(a cura di Maurizio Marchi)
Legge 72 del 19/04/2002 - Disposizioni transitorie sulla conversione del ricorso per cassazione in appello
Legge
19 aprile 2002, n. 72 - "Disposizioni transitorie sulla conversione del
ricorso per cassazione in appello"
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24 aprile 2002)
Art. 1.
1.
Il ricorso per cassazione presentato, prima del 4 maggio 2001, contro una
sentenza di condanna per delitto per il quale e' stata applicata la sola pena
della multa o contro sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere
relative a delitti puniti con la sola pena della multa o con pena alternativa,
si converte in appello, ai sensi dell'articolo 580 del codice di procedura
penale, su richiesta della parte che lo ha presentato.
2. La richiesta di cui al comma 1 e' presentata, anche a
mezzo telefax, almeno cinque giorni prima della data della prima udienza
successiva all'entrata in vigore della presente legge, per la quale vi sia stata
regolare notifica a tutte le parti.
3. Nei termini per la presentazione dei motivi aggiunti
possono essere presentati nuovi motivi di merito.