(a cura di Maurizio Marchi)
Libro
III
TITOLO I
Disposizioni generali
Art.
187 Oggetto della prova
1. Sono oggetto di prova i fatti che si riferiscono all'imputazione, alla punibilità
e alla determinazione della pena o della misura di sicurezza.
2. Sono altresì oggetto di prova i fatti dai quali dipende l'applicazione
di norme processuali.
3. Se vi è costituzione di parte civile, sono inoltre oggetto di prova
i fatti inerenti alla responsabilità civile derivante dal reato.
Art.
188 Libertà morale della persona nell'assunzione della prova
1. Non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interessata,
metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione
o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti.
Art.
189 Prove non disciplinate dalla legge
1. Quando è richiesta una prova non disciplinata dalla legge, il giudice
può assumerla se essa risulta idonea ad assicurare l' accertamento dei
fatti e non pregiudica la libertà morale della persona. Il giudice provvede
all'ammissione, sentite le parti sulle modalità di assunzione della prova.
Art.
190 Diritto alla prova
1. Le prove sono ammesse a richiesta di parte. Il giudice provvede senza ritardo
con ordinanza escludendo le prove vietate dalla legge e quelle che manifestamente
sono superflue o irrilevanti.
2. La legge stabilisce i casi in cui le prove sono ammesse di ufficio.
3. I provvedimenti sull'ammissione della prova possono essere revocati sentite
le parti in contraddittorio.
Art.
190 bis. Requisiti della prova in casi particolari
1. Nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'art. 51 comma 3bis,
quando è richiesto l'esame di un testimone o di una delle persone indicate
nell'art. 210 e queste hanno già reso dichiarazioni in sede di incidente
probatorio o in dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti
le dichiarazioni medesime saranno utilizzate ovvero dichiarazioni i cui verbali
sono stati acquisiti a norma dell'art. 238, l'esame è ammesso solo se
riguarda fatti o circostanze diverse da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni
ovvero se il giudice o talune delle parti lo ritengano necessarie sulla base
di specifiche esigenze.
1 bis. La stessa disposizione si applica quando si procede per uno dei reati
previsti dagli artt. 600 bis, primo comma, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies,
609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies del codice penale,
se l'esame richiesto riguarda un testimone minore degli anni sedici.
Art.
191 Prove illegittimamente acquisite
1. Le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono
essere utilizzate.
2. L'inutilizzabilità è rilevabile anche di ufficio in ogni stato
e grado del procedimento.
Art.
192 Valutazione della prova
1. Il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti
e dei criteri adottati.
2. L'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che
questi siano gravi, precisi e concordanti.
3. Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata
in un procedimento connesso a norma dell'art. 12 sono valutate unitamente agli
altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità.
4. La disposizione del comma 3 si applica anche alle dichiarazioni rese da persona
imputata di un reato collegato a quello per cui si procede, nel caso previsto
dall'art. 371 comma 2 lettera b).
Art.
193 Limiti di prova stabiliti dalle leggi civili
1. Nel processo penale non si osservano i limiti di prova stabiliti dalle leggi
civili, eccettuati quelli che riguardano lo stato di famiglia e di cittadinanza.
TITOLO
II
Mezzi di prova
CAPO I
Testimonianza
Art.
194 Oggetto e limiti della testimonianza
1. Il testimone è esaminato sui fatti che costituiscono oggetto di prova.
Non può deporre sulla moralità dell'imputato, salvo che si tratti
di fatti specifici, idonei a qualificarne la personalità in relazione
al reato e alla pericolosità sociale.
2. L'esame può estendersi anche ai rapporti di parentela e di interesse
che intercorrono tra il testimone e le parti o altri testimoni nonché
alle circostanze il cui accertamento è necessario per valutarne la credibilità.
La deposizione sui fatti che servono a definire la personalità della
persona offesa dal reato è ammessa solo quando il fatto dell' imputato
deve essere valutato in relazione al comportamento di quella persona.
3. Il testimone è esaminato sui fatti determinati. Non può deporre
sulle voci correnti nel pubblico né esprimere apprezzamenti personali
salvo che sia impossibile scinderli dalla deposizione sui fatti.
Art.
195 Testimonianza indiretta
1. Quando il testimone si riferisce, per la conoscenza dei fatti, ad altre persone,
il giudice, a richiesta di parte, dispone che queste siano chiamate a deporre.
2. Il giudice può disporre anche di ufficio l'esame delle persone indicate
nel comma 1.
3. L'inosservanza della disposizione del comma 1 rende inutilizzabili le dichiarazioni
relative a fatti di cui il testimone abbia avuto conoscenza da altre persone,
salvo che l'esame di queste risulti impossibile per morte, infermità
o irreperibilità.
4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono deporre sul
contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità
di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lettere a) e b). Negli altri casi si applicano
le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo.
5. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche quando il testimone
abbia avuto comunicazione del fatto in forma diversa da quella orale.
6. I testimoni non possono essere esaminati su fatti comunque appresi dalle
persone indicate negli artT. 200 e 201 in relazione alle circostanze previste
nei medesimi articoli, salvo che le predette persone abbiano deposto sugli stessi
fatti o li abbiano in altro modo divulgati.
7. Non può essere utilizzata la testimonianza di chi si rifiuta o non
è in grado di indicare la persona o la fonte da cui ha appreso la notizia
dei fatti oggetto dell'esame.
Art.
196 Capacità di testimoniare
1. Ogni persona ha la capacità di testimoniare.
2. Qualora, al fine di valutare le dichiarazioni del testimone, sia necessario
verificarne l'idoneità fisica o mentale a rendere testimonianza, il giudice
anche di ufficio può ordinare gli accertamenti opportuni con i mezzi
consentiti dalla legge.
3. I risultati degli accertamenti che, a norma del comma 2, siano stati disposti
prima dell'esame testimoniale non precludono l'assunzione della testimonianza.
Art.
197 Incompatibilità con l'ufficio di testimone
1. Non possono essere assunti come testimoni:
a)i coimputati del medesimo reato o le persone imputate in un procedimento connesso
a norma dell'art. 12, comma 1, lettera a), salvo che nei loro confronti sia
stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di
applicazione della pena ai sensi dell'art. 444;
b) salvo quanto previsto dall'art. 64, comma 3, lettera c), le persone imputate
in un procedimento connesso a norma dell'art. 12, comma 1, lettera c), o di
un reato collegato a norma dell'art. 371, comma 2, lettera b), prima che nei
loro confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento,
di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444;
c) il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria;
d) coloro che nel medesimo procedimento svolgono o hanno svolto la funzione
di giudice, pubblico ministero o loro ausiliario nonché il difensore
che abbia svolto attività di investigazione difensiva e coloro che hanno
formato la documentazione delle dichiarazioni e delle informazioni assunte ai
sensi dell'art. 391 ter..
Art.
197 bis. Persone imputate o giudicate in un procedimento connesso o per reato
collegato che assumono l'ufficio di testimone
1. L'imputato in un procedimento connesso ai sensi dell'art. 12 o di un reato
collegato a norma dell'art. 371, comma 2, lettera b), può essere sempre
sentito come testimone quando nei suoi confronti è stata pronunciata
sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della
pena ai sensi dell'art. 444.
2. L'imputato in un procedimento connesso ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera
c), o di un reato collegato a norma dell'art. 371, comma 2, lettera b), può
essere sentito come testimone, inoltre, nel caso previsto dall'art. 64, comma
3, lettera c).
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 il testimone è assistito da un difensore.
In mancanza di difensore di fiducia è designato un difensore di ufficio.
4. Nel caso previsto dal comma 1 il testimone non può essere obbligato
a deporre sui fatti per i quali è stata pronunciata in giudizio sentenza
di condanna nei suoi confronti, se nel procedimento egli aveva negato la propria
responsabilità ovvero non aveva reso alcuna dichiarazione. Nel caso previsto
dal comma 2 il testimone non può essere obbligato a deporre su fatti
che concernono la propria responsabilità in ordine al reato per cui si
procede o si è proceduto nei suoi confronti.
5. In ogni caso le dichiarazioni rese dai soggetti di cui al presente articolo
non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese nel procedimento
a suo carico, nel procedimento di revisione della sentenza di condanna ed in
qualsiasi giudizio civile o amministrativo relativo al fatto oggetto dei procedimenti
e delle sentenze suddette.
6. Alle dichiarazioni rese dalle persone che assumono l'ufficio di testimone
ai sensi del presente articolo si applica la disposizione di cui all'art. 192,
comma 3.
Art.
198 Obblighi del testimone
1. Il testimone ha l'obbligo di presentarsi al giudice e di attenersi alle prescrizioni
date dal medesimo per le esigenze processuali e di rispondere secondo verità
alle domande che gli sono rivolte.
2. Il testimone non può essere obbligato a deporre su fatti dai quali
potrebbe emergere una sua responsabilità penale.
Art.
199 Facoltà di astensione dei prossimi congiunti
1. I prossimi congiunti dell'imputato non sono obbligati a deporre. Devono tuttavia
deporre quando hanno presentato denuncia, querela o istanza ovvero essi o un
loro prossimo congiunto sono offesi dal reato.
2. Il giudice, a pena di nullità, avvisa le persone predette della facoltà
di astenersi chiedendo loro se intendono avvalersene.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche a chi è legato
all'imputato da vincolo di adozione. Si applicano inoltre, limitatamente ai
fatti verificatisi o appresi dall'imputato durante la convivenza coniugale:
4. a) a chi, pur non essendo coniuge dell'imputato, come tale conviva o abbia
convissuto con esso;
b) al coniuge separato dell'imputato;
c) alla persona nei cui confronti sia intervenuta sentenza di annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con
l'imputato.
Art.
200 Segreto professionale
1. Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione
del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo
di riferirne all'autorità giudiziaria:
a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l'
ordinamento giuridico italiano;
b) gli avvocati, i procuratori legali, i consulenti tecnici e i notai;
c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente
una professione sanitaria;
b) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà
di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale.
2. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone
per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari.
Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga.
3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti
iscritti nell'albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle
quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio
della loro professione. Tuttavia se le notizie sono indispensabili ai fini della
prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere
accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il giudice
ordina al giornalista di indicare la fonte delle sue informazioni.
Art.
201 Segreto di ufficio
1. Salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria,
i pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio
hanno l'obbligo di astenersi dal deporre su fatti conosciuti per ragioni del
loro ufficio che devono rimanere segreti.
2. Si applicano le disposizioni dell'art. 200 commi 2 e 3.
Art.
202 Segreto di Stato
1. I pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico
servizio hanno l'obbligo di astenersi dal deporre su fatti coperti dal segreto
di Stato.
2. Se il testimone oppone un segreto di Stato, il giudice ne informa il Presidente
del Consiglio dei Ministri, chiedendo che ne sia data conferma.
3. Qualora il segreto sia confermato e la prova sia essenziale per la definizione
del processo, il giudice dichiara non doversi procedere per la esistenza di
un segreto di Stato.
4. Qualora, entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta, il Presidente
del Consiglio dei Ministri non dia conferma del segreto, il giudice ordina che
il testimone deponga.
Art.
203 Informatori della polizia giudiziaria e dei servizi di sicurezza
1. Il giudice non può obbligare gli ufficiali e gli agenti di polizia
giudiziaria nonché il personale dipendente dai servizi per le informazioni
e la sicurezza militare o democratica a rivelare i nomi dei loro informatori.
Se questi non sono esaminati come testimoni, le informazioni da essi fornite
non possono essere acquisite né utilizzate.
1 bis. L'inutilizzabilità opera anche nelle fasi diverse del dibattimento,
se gli informatori non sono stati interrogati né assunti a sommarie informazioni.
Art.
204 Esclusione del segreto
1. Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli artt. 201, 202 e 203
fatti, notizie o documenti concernenti reati diretti all'eversione dell'ordinamento
costituzionale. Se viene opposto il segreto, la natura del reato è definita
dal giudice. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per
le indagini preliminari su richiesta di parte.
2. Del provvedimento che rigetta l'eccezione di segretezza è data comunicazione
al Presidente del Consiglio dei Ministri.
Art.
205 Assunzione della testimonianza del Presidente della Repubblica e di grandi
ufficiali dello Stato
1. La testimonianza del Presidente della Repubblica è assunta nella sede
in cui egli esercita la funzione di Capo dello Stato.
2. Se deve essere assunta la testimonianza di uno dei presidenti delle Camere
o del Presidente del Consiglio dei Ministri o della Corte costituzionale, questi
possono chiedere di essere esaminati nella sede in cui esercitano il loro ufficio,
al fine di garantire la continuità e la regolarità della funzione
cui sono preposti.
3. Si procede nelle forme ordinarie quando il giudice ritiene indispensabile
la comparizione di una delle persone indicate nel comma 2 per eseguire un atto
di ricognizione o di confronto o per altra necessità.
Art.
206 Assunzione della testimonianza di agenti diplomatici
1. Se deve essere esaminato un agente diplomatico o l'incaricato di una missione
diplomatica all'estero durante la sua permanenza fuori dal territorio dello
Stato, la richiesta per l'esame è trasmessa, per mezzo del Ministero
di grazia e giustizia, all'autorità consolare del luogo. Si procede tuttavia
nelle forme ordinarie nei casi previsti dall'art. 205 comma 3.
2. Per ricevere le deposizioni di agenti diplomatici della Santa Sede accreditati
presso lo Stato italiano ovvero di agenti diplomatici di uno Stato estero accreditati
presso lo Stato italiano o la Santa Sede si osservano le convenzioni e le consuetudini
internazionali.
Art.
207 Testimoni sospettati di falsità o reticenza. Testimoni renitenti
1. Se nel corso dell'esame un testimone rende dichiarazioni contraddittorie,
incomplete o contrastanti con le prove già acquisite, il presidente o
il giudice glielo fa rilevare rinnovandogli, se del caso, l' avvertimento previsto
dall'art. 497 comma 2. Allo stesso avvertimento provvede se un testimone rifiuta
di deporre fuori dei casi espressamente previsti dalla legge e, se il testimone
persiste nel rifiuto, dispone l'immediata trasmissione degli atti al pubblico
ministero perché proceda a norma di legge.
2. Con la decisione che definisce la fase processuale in cui il testimone ha
prestato il suo ufficio, il giudice, se ravvisa indizi del reato previsto dall'art.
372 del codice penale, ne informa il pubblico ministero trasmettendogli i relativi
atti.
CAPO
II
Esame delle parti
Art.
208 Richiesta dell'esame
1. Nel dibattimento, l'imputato, la parte civile che non debba essere esaminata
come testimone, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per
la pena pecuniaria sono esaminati se ne fanno richiesta o vi consentono.
Art.
209 Regole per l'esame
1. All'esame delle parti si applicano le disposizioni previste dagli artt. 194,
198 comma 2 e 499 e, se è esaminata una parte diversa dall'imputato,
quelle previste dall'art. 195.
2. Se la parte rifiuta di rispondere a una domanda, ne è fatta menzione
nel verbale.
Art.
210(*) Esame di persona imputata di un procedimento connesso
1. Nel dibattimento, le persone imputate in un procedimento connesso a norma
dell'art.12, nei confronti delle quali si procede o si è proceduto separatamente,
sono esaminate a richiesta di parte, ovvero, nel caso indicato nell'art. 195,
anche di ufficio.
2. Esse hanno obbligo di presentarsi al giudice, il quale, ove occorra, ne ordina
l'accompagnamento coattivo. Si osservano le norme sulla citazione dei testimoni.
3. Le persone indicate nel comma 1 sono assistite da un difensore che ha diritto
di partecipare all'esame. In mancanza di un difensore di fiducia è designato
un difensore di ufficio.
4. Prima che abbia inizio l'esame, il giudice avverte le persone indicate nel
comma 1 che, salvo quanto disposto dall'art. 66 comma 1, esse hanno facoltà
di non rispondere.
5. All'esame si applicano le disposizioni previste dagli artt. 194, 195, 498,
499 e 500.
6. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle persone imputate
in un procedimento connesso ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera c), o di
un reato collegato a norma dell'art. 371, comma 2, lettera b), che non hanno
reso in precedenza dichiarazioni concernenti la responsabilità dell'imputato.
Tuttavia a tali persone è dato l'avvertimento previsto dall'art. 64,
comma 3, lettera c), e, se esse non si avvalgono della facoltà di non
rispondere, assumono l'ufficio di testimone. Al loro esame si applicano, in
tal caso, oltre alle disposizioni richiamate dal comma 5, anche quelle previste
dagli artt. 197 bis e 497.
(*) La Corte Costituzionale, con sentenza n.361 del 2 novembre 1998, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'articolo nella parte in cui non è
prevista la sua applicazione all'esame dell'imputato nel medesimo procedimento
su fatti concernenti la responsabilità di altri, già oggetto di
sue dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria
su delega del pubblico ministero.
CAPO
III
Confronti
Art.
211 Presupposti del confronto
1. Il confronto è ammesso esclusivamente fra persone già esaminate
o interrogate, quando vi è disaccordo fra esse su fatti e circostanze
importanti.
Art.
212 Modalità del confronto
1. Il giudice, richiamate le precedenti dichiarazioni ai soggetti tra i quali
deve svolgersi il confronto, chiede loro se le confermano o le modificano, invitandoli,
ove occorra, alle reciproche contestazioni.
2. Nel verbale è fatta menzione delle domande rivolte dal giudice, delle
dichiarazioni rese dalle persone messe a confronto e di quanto altro è
avvenuto durante il confronto.
CAPO
IV
Ricognizioni
Art.
213 Ricognizione di persone. Atti preliminari
1. Quando occorre procedere a ricognizione personale, il giudice invita chi
deve eseguirla a descrivere la persona indicando tutti i particolari che ricorda;
gli chiede poi se sia stato in precedenza chiamato a eseguire il riconoscimento,
se, prima e dopo il fatto per cui si procede, abbia visto, anche se riprodotta
in fotografia o altrimenti, la persona da riconoscere, se la stessa gli sia
stata indicata o descritta e se vi siano altre circostanze che possano influire
sull'attendibilità del riconoscimento.
2. Nel verbale è fatta menzione degli adempimenti previsti dal comma
1 e delle dichiarazioni rese.
3. L'inosservanza delle disposizioni previste dai commi 1 e 2 è causa
di nullità della ricognizione.
Art.
214 Svolgimento della ricognizione
1. Allontanato colui che deve eseguire la ricognizione, il giudice procura la
presenza di almeno due persone il più possibile somiglianti, anche nell'abbigliamento,
a quella sottoposta a ricognizione. Invita quindi quest'ultima a scegliere il
suo posto rispetto alle altre, curando che si presenti, sin dove è possibile,
nelle stesse condizioni nelle quali sarebbe stata vista dalla persona chiamata
alla ricognizione. Nuovamente introdotta quest'ultima, il giudice le chiede
se riconosca taluno dei presenti e, in caso affermativo, la invita a indicare
chi abbia riconosciuto e a precisare se ne sia certa.
2. Se vi è fondata ragione di ritenere che la persona chiamata alla ricognizione
possa subire intimidazione o altra influenza dalla presenza di quella sottoposta
a ricognizione, il giudice dispone che l' atto sia compiuto senza che quest'
ultima possa vedere la prima.
3. Nel verbale è fatta menzione, a pena di nullità, delle modalità
di svolgimento della ricognizione. Il giudice può disporre che lo svolgimento
della ricognizione sia documentato anche mediante rilevazioni fotografiche o
cinematografiche o mediante altri strumenti o procedimenti.
Art.
215 Ricognizione di cose
1. Quando occorre procedere alla ricognizione del corpo del reato o di altre
cose pertinenti al reato, il giudice procede osservando le disposizioni dell'art.
213, in quanto applicabili.
2. Procurati, ove possibile, almeno due oggetti simili a quello da riconoscere,
il giudice chiede alla persona chiamata alla ricognizione se riconosca taluno
tra essi e, in caso affermativo, la invita a dichiarare quale abbia riconosciuto
e a precisare se ne sia certa.
3. Si applicano le disposizioni dell'art. 214 comma 3.
Art.
216 Altre ricognizioni
1. Quando dispone la ricognizione di voci, suoni o di quanto altro può
essere oggetto di percezione sensoriale, il giudice procede osservando le disposizioni
dell'art. 213, in quanto applicabili.
2. Si applicano le disposizioni dell'art. 214 comma 3.
Art.
217 Pluralità di ricognizioni
1. Quando più persone sono chiamate ad eseguire la ricognizione della
medesima persona o del medesimo oggetto, il giudice procede con atti separati,
impedendo ogni comunicazione tra chi ha compiuto la ricognizione e coloro che
devono ancora eseguirla.
2. Se una stessa persona deve eseguire la ricognizione di più persone
o di più oggetti, il giudice provvede, per ogni atto, in modo che la
persona o l' oggetto sottoposti a ricognizione siano collocati tra persone od
oggetti diversi.
3. Si applicano le disposizioni degli articoli precedenti.
CAPO
V
Esperimenti giudiziali
Art.
218 Presupposti dell'esperimento giudiziale
1. L'esperimento giudiziale è ammesso quando occorre accertare se un
fatto sia o possa essere avvenuto in un determinato modo.
2. L'esperimento consiste nella riproduzione, per quanto è possibile,
della situazione in cui il fatto si afferma o si ritiene essere avvenuto e nella
ripetizione delle modalità di svolgimento del fatto stesso.
Art.
219 Modalità dell'esperimento giudiziale
1. L'ordinanza che dispone l'esperimento giudiziale contiene una succinta enunciazione
dell'oggetto dello stesso e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in
cui si procederà alle operazioni. Con la stessa ordinanza o con un provvedimento
successivo il giudice può designare un esperto per l'esecuzione di determinate
operazioni.
2. Il giudice dà gli opportuni provvedimenti per lo svolgimento delle
operazioni, disponendo per le rilevazioni fotografiche o cinematografiche o
con altri strumenti o procedimenti.
3. Anche quando l'esperimento è eseguito fuori dell'aula di udienza,
il giudice può adottare i provvedimenti previsti dall'art. 471 al fine
di assicurare il regolare compimento dell'atto.
4. Nel determinare le modalità dell'esperimento, il giudice, se del caso,
dà le opportune disposizioni affinché esso si svolga in modo da
non offendere sentimenti di coscienza e da non esporre a pericolo l'incolumità
delle persone o la sicurezza pubblica.
CAPO
VI
Perizia
Art.
220 Oggetto della perizia
1. La perizia è ammessa quando occorre svolgere indagini o acquisire
dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche
o artistiche.
2. Salvo quanto previsto ai fini dell'esecuzione della pena o della misura di
sicurezza, non sono ammesse perizie per stabilire l'abitualità o la professionalità
nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell'imputato
e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche.
Art.
221 Nomina del perito
1. Il giudice nomina il perito scegliendolo tra gli iscritti negli appositi
albi o tra persone fornite di particolare competenza nella specifica disciplina.
Quando la perizia è dichiarata nulla, il giudice cura, ove possibile,
che il nuovo incarico sia affidato ad altro perito.
2. Il giudice affida l'espletamento della perizia a più persone quando
le indagini e le valutazioni risultano di notevole complessità ovvero
richiedono distinte conoscenze in differenti discipline.
3. Il perito ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, salvo che ricorra uno
dei motivi di astensione previsti dall'art. 36.
Art.
222 Incapacità e incompatibilità del perito
1. Non può prestare ufficio di perito, a pena di nullità:
a) il minorenne, l'interdetto, l'inabilitato e chi è affetto da infermità
di mente;
b) chi è interdetto anche temporaneamente dai pubblici uffici ovvero
è interdetto o sospeso dall'esercizio di una professione o di un'arte;
c) chi è sottoposto a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
d) chi non può essere assunto come testimone o ha facoltà di astenersi
dal testimoniare o chi è chiamato a prestare ufficio di testimone o di
interprete;
e) chi è stato nominato consulente tecnico nello stesso procedimento
o in un procedimento connesso.
Art.
223 Astensione e ricusazione del perito
1. Quando esiste un motivo di astensione, il perito ha l' obbligo di dichiararlo.
2. Il perito può essere ricusato dalle parti nei casi previsti dall'
art. 36 a eccezione di quello previsto dal comma 1 lettera h) del medesimo articolo.
3. La dichiarazione di astensione o di ricusazione può essere presentata
fino a che non siano esaurite le formalità di conferimento dell' incarico
e, quando si tratti di motivi sopravvenuti ovvero conosciuti successivamente,
prima che il perito abbia dato il proprio parere .
4. Sulla dichiarazione di astensione o di ricusazione decide, con ordinanza,
il giudice che ha disposto la perizia.
5. Si osservano, in quanto applicabili, le norme sulla ricusazione del giudice.
Art.
224 Provvedimenti del giudice
1. Il giudice dispone anche d'ufficio la perizia con ordinanza motivata, contenente
la nomina del perito, la sommaria enunciazione dell'oggetto delle indagini,
l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo fissati per la comparizione del
perito.
2. Il giudice dispone la citazione del perito e dà gli opportuni provvedimenti
per la comparizione delle persone sottoposte all'esame del perito. Adotta tutti
gli altri provvedimenti che si rendono necessari per l'esecuzione delle operazioni
peritali(*).
(*) La Corte Costituzionale, con sentenza n. 238 del 9 luglio 1996, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del comma nella parte in cui consente
che il giudice, nel contesto delle perizie, disponga misure che incidono sulla
libertà personale dell'indagato o dell'imputato o di terzi, oltre quelle
previste dalla legislazione vigente.
Art.
225 Nomina del consulente tecnico
1. Disposta la perizia, il pubblico ministero e le parti private hanno facoltà
di nominare propri consulenti tecnici in numero non superiore, per ciascuna
parte, a quello dei periti.
2. Le parti private, nei casi e alle condizioni previste dalla legge sul patrocinio
statale dei non abbienti, hanno diritto di farsi assistere da un consulente
tecnico a spese dello Stato.
3. Non può essere nominato consulente tecnico chi si trova nelle condizioni
indicate nell'art. 222 comma 1 lettere a), b), c), d).
Art.
226 Conferimento dell'incarico
1. Il giudice, accertate le generalità del perito, gli chiede se si trova
in una delle condizioni previste dagli artt. 222 e 223, lo avverte degli obblighi
e delle responsabilità previste dalla legge penale e lo invita a rendere
la seguente dichiarazione: "consapevole della responsabilità morale
e giuridica che assumo nello svolgimento dell'incarico, mi impegno ad adempiere
al mio ufficio senza altro scopo che quello di far conoscere la verità
e a mantenere il segreto su tutte le operazioni peritali".
2. Il giudice formula quindi i quesiti, sentiti il perito, i consulenti tecnici,
il pubblico ministero e i difensori presenti.
Art.
227 Relazione peritale
1. Concluse le formalità di conferimento dell'incarico, il perito procede
immediatamente ai necessari accertamenti e risponde ai quesiti con parere raccolto
nel verbale.
2. Se, per la complessità dei quesiti, il perito non ritiene di poter
dare immediata risposta, può chiedere un termine al giudice.
3. Quando non ritiene di concedere il termine, il giudice provvede alla sostituzione
del perito; altrimenti fissa la data, non oltre novanta giorni, nella quale
il perito stesso dovrà rispondere ai quesiti e dispone perché
ne venga data comunicazione alle parti e ai consulenti tecnici.
4. Quando risultano necessari accertamenti di particolare complessità,
il termine può essere prorogato dal giudice, su richiesta motivata del
perito, anche più volte per periodi non superiori a trenta giorni. In
ogni caso, il termine per la risposta ai quesiti, anche se prorogato, non può
superare i sei mesi.
5. Qualora sia indispensabile illustrare con note scritte il parere, il perito
può chiedere al giudice di essere autorizzato a presentare, nel termine
stabilito a norma dei commi 3 e 4, relazione scritta.
Art.
228 Attività del perito
1. Il perito procede alle operazioni necessarie per rispondere ai quesiti. A
tal fine può essere autorizzato dal giudice a prendere visione degli
atti, dei documenti e delle cose prodotti dalle parti dei quali la legge prevede
l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento.
2. Il perito può essere inoltre autorizzato ad assistere all'esame delle
parti e all'assunzione di prove nonché a servirsi di ausiliari di sua
fiducia per lo svolgimento di attività materiali non implicanti apprezzamenti
e valutazioni.
3. Qualora, ai fini dello svolgimento dell'incarico, il perito richieda notizie
all'imputato, alla persona offesa o ad altre persone, gli elementi in tal modo
acquisiti possono essere utilizzati solo ai fini dell'accertamento peritale.
4. Quando le operazioni peritali si svolgono senza la presenza del giudice e
sorgono questioni relative ai poteri del perito e ai limiti dell'incarico, la
decisione è rimessa al giudice, senza che ciò importi sospensione
delle operazioni stesse.
Art.
229 Comunicazioni relative alle operazioni peritali
1. Il perito indica il giorno, l'ora e il luogo in cui inizierà le operazioni
peritali e il giudice ne fa dare atto nel verbale.
2. Della eventuale continuazione delle operazioni peritali il perito dà
comunicazione senza formalità alle parti presenti.
Art.
230 Attività dei consulenti tecnici
1. I consulenti tecnici possono assistere al conferimento dell'incarico al perito
e presentare al giudice richieste, osservazioni e riserve, delle quali è
fatta menzione nel verbale.
2. Essi possono partecipare alle operazioni peritali, proponendo al perito specifiche
indagini e formulando osservazioni e riserve, delle quali deve darsi atto nella
relazione.
3. Se sono nominati dopo l'esaurimento delle operazioni peritali, i consulenti
tecnici possono esaminare le relazioni e richiedere al giudice di essere autorizzati
a esaminare la persona, la cosa e il luogo oggetto della perizia.
4. La nomina dei consulenti tecnici e lo svolgimento della loro attività
non può ritardare l'esecuzione della perizia e il compimento delle altre
attività processuali.
Art.
231 Sostituzione del perito
1. Il perito può essere sostituito se non fornisce il proprio parere
nel termine fissato o se la richiesta di proroga non è accolta ovvero
se svolge negligentemente l'incarico affidatogli.
2. Il giudice, sentito il perito, provvede con ordinanza alla sua sostituzione,
salvo che il ritardo o l'inadempimento sia dipeso da cause a lui non imputabili.
Copia dell'ordinanza è trasmessa all'ordine o al collegio cui appartiene
il perito.
3. Il perito sostituito, dopo essere stato citato a comparire per discolparsi,
può essere condannato dal giudice al pagamento a favore della cassa delle
ammende di una somma da lire trecentomila a lire tre milioni.
4. Il perito è altresì sostituito quando è accolta la dichiarazione
di astensione o di ricusazione.
5. Il perito sostituito deve mettere immediatamente a disposizione del giudice
la documentazione e i risultati delle operazioni peritali già compiute.
Art.
232 Liquidazione del compenso al perito
1. Il compenso al perito è liquidato con decreto del giudice che ha disposto
la perizia, secondo le norme delle leggi speciali.
Art.
233 Consulenza tecnica fuori dei casi di perizia
1. Quando non è stata disposta perizia, ciascuna parte può nominare,
in numero non superiore a due, propri consulenti tecnici. Questi possono esporre
al giudice il proprio parere, anche presentando memorie a norma dell'art. 121.
1 bis. Il giudice, a richiesta del difensore, può autorizzare il consulente
tecnico di una parte privata ad esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui
esse sin trovano, ad intervenire alle ispezioni, ovvero ad esaminare l'oggetto
delle ispezioni alle quali il consulente non è intervenuto. Prima dell'esercizio
dell'azione penale l'autorizzazione disposta dal pubblico ministero a richiesta
del difensore. Contro il decreto che respinge la richiesta il difensore può
proporre opposizione al giudice, che provvede nelle forme di cui all'art. 127.
1 ter. L'autorità giudiziaria impartisce le prescrizioni necessarie per
la conservazione dello stato originario delle cose e dei luoghi e per il rispetto
delle persone.
2. Qualora, successivamente alla nomina del consulente tecnico, sia disposta
perizia, ai consulenti tecnici già nominati sono riconosciuti i diritti
e le facoltà previsti dall'art. 230, salvo il limite previsto dall'art.
225 comma 1.
3. Si applica la disposizione dell'art. 225 comma 3.
CAPO
VII
Documenti
Art.
234 Prova documentale
1. E' consentita l'acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano
fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia
o qualsiasi altro mezzo.
2. Quando l'originale di un documento del quale occorre far uso è per
qualsiasi causa distrutto, smarrito o sottratto e non è possibile recuperarlo,
può esserne acquisita copia.
3. E' vietata l'acquisizione di documenti che contengono informazioni sulle
voci correnti nel pubblico intorno ai fatti di cui si tratta nel processo o
sulla moralità in generale delle parti, dei testimoni, dei consulenti
tecnici e dei periti.
Art.
235 Documenti costituenti corpo del reato
1. I documenti che costituiscono corpo del reato devono essere acquisiti qualunque
sia la persona che li abbia formati o li detenga.
Art.
236 Documenti relativi al giudizio sulla personalità
1. E' consentita l'acquisizione dei certificati del casellario giudiziale, della
documentazione esistente presso gli uffici del servizio sociale degli enti pubblici
e presso gli uffici di sorveglianza nonché delle sentenze irrevocabili
di qualunque giudice italiano e delle sentenze straniere riconosciute, ai fini
del giudizio sulla personalità dell'imputato o della persona offesa dal
reato, se il fatto per il quale si procede deve essere valutato in relazione
al comportamento o alle qualità morali di questa.
2. Le sentenze indicate nel comma 1 e i certificati del casellario giudiziale
possono inoltre essere acquisiti al fine di valutare la credibilità di
un testimone.
Art.
237 Acquisizione di documenti provenienti dall'imputato
1. E' consentita l'acquisizione, anche di ufficio, di qualsiasi documento proveniente
dall'imputato, anche se sequestrato presso altri o da altri prodotto.
Art.
238 Verbali di prove di altri procedimenti
1. E' ammessa l'acquisizione di verbali di prove di altro procedimento penale
se si tratta di prove assunte nell'incidente probatorio o nel dibattimento.
2. E' ammessa l'acquisizione di verbali di prove assunte in un giudizio civile
definito con sentenza che abbia acquistato autorità di cosa giudicata.
2-bis. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, i verbali di dichiarazioni possono
essere utilizzati contro l'imputato soltanto se il suo difensore ha partecipato
all'assunzione della prova o se nei suoi confronti fa stato la sentenza civile.
3. E' comunque ammessa l'acquisizione della documentazione di atti che non sono
ripetibili. Se la ripetizione dell'atto è divenuta impossibile per fatti
o circostanze sopravvenute, l'acquisizione è ammessa se si tratta di
fatti o circostanze imprevedibili.
4. Al di fuori di casi previsti dai commi 1, 2, 2 bis e 3, i verbali di dichiarazioni
possono essere utilizzati nel dibattimento soltanto nei confronti dell'imputato
che vi consenta; in mancanza di consenso, detti verbali possono essere utilizzati
per le contestazioni previste dagli artt. 500 e 503.
5. Salvo quanto previsto dall'art. 190 bis, resta fermo il diritto delle parti
di ottenere a norma dell'art. 190 l'esame delle persone le cui dichiarazioni
sono state acquisite a norma dei commi 1, 2, 2 bis e 4 del presente articolo.
Art.
238 bis Sentenze irrevocabili
1. Fermo quanto previsto dall'art. 236, le sentenze divenute irrevocabili possono
essere acquisite ai fini della prova di fatto in esse accertato e sono valutate
a norma degli artt. 187 e 192, comma 3.
Art.
239 Accertamento della provenienza dei documenti
1. Se occorre verificarne la provenienza, il documento è sottoposto per
il riconoscimento alle parti private o ai testimoni.
Art.
240 Documenti anonimi
1. I documenti che contengono dichiarazioni anonime non possono essere acquisiti
né in alcun modo utilizzati salvo che costituiscano corpo del reato o
provengano comunque dall'imputato.
Art.
241 Documenti falsi
1. Fuori dei casi previsti dall'art. 537, il giudice, se ritiene la falsità
di un documento acquisito al procedimento, dopo la definizione di questo, ne
informa il pubblico ministero trasmettendogli copia del documento.
Art.
242 Traduzione di documenti. Trascrizione di nastri magnetofonici
1. Quando è acquisito un documento redatto in lingua diversa da quella
italiana, il giudice ne dispone la traduzione a norma dell'art. 143 se ciò
è necessario alla sua comprensione.
2. Quando è acquisito un nastro magnetofonico, il giudice ne dispone,
se necessario, la trascrizione a norma dell'art. 268 comma 7.
Art.
243 Rilascio di copie
1. Quando dispone l'acquisizione di un documento che non deve rimanere segreto,
il giudice, a richiesta di chi ne abbia interesse, può autorizzare la
cancelleria a rilasciare copia autentica a norma dell'art. 116.
TITOLO
III
Mezzi di ricerca della prova
CAPO
I
Ispezioni
Art.
244 Casi e forme delle ispezioni
1. L'ispezione delle persone, dei luoghi e delle cose è disposta con
decreto motivato quando occorre accertare le tracce e gli altri effetti materiali
del reato.
2. Se il reato non ha lasciato tracce o effetti materiali, o se questi sono
scomparsi o sono stati cancellati o dispersi, alterati o rimossi, l'autorità
giudiziaria descrive lo stato attuale e, in quanto possibile, verifica quello
preesistente, curando anche di individuare modo, tempo e cause delle eventuali
modificazioni. L'autorità giudiziaria può disporre rilievi segnaletici,
descrittivi e fotografici e ogni altra operazione tecnica.
Art.
245 Ispezione personale
1. Prima di procedere all'ispezione personale l'interessato è avvertito
della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia, purché
questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell'art. 120.
2. L'ispezione è eseguita nel rispetto della dignità e, nei limiti
del possibile, del pudore di chi vi è sottoposto.
3. L'ispezione può essere eseguita anche per mezzo di un medico. In questo
caso l'autorità giudiziaria può astenersi dall'assistere alle
operazioni.
Art.
246 Ispezione di luoghi o di cose
1. All'imputato e in ogni caso a chi abbia l'attuale disponibilità del
luogo in cui è eseguita l'ispezione è consegnata, nell'atto di
iniziare le operazioni e sempre che essi siano presenti, copia del decreto che
dispone tale accertamento.
2. Nel procedere all'ispezione dei luoghi, l'autorità giudiziaria può
ordinare, enunciando nel verbale i motivi del provvedimento, che taluno non
si allontani prima che le operazioni siano concluse e può far ricondurre
coattivamente sul posto il trasgressore.
CAPO
II
Perquisizioni
Art.
247 Casi e forme delle perquisizioni
1. Quando vi è fondato motivo di ritenere che taluno occulti sulla persona
il corpo del reato o cose pertinenti al reato, è disposta perquisizione
personale. Quando vi è fondato motivo di ritenere che tali cose si trovino
in un determinato luogo ovvero che in esso possa eseguirsi l'arresto dell'imputato
o dell'evaso, è disposta perquisizione locale.
2. La perquisizione è disposta con decreto motivato.
3. L'autorità giudiziaria può procedere personalmente ovvero disporre
che l'atto sia compiuto da ufficiali di polizia giudiziaria delegati con lo
stesso decreto.
Art.
248 Richiesta di consegna
1. Se attraverso la perquisizione si ricerca una cosa determinata, l'autorità
giudiziaria può invitare a consegnarla. Se la cosa è presentata,
non si procede alla perquisizione, salvo che si ritenga utile procedervi per
la completezza delle indagini.
2. Per rintracciare le cose da sottoporre a sequestro o per accertare altre
circostanze utili ai fini delle indagini, l'autorità giudiziaria o gli
ufficiali di polizia giudiziaria da questa delegati possono esaminare atti,
documenti e corrispondenza presso banche. In caso di rifiuto, l'autorità
giudiziaria procede a perquisizione.
Art.
249 Perquisizioni personali
1. Prima di procedere alla perquisizione personale è consegnata una copia
del decreto all'interessato, con l'avviso della facoltà di farsi assistere
da persona di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile e idonea
a norma dell'art. 120.
2. La perquisizione è eseguita nel rispetto della dignità e, nei
limiti del possibile, del pudore di chi vi è sottoposto.
Art.
250 Perquisizioni locali
1. Nell'atto di iniziare le operazioni, copia del decreto di perquisizione locale
è consegnata all'imputato, se presente, e a chi abbia l'attuale disponibilità
del luogo, con l'avviso della facoltà di farsi rappresentare o assistere
da persona di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile e idonea
a norma dell'art. 120.
2. Se mancano le persone indicate nel comma 1, la copia è consegnata
e l'avviso è rivolto a un congiunto, un coabitante o un collaboratore
ovvero, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci.
3. L'autorità giudiziaria, nel procedere alla perquisizione locale, può
disporre con decreto motivato che siano perquisite le persone presenti o sopraggiunte,
quando ritiene che le stesse possano occultare il corpo del reato o cose pertinenti
al reato. Può inoltre ordinare, enunciando nel verbale i motivi del provvedimento,
che taluno non si allontani prima che le operazioni siano concluse. Il trasgressore
è trattenuto o ricondotto coattivamente sul posto.
Art.
251 Perquisizioni nel domicilio. Limiti temporali
1. La perquisizione in un'abitazione o nei luoghi chiusi adiacenti a essa non
può essere iniziata prima delle ore sette e dopo le ore venti.
2. Tuttavia nei casi urgenti l'autorità giudiziaria può disporre
per iscritto che la perquisizione sia eseguita fuori dei suddetti limiti temporali.
Art.
252 Sequestro conseguente a perquisizione
1. Le cose rinvenute a seguito della perquisizione sono sottoposte a sequestro
con l'osservanza delle prescrizioni degli artt. 259 e 260.
CAPO
III
Sequestri
Art.
253 Oggetto e formalità del sequestro
1. L'autorità giudiziaria dispone con decreto motivato il sequestro del
corpo del reato e delle cose pertinenti al reato necessarie per l'accertamento
dei fatti.
2. Sono corpo del reato le cose sulle quali o mediante le quali il reato è
stato commesso nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto
o il prezzo.
3. Al sequestro procede personalmente l'autorità giudiziaria ovvero un
ufficiale di polizia giudiziaria delegato con lo stesso decreto.
4. Copia del decreto di sequestro è consegnata all'interessato, se presente.
Art.
254 Sequestro di corrispondenza
1. Negli uffici postali o telegrafici è consentito procedere al sequestro
di lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi e altri oggetti di corrispondenza
che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere spediti dall'imputato
o a lui diretti, anche sotto nome diverso o per mezzo di persona diversa o che
comunque possono avere relazione con il reato.
2. Quando al sequestro procede un ufficiale di polizia giudiziaria, questi deve
consegnare all'autorità giudiziaria gli oggetti di corrispondenza sequestrati,
senza aprirli e senza prendere altrimenti conoscenza del loro contenuto.
3. Le carte e gli altri documenti sequestrati che non rientrano fra la corrispondenza
sequestrabile sono immediatamente restituiti all'avente diritto e non possono
comunque essere utilizzati.
Art.
255 Sequestro presso banche
1. L'autorità giudiziaria può procedere al sequestro presso banche
[ 248 c. 2 ] di documenti, titoli, valori, somme depositate in conto corrente
e di ogni altra cosa, anche se contenuti in cassette di sicurezza, quando abbia
fondato motivo di ritenere che siano pertinenti al reato, quantunque non appartengano
all'imputato o non siano iscritti al suo nome.
Art.
256 Dovere di esibizione e segreti
1. Le persone indicate negli artt. 200 e 201 devono consegnare immediatamente
all'autorità giudiziaria, che ne faccia richiesta, gli atti e i documenti,
anche in originale se così è ordinato, e ogni altra cosa esistente
presso di esse per ragioni del loro ufficio, incarico, ministero, professione
o arte, salvo che dichiarino per iscritto che si tratti di segreto di Stato
ovvero di segreto inerente al loro ufficio o professione.
2. Quando la dichiarazione concerne un segreto di ufficio o professionale, l'autorità
giudiziaria, se ha motivo di dubitare della fondatezza di essa e ritiene di
non potere procedere senza acquisire gli atti, i documenti o le cose indicati
nel comma 1, provvede agli accertamenti necessari. Se la dichiarazione risulta
infondata, l'autorità giudiziaria dispone il sequestro.
3. Quando la dichiarazione concerne un segreto di Stato, l'autorità giudiziaria
ne informa il Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo che ne sia data
conferma. Qualora il segreto sia confermato e la prova sia essenziale per la
definizione del processo, il giudice dichiara non doversi procedere per l'esistenza
di un segreto di Stato.
4. Qualora, entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta, il Presidente
del Consiglio dei Ministri non dia conferma del segreto, l'autorità giudiziaria
dispone il sequestro.
5. Si applica la disposizione dell'art. 204.
Art.
257 Riesame del decreto di sequestro
1. Contro il decreto di sequestro, l'imputato, la persona alla quale le cose
sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono
proporre richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell'art. 324.
2. La richiesta di riesame non sospende l'esecuzione del provvedimento.
Art.
258 Copie dei documenti sequestrati
1. L'autorità giudiziaria può fare estrarre copia degli atti e
dei documenti sequestrati, restituendo gli originali e, quando il sequestro
di questi è mantenuto, può autorizzare la cancelleria o la segreteria
a rilasciare gratuitamente copia autentica a coloro che li detenevano legittimamente.
2. I pubblici ufficiali possono rilasciare copie, estratti o certificati dei
documenti loro restituiti dall'autorità giudiziaria in originale o in
copia, ma devono fare menzione in tali copie, estratti o certificati del sequestro
esistente.
3. In ogni caso la persona o l'ufficio presso cui fu eseguito il sequestro ha
diritto di avere copia del verbale dell'avvenuto sequestro.
4. Se il documento sequestrato fa parte di un volume o di un registro da cui
non possa essere separato e l'autorità giudiziaria non ritiene di farne
estrarre copia, l'intero volume o registro rimane in deposito giudiziario. Il
pubblico ufficiale addetto, con l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria,
rilascia agli interessati che li richiedono copie, estratti o certificati delle
parti del volume o del registro non soggette al sequestro, facendo menzione
del sequestro parziale nelle copie, negli estratti e nei certificati.
Art.
259 Custodia delle cose sequestrate
1. Le cose sequestrate sono affidate in custodia alla cancelleria o alla segreteria.
Quando ciò non è possibile o non è opportuno, l'autorità
giudiziaria dispone che la custodia avvenga in luogo diverso, determinandone
il modo e nominando un altro custode, idoneo a norma dell'art. 120.
2. All'atto della consegna, il custode è avvertito dell'obbligo di conservare
e di presentare le cose a ogni richiesta dell'autorità giudiziaria nonché
delle pene previste dalla legge penale per chi trasgredisce ai doveri della
custodia. Al custode può essere imposta una cauzione. Dell'avvenuta consegna,
dell'avvertimento dato e della cauzione imposta è fatta menzione nel
verbale. La cauzione è ricevuta, con separato verbale, nella cancelleria
o nella segreteria.
Art.
260 Apposizione dei sigilli alle cose sequestrate. Cose deperibili
1. Le cose sequestrate si assicurano con il sigillo dell'ufficio giudiziario
e con le sottoscrizioni dell'autorità giudiziaria e dell'ausiliario che
la assiste ovvero, in relazione alla natura delle cose, con altro mezzo idoneo
a indicare il vincolo imposto ai fini di giustizia.
2. L'autorità giudiziaria fa estrarre copia dei documenti e fa eseguire
fotografie o altre riproduzioni delle cose sequestrate che possono alterarsi
o che sono di difficile custodia, le unisce agli atti e fa custodire in cancelleria
o segreteria gli originali dei documenti, disponendo, quanto alle cose, in conformità
dell'art. 259.
3. Se si tratta di cose che possono alterarsi, l'autorità giudiziaria
ne ordina, secondo i casi, l'alienazione o la distruzione.
Art.
261 Rimozione e riapposizione dei sigilli
1. L'autorità giudiziaria, quando occorre procedere alla rimozione dei
sigilli, ne verifica prima l'identità e l'integrità con l'assistenza
dell'ausiliario. Compiuto l'atto per cui si è resa necessaria la rimozione
dei sigilli, le cose sequestrate sono nuovamente sigillate dall'ausiliario in
presenza dell'autorità giudiziaria. L'autorità giudiziaria e l'ausiliario
appongono presso il sigillo la data e la sottoscrizione.
Art.
262 Durata del sequestro e restituzione delle cose sequestrate
1. Quando non è necessario mantenere il sequestro a fini di prova, le
cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, anche prima della sentenza.
Se occorre, l'autorità giudiziaria prescrive di presentare a ogni richiesta
le cose restituite e a tal fine può imporre cauzione.
2. Nel caso previsto dal comma 1, la restituzione non è ordinata se il
giudice dispone, a richiesta del pubblico ministero o della parte civile, che
sulle cose appartenenti all'imputato o al responsabile civile sia mantenuto
il sequestro a garanzia dei crediti indicati nell'art. 316.
3. Non si fa luogo alla restituzione e il sequestro è mantenuto ai fini
preventivi quando il giudice provvede a norma dell'art. 321.
4. Dopo la sentenza non più soggetta a impugnazione le cose sequestrate
sono restituite a chi ne abbia diritto, salvo che sia disposta la confisca.
Art.
263 Procedimento per la restituzione delle cose sequestrate
1. La restituzione delle cose sequestrate è disposta dal giudice con
ordinanza se non vi è dubbio sulla loro appartenenza.
2. Quando le cose sono state sequestrate presso un terzo, la restituzione non
può essere ordinata a favore di altri senza che il terzo sia sentito
in camera di consiglio con le forme previste dall'art. 127.
3. In caso di controversia sulla proprietà delle cose sequestrate, il
giudice ne rimette la risoluzione al giudice civile del luogo competente in
primo grado, mantenendo nel frattempo il sequestro.
4. Nel corso delle indagini preliminari, sulla restituzione delle cose sequestrate
il pubblico ministero provvede con decreto motivato.
5. Contro il decreto del pubblico ministero che dispone la restituzione o respinge
la relativa richiesta, gli interessati possono proporre opposizione sulla quale
il giudice provvede a norma dell'art. 127.
6. Dopo la sentenza non più soggetta a impugnazione, provvede il giudice
dell'esecuzione.
Art.
264 Provvedimenti in caso di mancata restituzione
1. Dopo un anno dal giorno in cui la sentenza è divenuta inoppugnabile,
se la richiesta di restituzione non è stata proposta o è stata
respinta, il giudice dell'esecuzione dispone con ordinanza che il denaro, i
titoli al portatore, quelli emessi o garantiti dallo Stato anche se non al portatore
e i valori di bollo siano depositati nell'ufficio del registro del luogo. Negli
altri casi, ordina la vendita delle cose, secondo la loro qualità, nelle
pubbliche borse o all'asta pubblica, da eseguirsi a cura della cancelleria.
Tuttavia, se tali cose hanno interesse scientifico ovvero pregio di antichità
o di arte, ne è ordinata la consegna al Ministero di grazia e giustizia.
2. L'autorità giudiziaria può disporre la vendita anche prima
del termine indicato nel comma 1 o immediatamente dopo il sequestro, se le cose
non possono essere custodite senza pericolo di deterioramento o senza rilevante
dispendio.
3. La somma ricavata dalla vendita è versata in deposito giudiziale nell'ufficio
postale del luogo. Questa somma e i valori depositati presso l'ufficio del registro,
dedotte le spese indicate nell'art. 265, sono devoluti dopo due anni alla cassa
delle ammende se nessuno ha provato di avervi diritto.
Art.
265 Spese relative al sequestro penale
1. Le spese occorrenti per la conservazione e per la custodia delle cose sequestrate
per il procedimento penale sono anticipate dallo Stato, salvo all'erario il
diritto di recupero a preferenza di ogni altro creditore sulle somme e sui valori
indicati nell'art. 264.
CAPO
IV
Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni
Art.
266 Limiti di ammissibilità
1. L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre
forme di telecomunicazione è consentita nei procedimenti relativi ai
seguenti reati:
a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo
o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'art.
4;
b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista
la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata
a norma dell'art. 4;
c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;
d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;
e) delitti di contrabbando;
f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria molestia
o disturbo alle persone col mezzo del telefono.
f bis) delitti previsti dall'art. 600 ter, terzo comma, del codice penale.
2. Negli stessi casi è consentita l'intercettazione di comunicazioni
tra presenti. Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'art.
614 del codice penale, l'intercettazione è consentita solo se vi è
fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa.
Art.
266 bis. Intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche
1. Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell'art. 266, nonché
a quelli commessi mediante l'impiego di tecnologie informatiche o telematiche,
è consentita l'intercettazione del flusso di comunicazioni relativo a
sistemi informatici o telematici ovvero intercorrente tra più sistemi.
Art.
267 Presupposti e forme del provvedimento
1. Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione
a disporre le operazioni previste dall'art. 266. L'autorizzazione è data
con decreto motivato quando vi sono gravi indizi di reato e l'intercettazione
è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini.
1 bis. Nella valutazione di gravi indizi di reato si applica l'art. 203.
2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal
ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero
dispone l'intercettazione con decreto motivato, che va comunicato immediatamente
e comunque non oltre le ventiquattro ore al giudice indicato nel comma 1.Il
giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con
decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non viene convalidato
nel termine stabilito, l'intercettazione non può essere proseguita e
i risultati di essa non possono essere utilizzati.
3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le
modalità e la durata delle operazioni. Tale durata non può superare
i quindici giorni, ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato
per periodi successivi di quindici giorni, qualora permangano i presupposti
indicati nel comma 1.
4. Il pubblico ministero procede alle operazioni personalmente ovvero avvalendosi
di un ufficiale di polizia giudiziaria.
5. In apposito registro riservato tenuto nell'ufficio del pubblico ministero
sono annotati, secondo un ordine cronologico, i decreti che dispongono, autorizzano,
convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione,
l'inizio e il termine delle operazioni.
Art.
268 Esecuzione delle operazioni
1. Le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni è
redatto verbale.
2. Nel verbale è trascritto, anche sommariamente, il contenuto delle
comunicazioni intercettate.
3. Le operazioni possono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti
installati nella procura della Repubblica. Tuttavia, quando tali impianti risultano
insufficienti o inidonei ed esistono eccezionali ragioni di urgenza, il pubblico
ministero può disporre, con provvedimento motivato, il compimento delle
operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia
giudiziaria.
3bis. Quando si procede a intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche,
il pubblico ministero può disporre che le operazioni siano compiute anche
mediante impianti appartenenti a privati.
4. I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero.
Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, essi sono depositati
in segreteria insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato
o prorogato l'intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico
ministero, salvo che il giudice non riconosca necessaria una proroga.
5. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini,
il giudice autorizza il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la chiusura
delle indagini preliminari.
6. Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso che, entro il
termine fissato a norma dei commi 4 e 5, hanno facoltà di esaminare gli
atti e ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di
comunicazioni informatiche o telematiche. Scaduto il termine, il giudice dispone
l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche
o telematiche indicati dalle parti, che non appaiano manifestamente irrilevanti,
procedendo anche di ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali
di cui è vietata l'utilizzazione. Il pubblico ministero e i difensori
hanno diritto di partecipare allo stralcio e sono avvisati almeno ventiquattro
ore prima.
7. Il giudice dispone la trascrizione integrale delle registrazioni ovvero la
stampa in forma intelleggibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni
informatiche o telematiche da acquisire, osservando le forme, i modi e le garanzie
previsti per l'espletamento delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono
inserite nel fascicolo per il dibattimento.
8. I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la
trasposizione della registrazione su nastro magnetico. In caso di intercettazione
di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche i difensori possono richiedere
copia su idoneo supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa
prevista dal comma 7.
Art.
269 Conservazione della documentazione
1. I verbali e le registrazioni sono conservati integralmente presso il pubblico
ministero che ha disposto l'intercettazione.
2. Salvo quanto previsto dall'art. 271 comma 3, le registrazioni sono conservate
fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione. Tuttavia gli interessati,
quando la documentazione non è necessaria per il procedimento, possono
chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ha autorizzato
o convalidato l'intercettazione. Il giudice decide in camera di consiglio a
norma dell'art. 127.
3. La distruzione, nei casi in cui è prevista, viene eseguita sotto controllo
del giudice. Dell'operazione è redatto verbale.
Art.
270 Utilizzazione in altri procedimenti
1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti
diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino indispensabili
per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in
flagranza.
2. Ai fini della utilizzazione prevista dal comma 1, i verbali e le registrazioni
delle intercettazioni sono depositati presso l'autorità competente per
il diverso procedimento. Si applicano le disposizioni dell'art. 268 commi 6,
7 e 8.
3. Il pubblico ministero e i difensori delle parti hanno altresì facoltà
di esaminare i verbali e le registrazioni in precedenza depositati nel procedimento
in cui le intercettazioni furono autorizzate.
Art.
271 Divieti di utilizzazione
1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati qualora le
stesse siano state eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge o qualora
non siano state osservate le disposizioni previste dagli artt. 267 e 268 commi
1 e 3.
2. Non possono essere utilizzate le intercettazioni relative a conversazioni
o comunicazioni delle persone indicate nell'art. 200 comma 1, quando hanno a
oggetto fatti conosciuti per ragione del loro ministero, ufficio o professione,
salvo che le stesse persone abbiano deposto sugli stessi fatti o li abbiano
in altro modo divulgati.
3. In ogni stato e grado del processo il giudice dispone che la documentazione
delle intercettazioni previste dai commi 1 e 2 sia distrutta, salvo che costituisca
corpo del reato.