(a cura di Maurizio Marchi)

 
DECRETO 29 luglio 2003
Accreditamento dei soggetti pubblici e privati che possono svolgere corsi per il recupero dei punti della patente di guida.  

 

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, che introduce la patente a punti;

Visto in particolare il comma 4 del predetto decreto che prevede la possibilita' di riacquistare punti previa frequenza di corsi di aggiornamento organizzati dalle autoscuole ovvero dai soggetti pubblici e privati a cio' autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri;

Considerata l'esigenza di stabilire i criteri per il rilascio dell'autorizzazione ai soggetti pubblici e privati che dovranno svolgere i corsi per il recupero dei punti per la patente di guida;

Decreta:

Art. 1.  Autorizzazione ad effettuare i corsi

1. I corsi previsti dall'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, e successive modificazioni, che consentono di recuperare i punti decurtati a seguito di violazione di norme di circolazione stradale sono svolti oltre che dalle autoscuole, da soggetti pubblici o privati di comprovata esperienza nell'attivita' di formazione attinente a temi di tutela della sicurezza della circolazione stradale con particolare riferimento alle responsabilita' del conducente del veicolo, autorizzati dal Dipartimento dei trasporti terrestri secondo i criteri previsti ai commi successivi.

2. L'autorizzazione a svolgere i corsi previsti dall'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, e successive modificazioni, e' rilasciata a: soggetti pubblici che effettuano i corsi sotto la loro diretta supervisione e responsabilita'; soggetti privati che svolgono l'attivita' di cui al comma 1 da almeno dieci anni e che operano a livello nazionale.

3. I soggetti di cui al comma 2 devono dimostrare di possedere locali, attrezzature e personale conformi a quanto previsto dal presente decreto. Detti elementi potranno costituire oggetto di visita ispettiva preventiva da parte degli uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri.

4. La richiesta di autorizzazione deve essere inoltrata al Dipartimento dei trasporti terrestri, secondo lo schema di domanda di cui all'allegato 1; non puo' essere dato avvio ad un corso prima di aver ottenuto la suddetta autorizzazione.

5. In relazione alle specifiche caratteristiche possedute dal soggetto richiedente, le autorizzazioni possono essere rilasciate anche per l'effettuazione di corsi relativi solo a determinate categorie di patenti di guida.

 

Art. 2. Locali e attrezzature richiesti per ottenere l'autorizzazione

  1.  I  soggetti  pubblici e privati, per essere autorizzati, devono
dimostrare di avere la disponibilita':
    a) di  un'aula  di almeno mq 25 di superficie e comunque tale che
per  ogni  allievo  siano disponibili almeno mq 1,50 dotata almeno di
una  cattedra  od  un tavolo per l'insegnante e di posti a sedere per
gli   allievi   in  proporzione  alla  disponibilita'  di  superficie
dell'aula;
    b) servizi igienici composti da bagno illuminato e areato;
    c) di materiale didattico costituito almeno da:
      1) una   serie   di  cartelli  con  le  segnalazioni  stradali:
segnaletica verticale, segnaletica orizzontale, segnaletica luminosa;
      2)  pannelli  illustrativi degli elementi del veicolo rilevanti
ai fini della sicurezza stradale;
      3)  tavole  raffiguranti le cinture di sicurezza, il casco e la
loro funzione;
      4) tavole raffiguranti gli interventi di primo soccorso;
      5)  pannelli  ovvero  tavole  relativi  al  trasporto  di merci
pericolose e carichi sporgenti;
      6)  una  serie  di  cartelli  raffiguranti  il  motore  diesel,
l'iniezione,  l'alimentazione,  il  servosterzo,  gli  impianti e gli
elementi frenanti dei veicoli industriali;
      7)  una serie di cartelli raffiguranti gli organi di traino dei
veicoli industriali, le loro sospensioni, gli organi di frenatura dei
rimorchi, la diversa classificazione di detti veicoli;
      8)  elementi frenanti sia per il freno misto che per quello del
tipo  ad  aria  compressa,  compresi  gli  elementi  di frenatura del
rimorchio.
  2.  Il  materiale  didattico  di  cui  al comma 1, lettera c), puo'
essere sostituito con supporti audiovisivi o multimediali.
  3.   L'altezza  minima  di  tali  locali  e'  quella  prevista  dal
regolamento edilizio vigente nel comune in cui sono ubicati i locali.
  4.  Per  i corsi relativi alle patenti di guida sottocategoria A1 e
categoria  A, B e B+E il materiale didattico obbligatorio e' limitato
a quello previsto nei precedenti punti da 1) a 6).
 
Art. 3.
               Docenti dei corsi di recupero dei punti

  1.  I  docenti  dei  soggetti  privati  che svolgono i corsi per il
recupero   dei   punti   devono  aver  conseguito  l'abilitazione  di
insegnanti  di  teoria per la formazione dei conducenti e devono aver
svolto  tale  attivita'  negli ultimi cinque anni per almeno tre anni
consecutivi.
  2.  I  docenti  dei  corsi  istituiti  da soggetti pubblici possono
essere, oltre a quelli previsti al comma 1:
    a) docenti   appartenenti  agli  organi  di  polizia  adibiti  al
controllo  della  circolazione  stradale  o  appartenenti ai soggetti
adibiti   ai  servizi  di  polizia  stradale,  che  abbiano  maturato
esperienze nel settore della formazione;
    b) dipendenti   di   soggetti  pubblici  che  svolgono  attivita'
connesse  alla  sicurezza  della  circolazione  stradale, che abbiano
maturato esperienze nel settore della formazione.
  3.  Ai  fini dello svolgimento dei corsi per il recupero dei punti,
gli  insegnanti  di  teoria  delle  autoscuole  devono  soddisfare  i
medesimi requisiti previsti al comma 1.
 
Art. 4.
              Sospensione e revoca dell'autorizzazione

  1.  Gli uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri
effettuano  controlli  periodici presso i soggetti pubblici e privati
di  cui all'art. 1 al fine di verificare la persistenza dei requisiti
previsti  nel  presente  decreto. In occasione delle visite ispettive
viene  redatto  un  verbale  in  cui  si evidenziano le irregolarita'
riscontrate.   Esse   sono   contestate   immediatamente   al  legale
rappresentante dell'ente autorizzato.
  2.   Sulla   base   di  detto  verbale  il  direttore  dell'ufficio
provinciale  del  Dipartimento dei trasporti terrestri competente per
territorio   emana   atto   di   diffida   per  l'eliminazione  delle
irregolarita' accertate entro il termine di sette giorni.
  3.  Nel  caso  di inottemperanza alla diffida di cui al comma 2, il
direttore  dell'ufficio  provinciale  del  Dipartimento dei trasporti
terrestri   competente  per  territorio  dispone  la  sospensione  da
quindici  giorni  a  sei mesi dell'autorizzazione ad effettuare nuovi
corsi per il recupero dei punti.
  4.  Nei  casi in cui siano accertati reiterate gravi irregolarita',
il  direttore dell'ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti
terrestri   competente  per  territorio  revoca  l'autorizzazione  ad
effettuare i corsi.
  5.  Le misure di sospensione o di revoca di cui ai precedenti commi
3  e  4,  si  applicano direttamente in caso di violazioni riferite a
quanto previsto all'art. 1, commi 4 e 5, ed all'art. 3, commi 1 e 3.
 
Art. 5.
                  Corsi effettuati dalle autoscuole

  1.  Le  autoscuole  autorizzate  ai  sensi dell'art. 335, comma 10,
lettera  a),  del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992,  n.  495,  possono  svolgere corsi per il recupero di punti per
tutte  le  categorie  di patenti, mentre le autoscuole autorizzate ai
sensi dell'art. 335, comma 10, lettera b), del decreto del Presidente
della  Repubblica  16 dicembre  1992,  n. 495, possono svolgere corsi
solo  per  titolari  di patenti di categoria A e B e patenti speciali
corrispondenti.
    Roma, 29 luglio 2003
                                                 Il Ministro: Lunardi
 
Allegato


            Fac simile
della richiesta di autorizzazione

MARCA DA BOLLO
                                  Al Ministero delle infrastrutture e
                                  dei  trasporti  -  Dipartimento dei
                                  trasporti  terrestri  e dei sistemi
                                  informativi    e    statistici    -
                                  Direzione generale motorizzazione e
                                  sicurezza del trasporto terrestre -
                                  via  Giuseppe  Caraci,  36  - 00157
                                  Roma

    Oggetto: richiesta di autorizzazione ad effettuare i corsi di cui
all'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, e
successive modificazioni.
    Lo scrivente, in qualita' di.... chiede, ai sensi dell'art. 7 del
decreto   legislativo   15 gennaio   2002,   n.   9,   e   successive
modificazioni, di essere autorizzato ad effettuare lo svolgimento dei
corsi di aggiornamento dei conducenti per il recupero dei punti della
patente di guida.
    Lo scrivente, a tal fine, si impegna:
      1) a fornire in allegato la documentazione prevista dall'art. 2
del decreto ministeriale .........................;
      2)  ad  effettuare  i  corsi  di formazione nel totale rispetto
delle  disposizioni  previste dall'art. .... del decreto ministeriale
....;
      3)   a   notificare   per  iscritto,  nei  termini  prescritti,
all'ufficio  provinciale  del  Dipartimento  dei  trasporti terrestri
competente  per  territorio,  relativamente  alla  sede  dell'ente od
organizzazione, quanto segue:
        a) sede di svolgimento dei corsi e orari;
        b) data di inizio del corso;
        c) calendario  completo dei giorni e delle ore di lezione con
l'indicazione   dei   rispettivi   docenti,   con   precisazione  del
responsabile del corso (dati anagrafici, numero telefonico);
        d) elenco dei nominativi dei partecipanti al corso.
      4)  a  consentire  il  libero  accesso  ai  funzionari  del....
incaricati  ad  effettuare  controlli,  nelle sedi di svolgimento del
corso nelle ore e nei giorni di svolgimento del corso;
      5) a tenere a disposizione appositi registri di frequenza;
      6)  a comunicare eventuali variazioni da apportare all'allegato
elenco dei docenti.
    Data .................
                                              Firma .................