenuti dalle associazioni di categoria degli autotrasportatori possono
svolgere attività di docenza anche i dipendenti del Dipartimento dei trasporti terrestri
abilitati a svolgere i servizi di polizia stradale (così come i dipendenti di altre
Amministrazioni dello Stato in possesso di analogo titolo) e che abbiano già maturato
esperienze nel settore della formazione.
I detti dipendenti prima di assumere l’incarico dovranno chiedere preventiva
autorizzazione alla Amministrazione di appartenenza secondo le leggi vigenti.
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
(Dr. Ing. Amedeo Fumero)