(a cura di Maurizio Marchi)
Legge 248 del 07/11/2002 - Modifica degli articoli 45, 47 48 e 49 del codice di procedura penale
LEGGE
7 novembre 2002, n. 248
Modifica
degli articoli 45, 47, 48 e 49 del codice di procedura penale
(G.U.
n. 261, 7 novembre 2002, Serie Generale)
La
Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art.
1.
1.
L'articolo 45 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
"Art. 45. - (Casi di rimessione). - 1. In ogni stato e grado del processo
di merito, quando gravi situazioni locali, tali da turbare lo svolgimento del
processo e non altrimenti eliminabili, pregiudicano la libera determinazione
delle persone che partecipano al processo ovvero la sicurezza o l'incolumità
pubblica, o determinano motivi di legittimo sospetto, la Corte di cassazione, su
richiesta motivata del procuratore generale presso la corte di appello o del
pubblico ministero presso il giudice che procede o dell'imputato, rimette il
processo ad altro giudice, designato a norma dell'articolo 11".
2.
L'articolo 47 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
"Art. 47. - (Effetti della richiesta). - 1. In seguito alla presentazione
della richiesta di rimessione il giudice può disporre con ordinanza la
sospensione del processo fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara
inammissibile o rigetta la richiesta. La Corte di cassazione può sempre
disporre con ordinanza la sospensione del processo. 2. Il giudice deve comunque
sospendere il processo prima dello svolgimento delle conclusioni e della
discussione e non possono essere pronunciati il decreto che dispone il giudizio
o la sentenza quando ha avuto notizia dalla Corte di cassazione che la richiesta
di rimessione è stata assegnata alle sezioni unite ovvero a sezione diversa
dall'apposita sezione di cui all'articolo 610, comma 1. Il giudice non dispone
la sospensione quando la richiesta non è fondata su elementi nuovi rispetto a
quelli di altra già rigettata o dichiarata inammissibile. 3. La sospensione del
processo ha effetto fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che rigetta o
dichiara inammissibile la richiesta e non impedisce il compimento degli atti
urgenti. 4. In caso di sospensione del processo si applica l'articolo 159 del
codice penale e, se la richiesta è stata proposta dall'imputato, sono sospesi i
termini di cui all'articolo 303, comma 1. La prescrizione e i termini di
custodia cautelare riprendono il loro corso dal giorno in cui la Corte di
cassazione rigetta o dichiara inammissibile la richiesta ovvero, in caso di suo
accoglimento, dal giorno in cui il processo dinanzi al giudice designato
perviene al medesimo stato in cui si trovava al momento della sospensione. Si
osservano in quanto compatibili le disposizioni dell'articolo 304".
3.
L'articolo 48 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
"Art. 48. - (Decisione). - 1. La Corte di cassazione decide in camera di
consiglio a norma dell'articolo 127, dopo aver assunto, se necessario, le
opportune informazioni. 2. Il Presidente della Corte di cassazione, se rileva
una causa d'inammissibilità della richiesta, dispone che per essa si proceda a
norma dell'articolo 610, comma 1. 3. L'avvenuta assegnazione della richiesta di
rimessione alle sezioni unite o a sezione diversa dall'apposita sezione prevista
dall'articolo 610, comma 1, è immediatamente comunicata al giudice che procede.
4. L'ordinanza che accoglie la richiesta è comunicata senza ritardo al giudice
procedente e a quello designato. Il giudice procedente trasmette immediatamente
gli atti del processo al giudice designato e dispone che l'ordinanza della Corte
di cassazione sia per estratto comunicata al pubblico ministero e notificata
alle parti private. 5. Fermo quanto disposto dall'articolo 190-bis, il giudice
designato dalla Corte di cassazione procede alla rinnovazione degli atti
compiuti anteriormente al provvedimento che ha accolto la richiesta di
rimessione, quando ne è richiesto da una delle parti e non si tratta di atti di
cui è divenuta impossibile la ripetizione. Nel processo davanti a tale giudice,
le parti esercitano gli stessi diritti e facoltà che sarebbero loro spettati
davanti al giudice originariamente competente. 6. Se la Corte rigetta o dichiara
inammissibile la richiesta delle parti private queste con la stessa ordinanza
possono essere condannate al pagamento a favore della cassa delle ammende di una
somma da 1.000 euro a 5.000 euro".
4.
L'articolo 49 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
"Art. 49. - (Nuova richiesta di rimessione). - 1. Anche quando la richiesta
è stata accolta, il pubblico ministero o l'imputato può chiedere un nuovo
provvedimento per la revoca di quello precedente o per la designazione di un
altro giudice. 2. L'ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile per manifesta
infondatezza la richiesta di rimessione non impedisce che questa sia nuovamente
proposta purché fondata su elementi nuovi. 3. E' inammissibile per manifesta
infondatezza anche la richiesta di rimessione non fondata su elementi nuovi
rispetto a quelli già valutati in una ordinanza che ha rigettato o dichiarato
inammissibile una richiesta proposta da altro imputato dello stesso procedimento
o di un procedimento da esso separato. 4. La richiesta dichiarata inammissibile
per motivi diversi dalla manifesta infondatezza può essere sempre
riproposta".
5.
La presente legge si applica anche ai processi in corso e le richieste di
rimessione, che risultano già presentate alla data di entrata in vigore della
legge, conservano efficacia. Il Presidente della Corte di cassazione, salvo che
per esse non rilevi una causa d'inammissibilità e non disponga quindi
procedersi applicando l'articolo 610, comma 1, del codice di procedura penale,
dispone per l'immediata comunicazione di cui all'articolo 48, comma 3, del
codice di procedura penale.
6.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.La presente legge, munita del sigillo
dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.