(a cura di Maurizio Marchi)
LIBRO
IV
Misure cautelari
TITOLO I
Misure cautelari
CAPO I
Disposizioni generali
Art.
272 Limitazioni alle libertà della persona
1. Le libertà della persona possono essere limitate con misure cautelari
soltanto a norma delle disposizioni del presente titolo.
Art.
273 Condizioni generali di applicabilità delle misure
1. Nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non
sussistono gravi indizi di colpevolezza.
1 bis. Nella valutazione di gravi indizi di colpevolezza si applicano le disposizioni
degli artt. 192, commi 3 e 4, 195, comma 7, 203 e 271, comma 1.
2. Nessuna misura può essere applicata se risulta che il fatto è
stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione o di non punibilità
o se sussiste una causa di estinzione del reato ovvero una causa di estinzione
della pena che si ritiene possa essere irrogata.
Art.
274 Esigenze cautelari
1. Le misure cautelari sono disposte:
a) quando sussistono specifiche ed inderogabili esigenze attinenti alle indagini
relative ai fatti per i quali si procede, in relazione a situazioni di concreto
ed attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova, fondate
su circostanze di fatto espressamente indicate nel provvedimento a pena di nullità
rilevabile anche d'ufficio. Le situazioni di concreto ed attuale pericolo non
possono essere individuate nel rifiuto della persona sottoposta alle indagini
o dell'imputato di rendere dichiarazioni né nella mancata ammissione
degli addebiti;
b) quando l'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto pericolo
che egli si dia alla fuga, sempre che il giudice ritenga che possa essere irrogata
una pena superiore a due anni di reclusione;
c) quando, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità
della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, desunta da comportamenti
o atti concreti o dai suoi precedenti penali, sussiste il concreto pericolo
che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza
personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità
organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo
riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si
procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi
di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore
nel massimo a quattro anni.
Art.
275 Criteri di scelta delle misure
1. Nel disporre le misure, il giudice tiene conto della specifica idoneità
di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da
soddisfare nel caso concreto.
1 bis. Contestualmente a una sentenza di condanna, l'esame delle esigenze cautelari
è condotto tenendo conto anche dell'esito del procedimento, delle modalità
del fatto e degli elementi sopravvenuti, dai quali possa emergere che, a seguito
della sentenza, risulta taluna delle esigenze indicate nell'art. 274, comma1,
lettere b) e c).
2. Ogni misura deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla
sanzione che sia stata o si ritiene possa essere irrogata.
2 bis. Non può essere disposta la misura della custodia cautelare se
il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione
condizionale della pena.
2 ter. Nei casi di condanna di appello le misure cautelari personali sono sempre
disposte, contestualmente alla sentenza, quando, all'esito dell'esame condotto
a norma del comma 1 bis. Risultano sussistere esigenze cautelari previste dall'art.
274 e la condanna riguarda uno dei delitti previsti dall'art. 380, comma 1,
e questo risulta commesso da soggetto condannato nei cinque anni precedenti
per delitti della stessa indole.
3. La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando
ogni altra misura risulti inadeguata. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza
in ordine ai delitti di cui all'art. 416-bis del codice penale o ai delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero
al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso
articolo è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano
acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari.
4. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che
sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputati siano
donna incinta o madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente,
ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata
a dare assistenza alla prole, ovvero persona che ha superato l'età di
settanta anni o che si trovi in condizioni di salute particolarmente gravi incompatibili
con lo stato di detenzione e comunque tali da non consentire adeguate cure in
caso di detenzione in carcere.
Art.
275 bis. Particolari modalità di controllo
1. Nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della
custodia cautelare in carcere, il giudice, se lo ritiene necessario in relazione
alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto,
prescrive procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti
tecnici, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia
giudiziaria. Con lo stesso provvedimento il giudice prevede l'applicazione della
misura della custodia cautelare in carcere qualora l'imputato neghi il consenso
all'adozione dei mezzi e strumenti anzidetti.
2. L'imputato accetta i mezzi e gli strumenti di controllo di cui al comma 1
ovvero nega il consenso all'applicazione di essi, con dichiarazione espressa
resa all'ufficiale o all'agente incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto
la misura. La dichiarazione è trasmessa al giudice che ha emesso l'ordinanza
ed al pubblico ministero, insieme con il verbale previsto dall'art. 293, comma
1.
3. L'imputato che ha accettato l'applicazione dei mezzi e strumenti di cui al
comma 1 è tenuto ad agevolare le procedure di installazione e ad osservare
le altre prescrizioni impostegli.
Art.
276 Provvedimenti in caso di trasgressione alle prescrizioni imposte
1. In caso di trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare,
il giudice può disporre la sostituzione o il cumulo con altra più
grave, tenuto conto dell'entità, dei motivi e delle circostanze della
violazione. Quando si tratta di trasgressione alle prescrizioni inerenti a una
misura interdittiva, il giudice può disporre la sostituzione o il cumulo
anche con una misura coercitiva.
1 bis. Quando l'imputato si trova nelle condizioni di cui all'art. 275, comma
4 bis, e nei suoi confronti è stata disposta misura diversa dalla custodia
cautelare in carcere, il giudice, in caso di trasgressione delle prescrizioni
inerenti alla diversa misura cautelare, può disporre anche la misura
della custodia cautelare in carcere. In tal caso il giudice dispone che l'imputato
venga condotto in un istituto dotato di reparto attrezzato per la cura e l'assistenza
necessaria.
1 ter. In deroga a quanto previsto nel comma 1, in caso di trasgressione alle
prescrizioni degli arresti domiciliari concernenti il divieto di non allontanarsi
dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora, il giudice dispone
la revoca della misura e la sua sostituzione con la custodia cautelare in carcere.
Art.
277 Salvaguardia dei diritti della persona sottoposta a misure cautelari
1. Le modalità di esecuzione delle misure devono salvaguardare i diritti
della persona ad esse sottoposta, il cui esercizio non sia incompatibile con
le esigenze cautelari del caso concreto.
Art.
278 Determinazione della pena agli effetti dell'applicazione delle misure
1. Agli effetti dell'applicazione delle misure, si ha riguardo alla pena stabilita
dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene conto della
continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione
della circostanza aggravante prevista al n.5 dell'art. 61 del codice penale
e della circostanza attenuante prevista dall'art. 62 n.4 del codice penale nonché
delle circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa
da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale.
Art.
279 Giudice competente
1. Sull'applicazione e sulla revoca delle misure nonché sulle modifiche
delle loro modalità esecutive, provvede il giudice che procede. Prima
dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari.
CAPO
II
Misure coercitive
Art.
280 Condizioni di applicabilità delle misure coercitive
1. Salvo quanto disposto dai commi 2 e 3 del presente articolo e dall'art. 391,
le misure previste in questo capo possono essere applicate solo quando si procede
per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione
superiore nel massimo a tre anni.
2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti,
consumati, tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore
nel massimo a quattro anni.
3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nei confronti di chi abbia
trasgredito alle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare.
Art.
281 Divieto di espatrio
1. Con il provvedimento che dispone il divieto di espatrio, il giudice prescrive
all'imputato di non uscire dal territorio nazionale senza l'autorizzazione del
giudice che procede.
2. Il giudice dà le disposizioni necessarie per assicurare l'esecuzione
del provvedimento, anche al fine di impedire l'utilizzazione del passaporto
e degli altri documenti di identità validi per l'espatrio.
2bis. Con l'ordinanza che applica una delle altre misure coercitive previste
dal presente capo, il giudice dispone in ogni caso il divieto di espatrio.
Art.
282 Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria
1. Con il provvedimento che dispone l'obbligo di presentazione alla polizia
giudiziaria, il giudice prescrive all'imputato di presentarsi a un determinato
ufficio di polizia giudiziaria.
2. Il giudice fissa i giorni e le ore di presentazione tenendo conto dell'attività
lavorativa e del luogo di abitazione dell'imputato.
Art.
282 bis. Allontanamento dalla casa familiare
1. Con il provvedimento che dispone l'allontanamento il giudice prescrive all'imputato
di lasciare immediatamente la casa familiare, ovvero di non farvi rientro, e
di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede. L'eventuale
autorizzazione può prescrive determinate modalità di visita.
2. Il giudice, qualora sussistano esigenze di tutela dell'incolumità
della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti, può inoltre prescrivere
all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati
dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della
famiglia di origine o dei prossimi congiunti, salvo che la frequentazione sia
necessaria per motivi di lavoro. In tale ultimo caso il giudice prescrive le
relative modalità e può imporre limitazioni.
3. Il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può altresì
ingiungere il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi
che, per effetto della misura cautelare disposta, rimangano prive di mezzi adeguati.
Il giudice determina la misura dell'assegno tenendo conto delle circostanze
e dei redditi dell'obbligato e stabilisce le modalità e i termini del
versamento. Può ordinare, se necessario, che l'assegno sia versato direttamente
al beneficiario da parte del datore di lavoro dell'obbligato, detraendolo dalla
retribuzione a lui spettante. L'ordine di pagamento ha efficacia di titolo esecutivo.
4. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 possono essere assunti anche successivamente
al provvedimento di cui al comma 1, sempre che questo non sia stato revocato
o non abbia perduto efficacia. Essi, anche se assunti successivamente, perdono
efficacia se è revocato o perde comunque efficacia il provvedimento di
cui al comma 1. Il provvedimento di cui al comma 3, se a favore del coniuge
o dei figli, perde efficacia, inoltre, qualora sopravvenga l'ordinanza prevista
dall'art. 708 del codice di procedura civile ovvero altro provvedimento del
giudice civile in ordine ai rapporti economico-patrimoniali tra i coniugi ovvero
al mantenimento dei figli.
5. Il provvedimento di cui al comma 3 può essere modificato se mutano
le condizioni dell'obbligato o del beneficiario, e viene revocato se la convivenza
riprende.
6. Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli artt. 570, 571, 600
bis, 600 ter, 600 quater, 609 bis, 609 ter, 609, quater, 609 quinquies e 609
octies del codice penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente,
la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti
dall'art. 280.
Art.
283 Divieto e obbligo di dimora
1. Con il provvedimento che dispone il divieto di dimora, il giudice prescrive
all'imputato di non dimorare in un determinato luogo e di non accedervi senza
l'autorizzazione del giudice che procede.
2. Con il provvedimento che dispone l'obbligo di dimora, il giudice prescrive
all'imputato di non allontanarsi, senza l'autorizzazione del giudice che procede,
dal territorio del comune di dimora abituale ovvero, al fine di assicurare un
più efficace controllo o quando il comune di dimora abituale non è
sede di ufficio di polizia, dal territorio di una frazione del predetto comune
o dal territorio di un comune viciniore ovvero di una frazione di quest'ultimo.
Se per la personalità del soggetto o per le condizioni ambientali la
permanenza in tali luoghi non garantisce adeguatamente le esigenze cautelari
previste dall'art. 274, l'obbligo di dimora può essere disposto nel territorio
di un altro comune o frazione di esso, preferibilmente nella provincia e comunque
nell'ambito della regione ove è ubicato il comune di abituale dimora.
3. Quando dispone l'obbligo di dimora, il giudice indica l'autorità di
polizia alla quale l'imputato deve presentarsi senza ritardo e dichiarare il
luogo dove fisserà la propria abitazione. Il giudice può prescrivere
all'imputato di dichiarare all'autorità di polizia gli orari e i luoghi
in cui sarà quotidianamente reperibile per i necessari controlli, con
obbligo di comunicare preventivamente alla stessa autorità le eventuali
variazioni dei luoghi e degli orari predetti.
4. Il giudice può, anche con separato provvedimento, prescrivere all'imputato
di non allontanarsi dall'abitazione in alcune ore del giorno, senza pregiudizio
per le normali esigenze di lavoro.
5. Nel determinare i limiti territoriali delle prescrizioni, il giudice considera,
per quanto è possibile, le esigenze di alloggio, di lavoro e di assistenza
dell'imputato. Quando si tratta di persona tossicodipendente o alcooldipendente
che abbia in corso un programma terapeutico di recupero nell'ambito di una struttura
autorizzata, il giudice stabilisce i controlli necessari per accertare che il
programma di recupero prosegua.
6. Dei provvedimenti del giudice è data in ogni caso immediata comunicazione
all'autorità di polizia competente, che ne vigila l'osservanza e fa rapporto
al pubblico ministero di ogni infrazione.
Art.
284 Arresti domiciliari
1. Con il provvedimento che dispone gli arresti domiciliari, il giudice prescrive
all'imputato di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di
privata dimora ovvero da un luogo pubblico di cura o di assistenza.
2. Quando è necessario, il giudice impone limiti o divieti alla facoltà
dell'imputato di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano
o che lo assistono.
3. Se l'imputato non può altrimenti provvedere alle sue indispensabili
esigenze di vita ovvero versa in una situazione di assoluta indigenza, il giudice
può autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo di
arresto per il tempo strettamente necessario per provvedere alle suddette esigenze
ovvero per esercitare una attività lavorativa.
4. Il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, anche di propria iniziativa,
possono controllare in ogni momento l'osservanza delle prescrizioni imposte
all'imputato.
5. L'imputato agli arresti domiciliari si considera in stato di custodia cautelare.
5 bis. Non possono essere, comunque, concessi gli arresti domiciliari a chi
sia stato condannato per il reato di evasione nei cinque anni precedenti al
fatto per il quale si procede. A tale fine il giudice assume nelle forme più
rapide le relative notizie.
Art.
285 Custodia cautelare in carcere
1. Con il provvedimento che dispone la custodia cautelare, il giudice ordina
agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria che l'imputato sia catturato
e immediatamente condotto in un istituto di custodia per rimanervi a disposizione
dell'autorità giudiziaria.
2. Prima del trasferimento nell'istituto la persona sottoposta a custodia cautelare
non può subire limitazione della libertà, se non per il tempo
e con le modalità strettamente necessarie alla sua traduzione.
3. Per determinare la pena da eseguire, la custodia cautelare subita si computa
a norma dell'art. 657, anche quando si tratti di custodia cautelare subita all'estero
in conseguenza di una domanda di estradizione ovvero nel caso di rinnovamento
del giudizio a norma dell'art. 11 del codice penale.
Art.
286 Custodia cautelare in luogo di cura
1. Se la persona da sottoporre a custodia cautelare si trova in stato di infermità
di mente che ne esclude o ne diminuisce grandemente la capacità di intendere
o di volere, il giudice, in luogo della custodia in carcere, può disporre
il ricovero provvisorio in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero,
adottando i provvedimenti necessari per prevenire il pericolo di fuga. Il ricovero
non può essere mantenuto quando risulta che l'imputato non è più
infermo di mente.
2. Si applicano le disposizioni dell'art. 285 commi 2 e 3.
Art.
286 bis. Divieto di custodia cautelare
1. Non può essere mantenuta la custodia cautelare in carcere nei confronti
di chi sia affetto da infezione da HIV e ricorra una situazione di incompatibilità
con lo stato di detenzione. L'incompatibilità sussiste, ed è dichiarata
dal giudice, nei casi di AIDS conclamata o di grave deficienza immunitaria;
negli altri casi l'incompatibilità per infezione da HIV è valutata
dal giudice tenendo conto del periodo residuo di custodia cautelare e degli
effetti che sulla pericolosità del detenuto hanno le sue attuali condizioni
fisiche. La richiesta di accertamento dello stato di incompatibilità
può essere fatta dall'imputato, dal suo difensore o dal servizio sanitario
penitenziario. Nei casi di incompatibilità il giudice dispone la revoca
della misura cautelare ovvero gli arresti domiciliari presso l'abitazione dell'imputato.
2. Con decreto del Ministro della sanità, da adottare di concerto con
il Ministro di grazia e giustizia, sono definiti i casi di AIDS conclamata o
di grave deficienza immunitaria e sono stabilite le procedure diagnostiche e
medico legali per il loro accertamento.
3. Quando ricorrono esigenze diagnostiche al fine di accertare la sussistenza
delle condizioni di salute di cui all'art. 275, comma 4 bis, ovvero esigenze
terapeutiche nei confronti di persone che si trovino in tali condizioni, se
tali esigenze non possono essere soddisfatte nell'ambito penitenziario, il giudice
può disporre il ricovero provvisorio in idonea struttura del Servizio
sanitario nazionale per il tempo necessario, adottando, ove occorra, i provvedimenti
idonei a evitare il pericolo di fuga. Cessate le esigenze di ricovero, il giudice
provvede a norma dell'art. 275
CAPO
III
Misure interdittive
Art.
287 Condizioni di applicabilità nelle misure interdittive
1. Salvo quanto previsto da disposizioni particolari, le misure previste in
questo capo possono essere applicate solo quando si procede per delitti per
i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore
nel massimo a tre anni.
Art.
288 Sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori
1. Con il provvedimento che dispone la sospensione dall'esercizio della potestà
dei genitori, il giudice priva temporaneamente l'imputato, in tutto o in parte,
dei poteri a essa inerenti.
2. Qualora si proceda per un delitto contro la libertà sessuale, ovvero
per uno dei delitti previsti dagli artt. 530 e 571 del codice penale, commesso
in danno di prossimi congiunti, la misura può essere disposta anche al
di fuori dei limiti di pena previsti dall'art. 287 comma 1.
Art.
289 Sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio
1. Con il provvedimento che dispone la sospensione dall'esercizio di un pubblico
ufficio o servizio, il giudice interdice temporaneamente all'imputato, in tutto
o in parte, le attività a essi inerenti.
2. Qualora si proceda per un delitto contro la pubblica amministrazione, la
misura può essere disposta a carico del pubblico ufficiale o dell'incaricato
di un pubblico servizio, anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'art.
287 comma 1. Nel corso delle indagini preliminari, prima di decidere sulla richiesta
del pubblico ministero di sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio
o servizio, il giudice procede all'interrogatorio dell'indagato, con le modalità
indicate agli artt. 64 e 65.
3. La misura non si applica agli uffici elettivi ricoperti per diretta investitura
popolare.
Art.
290 Divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali
o imprenditoriali
1. Con il provvedimento che dispone il divieto di esercitare determinate professioni,
imprese o uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, il giudice
interdice temporaneamente all'imputato, in tutto o in parte, le attività
a essi inerenti.
2. Qualora si proceda per un delitto contro l'incolumità pubblica o contro
l'economia pubblica, l'industria e il commercio ovvero per alcuno dei delitti
previsti dalle disposizioni penali in materia di società e di consorzi
o dagli artt. 353, 355, 373, 380 e 381 del codice penale, la misura può
essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'art. 287
comma 1.
CAPO
IV
Forma ed esecuzione dei provvedimenti
Art.
291 Procedimento applicativo
1. Le misure sono disposte su richiesta del pubblico ministero, che presenta
al giudice competente gli elementi su cui la richiesta si fonda, nonché
tutti gli elementi a favore dell'imputato e le eventuali deduzioni e memorie
difensive già depositate.
2. Se riconosce la propria incompetenza per qualsiasi causa, il giudice, quando
ne ricorrono le condizioni e sussiste l'urgenza di soddisfare taluna delle esigenze
cautelari previste dall'art. 274, dispone la misura richiesta con lo stesso
provvedimento con il quale dichiara la propria incompetenza. Si applicano in
tal caso le disposizioni dell'art. 27.
2 bis. In caso di necessità o urgenza il pubblico ministero può
chiedere al giudice, nell'interesse della persona offesa, le misure patrimoniali
provvisorie di cui all'art. 282 bis. Il provvedimento perde efficacia qualora
la misura cautelare sia successivamente revocata.
Art.
292 Ordinanza del giudice
1. Sulla richiesta del pubblico ministero il giudice provvede con ordinanza.
2. L'ordinanza che dispone la misura cautelare contiene, a pena di nullità
rilevabile anche d'ufficio:
a) le generalità dell'imputato o quanto altro valga a identificarlo;
b) la descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme di legge
che si assumono violate;
c) l'esposizione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano
in concreto la misura disposta, con l'indicazione degli elementi di fatto da
cui sono desunti e dei motivi per i quali essi assumono rilevanza, tenuto conto
anche del tempo trascorso dalla commissione del reato;
c-bis) l'esposizione dei motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti
gli elementi forniti dalla difesa, nonché, in caso di applicazione della
misura della custodia cautelare in carcere, l'esposizione delle concrete e specifiche
ragioni per le quali le esigenze di cui all'art. 274 non possono essere soddisfatte
con altre misure;
d) la fissazione della data di scadenza della misura, in relazione alle indagini
da compiere, allorché questa è disposta al fine di garantire l'esigenza
cautelare di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 274;
e)la data e la sottoscrizione del giudice.
2bis. L'ordinanza contiene altresì la sottoscrizione dell'ausiliario
che assiste il giudice, il sigillo dell'ufficio e, se possibile, l'indicazione
del luogo in cui probabilmente si trova l'imputato.
2ter. L'ordinanza è nulla se non contiene la valutazione degli elementi
a carico e a favore dell'imputato, di cui all'art. 358, nonché all'art.
327 bis.
3. L'incertezza circa il giudice che ha emesso il provvedimento ovvero circa
la persona nei cui confronti la misura è disposta esime gli ufficiali
e gli agenti incaricati dal darvi esecuzione.
Art.
293 Adempimenti esecutivi
1. Salvo quanto previsto dall'art. 156, l'ufficiale o l'agente incaricato di
eseguire l'ordinanza che ha disposto la custodia cautelare consegna all'imputato
copia del provvedimento e lo avverte della facoltà di nominare un difensore
di fiducia; informa immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato
ovvero quello di ufficio designato a norma dell'art. 97 e redige verbale di
tutte le operazioni compiute. Il verbale è immediatamente trasmesso al
giudice che ha emesso l'ordinanza e al pubblico ministero.
2. Le ordinanze che dispongono misure diverse dalla custodia cautelare, sono
notificate all'imputato.
3. Le ordinanze previste dai commi 1 e 2, dopo la loro notificazione o esecuzione,
sono depositate nella cancelleria del giudice che le ha emesse insieme alla
richiesta del pubblico ministero e agli atti presentati con la stessa. Avviso
del deposito è notificato al difensore.
4. Copia dell'ordinanza che dispone una misura interdittiva è trasmessa
all'organo eventualmente competente a disporre l'interdizione in via ordinaria.
Art.
294 Interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale
1. Fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, il giudice che ha deciso
in ordine alla applicazione della misura cautelare se non via ha proceduto nel
corso dell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo di indiziato di delitto,
procede all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere
immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione
della custodia, salvo il caso in cui essa sia assolutamente impedita.
1-bis. Se la persona è sottoposta ad altra misura cautelare, sia coercitiva
che interdittiva, l'interrogatorio deve avvenire non oltre dieci giorni dalla
esecuzione del provvedimento o dalla sua notificazione.
1-ter. L'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare deve avvenire
entro il termine di quarantotto ore se il pubblico ministero ne fa istanza nella
richiesta di custodia cautelare.
2. Nel caso di assoluto impedimento, il giudice ne dà atto con decreto
motivato e il termine per l'interrogatorio decorre nuovamente dalla data in
cui il giudice riceve comunicazione della cessazione dell'impedimento o comunque
accerta la cessazione dello stesso.
3. Mediante l'interrogatorio il giudice valuta se permangono le condizioni di
applicabilità e le esigenze cautelari previste, dagli artt. 273, 274
e 275. Quando ne ricorrono le condizioni, provvede, a norma dell'art. 299, alla
revoca o alla sostituzione della misura disposta.
4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, l'interrogatorio è condotto
dal giudice con le modalità indicate negli artt. 64 e 65. Al pubblico
ministero e al difensore, che hanno facoltà di intervenire, è
dato tempestivo avviso del compimento dell'atto.
4 bis. Quando la misura cautelare è stata disposta dalla corte di assise
o dal tribunale, all'interrogatorio procede il presidente del collegio o uno
dei componenti da lui delegato.
5. Per gli interrogatori da assumere nella circoscrizione di altro tribunale,
il giudice o il presidente, nel caso di organo collegiale, qualora non ritenga
di procedere personalmente, richiede il giudice per le indagini preliminari
del luogo.
6. L'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare da parte del
pubblico ministero non può precedere l'interrogatorio del giudice.
Art.
295 Verbale di vane ricerche
1. Se la persona nei cui confronti la misura è disposta non viene rintracciata
e non è possibile procedere nei modi previsti dall'art. 293, l'ufficiale
o l'agente redige ugualmente il verbale, indicando specificamente le indagini
svolte, e lo trasmette senza ritardo al giudice che ha emesso l'ordinanza.
2. Il giudice, se ritiene le ricerche esaurienti, dichiara, nei casi previsti
dall'art. 296, lo stato di latitanza.
3. Al fine di agevolare le ricerche del latitante, il giudice o il pubblico
ministero, nei limiti e con le modalità previste dagli artt. 266 e 267,
può disporre l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche
e di altre forme di telecomunicazione. Si applicano, ove possibile, le disposizioni
degli artt. 268, 269 e 270.
3bis. Fermo quanto disposto nel comma 3 del presente articolo e nel comma 5
dell'art. 103, il giudice o il pubblico ministero può disporre l'intercettazione
di comunicazioni tra presenti quando si tratta di agevolare le ricerche di un
latitante in relazione a uno dei delitti previsti dall'art. 51, comma 3bis,
nonché dell'articolo 407,comma 2, lett a), n.4.
Art.
296 Latitanza
1. E' latitante chi volontariamente si sottrae alla custodia cautelare, agli
arresti domiciliari, al divieto di espatrio, all'obbligo di dimora o a un ordine
con cui si dispone la carcerazione.
2. Con il provvedimento che dichiara la latitanza, il giudice designa un difensore
di ufficio al latitante che ne sia privo e ordina che sia depositata in cancelleria
copia dell'ordinanza con la quale è stata disposta la misura rimasta
ineseguita. Avviso del deposito è notificato al difensore.
3. Gli effetti processuali conseguenti alla latitanza operano soltanto nel procedimento
penale nel quale essa è stata dichiarata.
4. La qualità di latitante permane fino a che il provvedimento che vi
ha dato causa sia stato revocato a norma dell'art. 299 o abbia altrimenti perso
efficacia ovvero siano estinti il reato o la pena per cui il provvedimento è
stato emesso.
5. Al latitante per ogni effetto è equiparato l'evaso.
Art.
297 Computo dei termini di durata delle misure
1. Gli effetti della custodia cautelare decorrono dal momento della cattura,
dell'arresto o del fermo.
2. Gli effetti delle altre misure decorrono dal momento in cui l'ordinanza che
le dispone è notificata a norma dell'art. 293.
3. Se nei confronti di un imputato sono emesse più ordinanze che dispongono
la medesima misura per uno stesso fatto, benché diversamente circostanziato
o qualificato, ovvero per fatti diversi commessi anteriormente alla emissione
della prima ordinanza in relazione ai quali sussiste connessione ai sensi dell'art.
12, comma 1, lettere b) e c), limitatamente ai casi di reati commessi per eseguire
gli altri, i termini decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata
la prima ordinanza e sono commisurati all'imputazione più grave. La disposizione
non si applica relativamente alle ordinanze per fatti non desumibili dagli atti
prima del rinvio a giudizio disposto per il fatto con il quale sussiste connessione
ai sensi del presente comma.
4. Nel computo dei termini della custodia cautelare si tiene conto dei giorni
in cui sono tenute le udienze e di quelli impiegati per la deliberazione della
sentenza nel giudizio di primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni solo
ai fini della determinazione della durata complessiva della custodia a norma
dell'art. 303 comma 4.
5. Se l'imputato è detenuto per un altro reato o è internato per
misura di sicurezza, gli effetti della misura decorrono dal giorno in cui è
notificata l'ordinanza che la dispone, se sono compatibili con lo stato di detenzione
o di internamento; altrimenti decorrono dalla cessazione di questo. Ai soli
effetti del computo dei termini di durata massima, la custodia cautelare si
considera compatibile con lo stato di detenzione per l'esecuzione di pena o
di internamento per misura di sicurezza.
Art.
298 Sospensione dell'esecuzione delle misure
1. L'esecuzione di un ordine con cui si dispone la carcerazione nei confronti
di un imputato al quale sia stata applicata una misura cautelare personale per
un altro reato ne sospende l'esecuzione, salvo che gli effetti della misura
disposta siano compatibili con la espiazione della pena.
2. La sospensione non opera quando la pena è espiata in regime di misure
alternative alla detenzione.
CAPO
V
Estinzione delle misure
Art.
299 Revoca e sostituzione delle misure
1. Le misure coercitive e interdittive sono immediatamente revocate quando risultano
mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità
previste dall'art. 273 o dalle disposizioni relative alle singole misure ovvero
le esigenze cautelari previste dall'art. 274.
2. Salvo quanto previsto dall'art. 275 comma 3, quando le esigenze cautelari
risultano attenuate ovvero la misura applicata non appare più proporzionata
all'entità del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata,
il giudice sostituisce la misura con un'altra meno grave ovvero ne dispone l'applicazione
con modalità meno gravose.
3. Il pubblico ministero e l'imputato richiedono la revoca o la sostituzione
delle misure al giudice, il quale provvede con ordinanza entro cinque giorni
dal deposito della richiesta. Il giudice provvede anche di ufficio quando assume
l'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare o quando è
richiesto della proroga del termine per le indagini preliminari o dell'assunzione
di incidente probatorio ovvero quando procede all'udienza preliminare o al giudizio.
3bis. Il giudice, prima di provvedere in ordine alla revoca o alla sostituzione
delle misure coercitive e interdittive, di ufficio o su richiesta dell'imputato,
deve sentire il pubblico ministero. Se nei due giorni successivi il pubblico
ministero non esprime il proprio parere, il giudice procede.
3ter. Il giudice, valutati gli elementi addotti per la revoca o la sostituzione
delle misure, prima di provvedere può assumere l'interrogatorio della
persona sottoposta alle indagini. Se l'istanza di revoca o di sostituzione è
basata su elementi nuovi o diversi rispetto a quelli già valutati, il
giudice deve assumere l'interrogatorio dell'imputato che ne ha fatto richiesta.
4. Fermo quanto previsto dall'art. 276, quando le esigenze cautelari risultano
aggravate, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, sostituisce la misura
applicata con un'altra più grave ovvero ne dispone l'applicazione con
modalità più gravose.
4bis. Dopo la chiusura delle indagini preliminari, se l'imputato chiede la revoca
o la sostituzione della misura con altra meno grave ovvero la sua applicazione
con modalità meno gravose, il giudice, se la richiesta non è presentata
in udienza, ne dà comunicazione al pubblico ministero, il quale, nei
due giorni successivi, formula le proprie richieste.
4ter. In ogni stato e grado del procedimento, quando non è in grado di
decidere allo stato degli atti, il giudice dispone, anche di ufficio e senza
formalità, accertamenti sulle condizioni di salute o su altre condizioni
o qualità personali dell'imputato. Gli accertamenti sono eseguiti al
più presto e comunque entro quindici giorni da quello in cui la richiesta
è pervenuta al giudice. Se la richiesta di revoca o di sostituzione della
misura della custodia cautelare in carcere è basata sulle condizioni
di salute di cui all'art. 275, comma 4, ovvero se tali condizioni di salute
sono segnalate dal servizio sanitario penitenziario, o risultano in altro modo
al giudice, questi, se non ritiene di accogliere la richiesta sulla base degli
atti, dispone con immediatezza, e comunque non oltre il termine previsto nel
comma 3, gli accertamenti medici del caso, nominando perito ai sensi dell'art.
220 e seguenti, il quale deve tener conto del parere del medico penitenziario
e riferire entro il termine di cinque giorni, ovvero, nel caso di rilevata urgenza,
non oltre due giorni dall'accertamento. Durante il periodo compreso tra il provvedimento
che dispone gli accertamenti e la scadenza del termine per gli accertamenti
medesimi, è sospeso il termine previsto dal comma 3.
4 quater. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 286 bis,
comma 3.
Art.
300 Estinzione delle misure per effetto della pronuncia di determinate sentenze
1. Le misure disposte in relazione a un determinato fatto perdono immediatamente
efficacia quando, per tale fatto e nei confronti della medesima persona, è
disposta l'archiviazione ovvero è pronunciata sentenza di non luogo a
procedere o di proscioglimento.
2. Se l'imputato si trova in stato di custodia cautelare e con la sentenza di
proscioglimento o di non luogo a procedere è applicata la misura di sicurezza
del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, il giudice provvede a norma
dell'art. 312.
3. Quando, in qualsiasi grado del processo, è pronunciata sentenza di
condanna, le misure perdono efficacia se la pena irrogata è dichiarata
estinta ovvero condizionalmente sospesa.
4. La custodia cautelare perde altresì efficacia quando è pronunciata
sentenza di condanna, ancorché sottoposta a impugnazione, se la durata
della custodia già subita non è inferiore all'entità della
pena irrogata.
5. Qualora l'imputato prosciolto o nei confronti del quale sia stata emessa
sentenza di non luogo a procedere sia successivamente condannato per lo stesso
fatto, possono essere disposte nei suoi confronti misure coercitive quando ricorrono
le esigenze cautelari previste dall'art. 274 comma 1 lettere b) o c).
Art.
301 Estinzione di misure disposte per esigenze probatorie
1. Le misure disposte per le esigenze cautelari previste dall'art. 274 comma
1 lettera a) perdono immediatamente efficacia se alla scadenza del termine previsto
dall'art. 292 comma 2 lettera d) non ne è ordinata la rinnovazione.
2. La rinnovazione è disposta dal giudice con ordinanza, su richiesta
del pubblico ministero, anche per più di una volta, entro i limiti previsti
dagli artt. 305 e 308(*).
2 bis. Salvo il disposto dell'art. 292 comma 2, lettera d), quando si procede
per reati diversi sia da quelli previsti dall'art. 407, comma 2, lettera a),
numeri da 1 a 6, sia da quelli per il cui accertamento sono richieste investigazioni
particolarmente complesse per la molteplicità di fatti tra loro collegati
ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone
offese, ovvero per reati per il cui accertamento è richiesto il compimento
di atti di indagine all'estero, la custodia cautelare in carcere disposta per
il compimento delle indagini previste dall'art. 274, comma 1, lettera a), non
può avere durata superiore a trenta giorni.
2-ter. La proroga della medesima misura è disposta, per non più
di due volte ed entro il limite complessivo di novanta giorni, dal giudice con
ordinanza, su richiesta inoltrata dal pubblico ministero prima della scadenza,
valutate le ragioni che hanno impedito il compimento delle indagini per le cui
esigenze la misura era stata disposta previo interrogatorio dell'imputato.
(*) La Corte Costituzionale, con sentenza n. 219 dell'8 giugno 1994, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del comma, nella parte in cui non prevede
che, per adottare il provvedimento di rinnovazione della misura cautelare personale,
debba essere prima sentito il difensore del soggetto da sottoporre a tale misura.
Art.
302 (*) Estinzione della custodia per omesso interrogatorio della persona in
stato di custodia cautelare
1. La custodia cautelare disposta nel corso delle indagini preliminari perde
immediatamente efficacia se il giudice non procede all'interrogatorio entro
il termine previsto dall'art. 294. Dopo la liberazione, la misura può
essere nuovamente disposta dal giudice, su richiesta del pubblico ministero,
previo interrogatorio, allorché valutati i risultati di questo, sussistono
le condizioni indicate negli artt. 273, 274 e 275. Nello stesso modo si procede
nel caso in cui la persona, senza giustificato motivo, non si presenta a rendere
interrogatorio. Si osservano le disposizioni dell'art. 294 commi 3, 4 e 5.
(*) La Corte costituzionale, con sentenza n. 77 del 3 aprile 1997, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'articolo in riferimento ai termini:
"disposta nel corso delle indagini preliminari".
Art.
303 Termini di durata massima della custodia cautelare
1. La custodia cautelare perde efficacia quando:
a) dall'inizio della sua esecuzione sono decorsi i seguenti termini senza che
sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio o l'ordinanza con
cui il giudice dispone il giudizio abbreviato ai sensi dell'art. 438, ovvero
senza che sia stata pronunciata la sentenza di applicazione della pena su richiesta
delle parti:
1) tre mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce
la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;
2) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce
la pena della reclusione superiore nel massimo a sei anni, salvo quanto previsto
dal n. 3);
3) un anno, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce
la pena dell'ergastolo o la pena della reclusione non inferiore nel massimo
a venti anni ovvero per uno dei delitti indicati nell'art. 407 comma 2, lettera
a), sempre che per lo stesso la legge preveda la pena della reclusione superiore
nel massimo a sei anni;
a) dall'emissione del provvedimento che dispone il giudizio o dalla sopravvenuta
esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini, senza che sia stata
pronunciata sentenza di condanna di primo grado:
1) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce
la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;
2) un anno, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce
la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto
previsto dal numero 1);
3) un anno e 6 mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge
stabilisce la pena dell'ergastolo o la pena della reclusione superiore nel massimo
a venti anni;
3 bis) qualora si proceda per i delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera
a), i termini di cui ai numeri 1), 2) e 3) sono aumentati fino a sei mesi. Tale
termine è imputato a quello della fase precedente ove non completamente
utilizzato, ovvero ai termini di cui alla lettera d) per la parte eventualmente
residua. In quest'ultimo caso i termini di cui alla lettera d) sono proporzionalmente
ridotti;
b bis) dall'emissione dell'ordinanza con cui il giudice dispone il giudizio
abbreviato o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti
termini senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna ai sensi dell'art.
442:
1) tre mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce
la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;
2) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce
la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto
previsto nel numero 1;
3) nove mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce
la pena dell'ergastolo o la pena della reclusione superiore nel massimo a venti
anni;
c) dalla pronuncia della sentenza di condanna di primo grado o dalla sopravvenuta
esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini, senza che sia stata
pronunciata sentenza di condanna in grado di appello:
1) nove mesi, se vi è stata condanna alla pena della reclusione non superiore
a tre anni;
2) un anno, se vi è stata condanna alla pena della reclusione non superiore
a dieci anni;
3) un anno e sei mesi, se vi è stata condanna alla pena dell'ergastolo
o della reclusione superiore a dieci anni;
d) dalla pronuncia della sentenza di condanna in grado di appello o dalla sopravvenuta
esecuzione della custodia sono decorsi gli stessi termini previsti dalla lettera
c) senza che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, salvo
le ipotesi di cui alla lettera b), numero 3 bis). Tuttavia, se vi è stata
condanna in primo grado, ovvero se la impugnazione è stata proposta esclusivamente
dal pubblico ministero, si applica soltanto la disposizione del comma 4.
2. Nel caso in cui, a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte
di cassazione o per altra causa, il procedimento regredisca a una fase o a un
grado di giudizio diversi ovvero sia rinviato ad altro giudice, dalla data del
provvedimento che dispone il regresso o il rinvio ovvero dalla sopravvenuta
esecuzione della custodia cautelare decorrono di nuovo i termini previsti dal
comma 1 relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento.
3. Nel caso di evasione dell'imputato sottoposto a custodia cautelare, i termini
previsti dal comma 1 decorrono di nuovo, relativamente a ciascuno stato e grado
del procedimento, dal momento in cui venga ripristinata la custodia cautelare.
4. La durata complessiva della custodia cautelare, considerate anche le proroghe
previste dall'art. 305, non può superare i seguenti termini:
a) due anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce
la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;
b) quattro anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce
la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto
previsto dalla lettera a);
c) sei anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce
la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a venti anni.
Art.
304 Sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare
1. I termini previsti dall'art. 303 sono sospesi, con ordinanza appellabile
a norma dell'art. 310, nei seguenti casi:
a) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è
sospeso o rinviato per impedimento dell'imputato o del suo difensore ovvero
su richiesta dell'imputato o del suo difensore, sempre che a sospensione o il
rinvio non siano stati disposti per esigenze di acquisizione della prova o a
seguito di concessione di termini per la difesa;
b) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è
sospeso o rinviato a causa della mancata presentazione dell'allontanamento o
della mancata partecipazione di uno o più difensori che rendano privo
di assistenza uno o più imputati;
c) nella fase del giudizio, durante la pendenza dei termini previsti dall'art.
544, commi 2 e 3.
c bis) nel giudizio abbreviato, durante il tempo in cui l'udienza è sospesa
o rinviata per taluno dei casi indicati nelle lettere a) e b) e durante la pendenza
dei termini previsti dall'art. 544, commi 2 e 3.
2. I termini previsti dall'art. 303 possono altresì essere sospesi, nella
fase del giudizio, quando si tratta di reati indicati dall'art. 407, comma 2,
lettera a), nel caso di dibattimenti particolarmente complessi, durante il tempo
in cui sono tenute l'udienze o si delibera la sentenza nel giudizio di primo
grado o nel giudizio sulle impugnazioni.
3. Nei casi previsti dal comma 2, la sospensione è disposta dal giudice,
su richiesta del pubblico ministero, con ordinanza appellabile a norma dell'art.
310.
4. I termini previsti dall'art. 303, comma 1, lettera a), sono sospesi, con
ordinanza appellabile a norma dell'art. 310, se l'udienza preliminare è
sospesa o rinviata per taluno dei casi indicati nel comma 1, lettere a) e b),
del presente articolo.
5. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, anche se riferite
al giudizio abbreviato, e di cui al comma 4 non si applicano ai coimputati ai
quali i casi di sospensione non si riferiscono e che chiedono che si proceda
nei loro confronti previa separazione dei processi.
6. La durata della custodia cautelare non può comunque superare il doppio
dei termini previsti dall'art. 303, commi 1, 2 e 3 senza tenere conto dell'ulteriore
termine previsto dall'art.303, comma 1, lettera b), numero 3 bis) e i termini
aumentati della metà previsti dall'art. 303, comma 4, ovvero, se più
favorevole, i due terzi del massimo della pena temporanea prevista per il reato
contestato o ritenuto in sentenza. A tal fine la pena dell'ergastolo è
equiparata alla pena massima temporanea.
7. Nel computo dei termini di cui al comma 6, salvo che per il limite relativo
alla durata complessiva della custodia cautelare, non si tiene conto dei periodi
di sospensione di cui al comma 1, lett. b).
Art.
305 Proroga della custodia cautelare
1. In ogni stato e grado del procedimento di merito, quando è disposta
perizia sullo stato di mente dell'imputato, i termini di custodia cautelare
sono prorogati per il periodo di tempo assegnato per l'espletamento della perizia.
La proroga è disposta con ordinanza dal giudice, su richiesta del pubblico
ministero, sentito il difensore. L'ordinanza è soggetta a ricorso per
cassazione nelle forme previste dall'art. 311(*).
2. Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero può altresì
chiedere la proroga dei termini di custodia cautelare che siano prossimi a scadere,
quando sussistono gravi esigenze cautelari che, in rapporto ad accertamenti
particolarmente complessi o a nuove indagini disposte ai sensi dell'art. 415
bis, comma 4, rendano indispensabile il protrarsi della custodia. Il giudice,
sentiti il pubblico ministero e il difensore, provvede con ordinanza appellabile
a norma dell'art. 310. La proroga è rinnovabile una sola volta. I termini
previsti dall'art. 303 comma 1 non possono essere comunque superati di oltre
la metà.
(*)La Corte Costituzionale, con sentenza n. 434 del 15 settembre 1995, ha interpretato
questo comma, laddove si limita a stabilire che sulla richiesta di proroga dei
termini di custodia cautelare, il giudice, sentiti il pubblico ministero ed
il difensore, provvede con ordinanza, nel senso che il giudice non possa essere
esonerato dal rispetto del contraddittorio, ma semplicemente che non debba essere
vincolato all'obbligo di determinate forme, e lasciato libero di scegliere caso
per caso, quelle più opportune per assicurare sia pure in modo celere
e semplificato una effettiva dialettica tra accusa e difesa.
Art.
306 Provvedimenti conseguenti alla estinzione delle misure
1. Nei casi in cui la custodia cautelare perde efficacia secondo le norme del
presente titolo, il giudice dispone con ordinanza l'immediata liberazione della
persona sottoposta alla misura.
2. Nei casi di perdita di efficacia di altre misure cautelari, il giudice adotta
con ordinanza i provvedimenti necessari per la immediata cessazione delle misure
medesime.
Art.
307 Provvedimenti in caso di scarcerazione per decorrenza dei termini
1. Nei confronti dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini il giudice
qualora permangano le ragioni che avevano giustificato la custodia cautelare,
dispone le altre misure cautelari di cui ricorrono i presupposti, solo se sussistono
le ragioni che avevano determinato la custodia cautelare.
1 bis. Qualora si proceda per taluno dei reati indicati nell'art. 407, comma
2, lettera a), il giudice dispone le misure cautelari indicate dagli artt. 281,
282 e 283 anche cumulativamente.
2. La custodia cautelare, ove risulti necessaria a norma dell'art. 275, è
tuttavia ripristinata:
a) se l'imputato ha dolosamente trasgredito alle prescrizioni inerenti a una
misura cautelare disposta a norma del comma 1, sempre che, in relazione alla
natura di tale trasgressione, ricorra taluna delle esigenze cautelari previste
dall'art. 274;
b) contestualmente o successivamente alla sentenza di condanna di primo o di
secondo grado, quando ricorre l'esigenza cautelare prevista dall'art. 274 comma
1 lett. b).
3. Con il ripristino della custodia, i termini relativi alla fase in cui il
procedimento si trova decorrono nuovamente ma, ai fini del computo del termine
previsto dall'art. 303 comma 4, si tiene conto anche della custodia anteriormente
subita.
4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono procedere al fermo
dell'imputato che, trasgredendo alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare
disposta a norma del comma 1, si è dato alla fuga. Del fermo è
data notizia senza ritardo, e comunque entro le ventiquattro ore, al procuratore
della Repubblica presso il tribunale del luogo ove il fermo è stato eseguito.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul fermo di indiziato
di delitto. Con il provvedimento di convalida, il giudice per le indagini preliminari,
se il pubblico ministero ne fa richiesta, dispone con ordinanza, quando ne ricorrono
le condizioni, la misura della custodia cautelare e trasmette gli atti al giudice
competente.
5. La misura disposta a norma del comma 4 cessa di avere effetto se, entro venti
giorni dalla ordinanza, il giudice competente non provvede a norma del comma
2 lett. a).
Art.
308 Termini di durata massima delle misure diverse dalla custodia cautelare
1. Le misure coercitive diverse dalla custodia cautelare perdono efficacia quando
dall'inizio della loro esecuzione è decorso un periodo di tempo pari
al doppio dei termini previsti dall'art. 303.
2. Le misure interdittive perdono efficacia quando sono decorsi due mesi dall'inizio
della loro esecuzione. In ogni caso, qualora esse siano state disposte per esigenze
probatorie, il giudice può disporne la rinnovazione anche al di là
di due mesi dall'inizio dell'esecuzione, osservati i limiti previsti dal comma
1.
3. L'estinzione delle misure non pregiudica l'esercizio dei poteri che la legge
attribuisce al giudice penale o ad altre autorità nell'applicazione di
pene accessorie o di altre misure interdittive.
Parte prima
Libro IV
Misure cautelari
Titolo I
Misure cautelari personali
Capo VI
Impugnazioni
Art.
309 (*) Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva
1. Entro dieci giorni dalla esecuzione o notificazione del provvedimento, l'imputato
può proporre richiesta di riesame, anche nel merito, della ordinanza
che dispone una misura coercitiva, salvo che si tratti di ordinanza emessa a
seguito di appello del pubblico ministero.
2. Per l'imputato latitante il termine decorre dalla data di notificazione eseguita
a norma dell'art. 165. Tuttavia, se sopravviene l'esecuzione della misura, il
termine decorre da tale momento quando l'imputato prova di non aver avuto tempestiva
conoscenza del provvedimento.
3. Il difensore dell'imputato può proporre la richiesta di riesame entro
dieci giorni dalla notificazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza che
dispone la misura.
3 bis. Nei termini previsti dai commi 1, 2 e 3 non si computano i giorni per
i quali è stato disposto il differimento del colloquio, a norma dell'art.
104, comma 3.
4. La richiesta di riesame è presentata nella cancelleria del tribunale
indicato nel comma 7. Si osservano le forme previste dagli artt. 582 e 583.
5. Il presidente cura che sia dato immediato avviso all'autorità giudiziaria
procedente la quale, entro il giorno successivo, e comunque non oltre il quinto
giorno, trasmette al tribunale gli atti presentati a norma dell'art. 291, comma
1, nonché tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta
alle indagini.
6. Con la richiesta di riesame possono essere enunciati anche i motivi. Chi
ha proposto la richiesta ha, inoltre, facoltà di enunciare nuovi motivi
davanti al giudice del riesame facendone dare atto a verbale prima dell'inizio
della discussione.
7. Sulla richiesta di riesame decide, in composizione collegiale, il tribunale
del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata della
corte di appello nella cui circoscrizione è compreso l'ufficio del giudice
che ha emesso l'ordinanza.
8. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle
forme previste dall'art. 127. L'avviso della data fissata per l'udienza è
comunicato, almeno tre giorni prima, al pubblico ministero presso il tribunale
indicato nel comma 7 e, se diverso, a quello che ha richiesto l'applicazione
della misura; esso è notificato, altresì, entro lo stesso termine,
all'imputato ed al suo difensore. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano
depositati in cancelleria, con facoltà per il difensore di esaminarli
e di estrarne copia.
8 bis. Il pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della misura può
partecipare alla udienza in luogo del pubblico ministero presso il tribunale
indicato nel comma 7.
9. Entro dieci giorni dalla ricezione degli atti il tribunale, se non deve dichiarare
l'inammissibilità della richiesta, annulla, riforma o conferma l'ordinanza
oggetto del riesame decidendo anche sulla base degli elementi addotti dalle
parti nel corso dell'udienza. Il tribunale può annullare il provvedimento
impugnato o riformarlo in senso favorevole all'imputato anche per motivi diversi
da quelli enunciati ovvero può confermarlo per ragioni diverse da quelle
indicate nella motivazione del provvedimento stesso.
10. Se la trasmissione degli atti non avviene nei termini di cui al comma 5
o se la decisione sulla richiesta di riesame non interviene entro il termine
prescritto, l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia.
(*) La Corte costituzionale, con sentenza n.71 del 15 marzo 1996, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale degli artt. 309 e 310 c.p.p., nella parte
in cui non prevedono la possibilità di valutare la sussistenza dei gravi
indizi di colpevolezza nel caso in cui sia stato emesso il decreto che dispone
il giudizio ai sensi dell'art. 429 dello stesso codice.
Art.
310 (*) Appello
1. Fuori dei casi previsti dall'art. 309 comma 1, il pubblico ministero, l'imputato
e il suo difensore possono proporre appello contro le ordinanze in materia di
misure cautelari personali, enunciandone contestualmente i motivi.
2. Si osservano le disposizioni dell'art. 309, commi 1, 2, 3, 4 e 7. Dell'appello
è dato immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente che,
entro il giorno successivo, trasmette al tribunale l'ordinanza appellata e gli
atti su cui la stessa si fonda. Il procedimento davanti al tribunale si svolge
in camera di consiglio nelle forme previste dall'art. 127. Fino al giorno dell'udienza
gli atti restano depositati in cancelleria con facoltà per il difensore
di esaminarli e di estrarne copia. Il tribunale decide entro venti giorni dalla
ricezione degli atti.
3. L'esecuzione della decisione con la quale il tribunale, accogliendo l'appello
del pubblico ministero, dispone una misura cautelare è sospesa fino a
che la decisione non sia divenuta definitiva.
(*) La Corte costituzionale, con sentenza n.71 del 15 marzo 1996, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale degli artt. 309 e 310 c.p.p., nella parte
in cui non prevedono la possibilità di valutare la sussistenza dei gravi
indizi di colpevolezza nell'ipotesi in cui sia stato emesso il decreto che dispone
il giudizio a norma dell'art. 429 dello stesso codice.
Art.
311 Ricorso per cassazione
1.Contro le decisioni emesse a norma degli artt. 309 e 310, il pubblico ministero
che ha richiesto l'applicazione della misura, l'imputato e il suo difensore
possono proporre ricorso per cassazione entro dieci giorni dalla comunicazione
o dalla notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento. Il ricorso
può essere proposto anche dal pubblico ministero presso il tribunale
indicato nel comma 7 dell'art. 309.
2. Entro i termini previsti dall'art. 309 commi 1, 2 e 3, l'imputato e il suo
difensore possono proporre direttamente ricorso per cassazione per violazione
di legge contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva. La proposizione
del ricorso rende inammissibile la richiesta di riesame.
3. Il ricorso è presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso
la decisione ovvero, nel caso previsto dal comma 2, in quella del giudice che
ha emesso l'ordinanza. Il giudice cura che sia dato immediato avviso all'autorità
giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette gli atti alla
Corte di cassazione.
4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, i motivi devono essere enunciati contestualmente
al ricorso, ma il ricorrente ha facoltà di enunciare nuovi motivi davanti
alla Corte di cassazione, prima dell'inizio della discussione.
5. La Corte di cassazione decide entro trenta giorni dalla ricezione degli atti
osservando le forme previste dall'art. 127.
Parte
prima
Libro IV
Misure cautelari
Titolo I
Misure cautelari personali
Capo VII
Applicazione provvisoria di misure di sicurezza
Art.
312 Condizioni di applicabilità
1. Nei casi previsti dalla legge, l'applicazione provvisoria delle misure di
sicurezza è disposta dal giudice, su richiesta del pubblico ministero,
in qualunque stato e grado del procedimento, quando sussistono gravi indizi
di commissione del fatto e non ricorrono le condizioni previste dall'art. 273
comma 2.
Art.
313 Procedimento
1. Il giudice provvede con ordinanza a norma dell'art. 292, previo accertamento
sulla pericolosità sociale dell'imputato. Ove non sia stato possibile
procedere all'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini prima della
pronuncia del provvedimento, si applica la disposizione dell'art. 294.
2. Salvo quanto previsto dall'art. 299 comma 1, ai fini dell'art. 206 comma
2 del codice penale, il giudice procede a nuovi accertamenti sulla pericolosità
sociale dell'imputato nei termini indicati nell'art. 72.
3. Ai fini delle impugnazioni, la misura prevista dall'art. 312 è equiparata
alla custodia cautelare. Si applicano le norme sulla riparazione per l'ingiusta
detenzione.
Parte
prima
Libro IV
Misure cautelari
Titolo I
Misure cautelari personali
Capo VIII
Ripartizione per l' ingiusta detenzione
Art.
314 Presupposti e modalità della decisione
1. Chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il
fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non
costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto
a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia
dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave.
2. Lo stesso diritto spetta al prosciolto per qualsiasi causa o al condannato
che nel corso del processo sia stato sottoposto a custodia cautelare, quando
con decisione irrevocabile risulti accertato che il provvedimento che ha disposto
la misura è stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni
di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano, alle medesime condizioni, a
favore delle persone nei cui confronti sia pronunciato provvedimento di archiviazione
ovvero sentenza di non luogo a procedere.
4. Il diritto alla riparazione è escluso per quella parte della custodia
cautelare che sia computata ai fini della determinazione della misura di una
pena ovvero per il periodo in cui le limitazioni conseguenti all'applicazione
della custodia siano state sofferte anche in forza di altro titolo.
5. Quando con la sentenza o con il provvedimento di archiviazione è stato
affermato che il fatto non è previsto dalla legge come reato per abrogazione
della norma incriminatrice, il diritto alla riparazione è altresì
escluso per quella parte di custodia cautelare sofferta prima della abrogazione
medesima.
Art.
315 Procedimento per la riparazione
1. La domanda di riparazione deve essere proposta, a pena di inammissibilità,
entro due anni dal giorno in cui la sentenza di proscioglimento o di condanna
è divenuta irrevocabile, la sentenza di non luogo a procedere è
divenuta inoppugnabile o è stata effettuata la notificazione del provvedimento
di archiviazione alla persona nei cui confronti è stato pronunciato a
norma del comma 3 dell'art. 314.
2. L'entità della riparazione non può comunque eccedere lire un
miliardo.
3. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla riparazione dell'errore
giudiziario.
Parte
prima
Libro IV
Misure cautelari
Titolo II
Misure cautelari reali
Capo I
Sequestro conservativo
Art.
316 Presupposti ed effetti del provvedimento
1. Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le
garanzie per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese di procedimento
e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato, il pubblico ministero,
in ogni stato e grado del processo di merito, chiede il sequestro conservativo
dei beni mobili o immobili dell'imputato o delle somme o cose a lui dovute,
nei limiti in cui la legge ne consente il pignoramento.
2. Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le
garanzie delle obbligazioni civili derivanti dal reato, la parte civile può
chiedere il sequestro conservativo dei beni dell'imputato o del responsabile
civile, secondo quanto previsto dal comma 1.
3. Il sequestro disposto a richiesta del pubblico ministero giova anche alla
parte civile.
4. Per effetto del sequestro i crediti indicati nei commi 1 e 2 si considerano
privilegiati, rispetto a ogni altro credito non privilegiato di data anteriore
e ai crediti sorti posteriormente, salvi, in ogni caso, i privilegi stabiliti
a garanzia del pagamento dei tributi.
Art.
317 Forma del provvedimento. Competenza
1. Il provvedimento che dispone il sequestro conservativo a richiesta del pubblico
ministero o della parte civile è emesso con ordinanza del giudice che
procede.
2. Se è stata pronunciata sentenza di condanna, di proscioglimento o
di non luogo a procedere, soggetta a impugnazione, il sequestro è ordinato,
prima che gli atti siano trasmessi al giudice dell'impugnazione, dal giudice
che ha pronunciato la sentenza e, successivamente, dal giudice che deve decidere
sull'impugnazione. Dopo il provvedimento che dispone il giudizio e prima che
gli atti siano trasmessi al giudice competente, provvede il giudice per le indagini
preliminari.
3. Il sequestro è eseguito dall'ufficiale giudiziario con le forme prescritte
dal codice di procedura civile per l'esecuzione del sequestro conservativo sui
beni mobili o immobili.
4. Gli effetti del sequestro cessano quando la sentenza di proscioglimento o
di non luogo a procedere non è più soggetta a impugnazione. La
cancellazione della trascrizione del sequestro di immobili è eseguita
a cura del pubblico ministero. Se il pubblico ministero non provvede, l'interessato
può proporre incidente di esecuzione.
Art.
318 Riesame dell'ordinanza di sequestro conservativo
1. Contro l'ordinanza di sequestro conservativo chiunque vi abbia interesse
può proporre richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell'art.
324.
2. La richiesta di riesame non sospende l'esecuzione del provvedimento.
Art.
319 Offerta di cauzione
1. Se l'imputato o il responsabile civile offre cauzione idonea a garantire
i crediti indicati nell'art. 316, il giudice dispone con decreto che non si
faccia luogo al sequestro conservativo e stabilisce le modalità con cui
la cauzione deve essere prestata.
2. Se l'offerta è proposta con la richiesta di riesame, il giudice revoca
il sequestro conservativo quando ritiene la cauzione proporzionata al valore
delle cose sequestrate.
3. Il sequestro è altresì revocato dal giudice se l'imputato o
il responsabile civile offre, in qualunque stato e grado del processo di merito,
cauzione idonea.
Art.
320 Esecuzione sui beni sequestrati
1. Il sequestro conservativo si converte in pignoramento quando diventa irrevocabile
la sentenza di condanna al pagamento di una pena pecuniaria ovvero quando diventa
esecutiva la sentenza che condanna l'imputato e il responsabile civile al risarcimento
del danno in favore della parte civile. La conversione non estingue il privilegio
previsto dall'art. 316 comma 4.
2. Salva l'azione per ottenere con le forme ordinarie il pagamento delle somme
che rimangono ancora dovute, l'esecuzione forzata sui beni sequestrati ha luogo
nelle forme prescritte dal codice di procedura civile. Sul prezzo ricavato dalla
vendita dei beni sequestrati e sulle somme depositate a titolo di cauzione e
non devolute alla cassa delle ammende, sono pagate, nell'ordine, le somme dovute
alla parte civile a titolo di risarcimento del danno e di spese processuali,
le pene pecuniarie, le spese di procedimento e ogni altra somma dovuta all'erario
dello Stato.
Parte
prima
Libro IV
Misure cautelari
Titolo II
Misure cautelari reali
Capo II
Sequestro preventivo
Art.
321 Oggetto del sequestro preventivo
1. Quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa
pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero
agevolare la commissione di altri reati, a richiesta del pubblico ministero
il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro con
decreto motivato. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice
per le indagini preliminari.
2. Il giudice può altresì disporre il sequestro delle cose di
cui è consentita la confisca.
2 bis. Nel corso del procedimento penale relativo a delitti previsti dal capo
I del titolo II del libro secondo del codice penale il giudice dispone il sequestro
dei beni di cui è consentita la confisca.
3. Il sequestro è immediatamente revocato a richiesta del pubblico ministero
o dell'interessato quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti,
le condizioni di applicabilità previste dal comma 1. Nel corso delle
indagini preliminari provvede il pubblico ministero con decreto motivato, che
è notificato a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Se
vi è richiesta di revoca dell'interessato, il pubblico ministero, quando
ritiene che essa vada anche in parte respinta, la trasmette al giudice, cui
presenta richieste specifiche nonché gli elementi sui quali fonda le
sue valutazioni. La richiesta è trasmessa non oltre il giorno successivo
a quello del deposito nella segreteria.
3bis. Nel corso delle indagini preliminari, quando non è possibile, per
la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice, il sequestro
è disposto con decreto motivato dal pubblico ministero. Negli stessi
casi, prima dell'intervento del pubblico ministero, al sequestro procedono ufficiali
di polizia giudiziaria, i quali, nelle quarantotto ore successive, trasmettono
il verbale al pubblico ministero del luogo in cui il sequestro è stato
eseguito. Questi, se non dispone la restituzione delle cose sequestrate, richiede
al giudice la convalida e l'emissione del decreto previsto dal comma 1 entro
quarantotto ore dal sequestro, se disposto dallo stesso pubblico ministero,
o dalla ricezione del verbale, se il sequestro è stato eseguito di iniziativa
dalla polizia giudiziaria.
3 ter. Il sequestro perde efficacia se non sono osservati i termini previsti
dal comma 3 bis ovvero se il giudice non emette l'ordinanza di convalida entro
dieci giorni dalla ricezione della richiesta. Copia dell'ordinanza è
immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate.
Art.
322 Riesame del decreto di sequestro preventivo
1. Contro il decreto di sequestro emesso dal giudice l'imputato e il suo difensore,
la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto
alla loro restituzione possono proporre richiesta di riesame, anche nel merito,
a norma dell'art. 324.
2. La richiesta di riesame non sospende l'esecuzione del provvedimento.
Art.
322 bis. Appello
1. Fuori dei casi previsti dall'art. 322, il pubblico ministero, l'imputato
e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella
che avrebbe diritto alla loro restituzione, possono proporre appello contro
le ordinanze in materia di sequestro preventivo e contro il decreto di revoca
del sequestro emesso dal pubblico ministero.
1 bis. Sull'appello decide, in composizione collegiale, il tribunale del capoluogo
della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento.
2. L'appello non sospende l'esecuzione del provvedimento. Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni dell'art. 310.
Art.
323 Perdita di efficacia del sequestro preventivo
1. Con la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, ancorché
soggetta a impugnazione, il giudice ordina che le cose sequestrate siano restituite
a chi ne abbia diritto, quando non deve disporre la confisca a norma dell'art.
240 del codice penale. Il provvedimento è immediatamente esecutivo.
2. Quando esistono più esemplari identici della cosa sequestrata e questa
presenta interesse a fini di prova, il giudice, anche dopo la sentenza di proscioglimento
o di non luogo a procedere impugnata dal pubblico ministero, ordina che sia
mantenuto il sequestro di un solo esemplare e dispone la restituzione degli
altri esemplari.
3. Se è pronunciata sentenza di condanna, gli effetti del sequestro permangono
quando è stata disposta la confisca delle cose sequestrate.
4. La restituzione non è ordinata se il giudice dispone, a richiesta
del pubblico ministero o della parte civile, che sulle cose appartenenti all'imputato
o al responsabile civile sia mantenuto il sequestro a garanzia dei crediti indicati
nell'art. 316.
Parte
prima
Libro IV
Misure cautelari
Titolo II
Misure cautelari reali
Capo III
Impugnazioni
Art.
324 Procedimento di riesame
1. La richiesta di riesame è presentata, nella cancelleria del tribunale
indicato nel comma 5, entro dieci giorni dalla data di esecuzione del provvedimento
che ha disposto il sequestro o dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto
conoscenza dell'avvenuto sequestro.
2. La richiesta è presentata con le forme previste dall'art. 582. Se
la richiesta è proposta dall'imputato non detenuto né internato,
questi, ove non abbia già dichiarato o eletto domicilio o non si sia
proceduto a norma dell'art. 161 comma 2, deve indicare il domicilio presso il
quale intende ricevere l'avviso previsto dal comma 6; in mancanza, l'avviso
è notificato mediante consegna al difensore. Se la richiesta è
proposta da un'altra persona e questa abbia omesso di dichiarare il proprio
domicilio, l'avviso è notificato mediante deposito in cancelleria.
3. La cancelleria dà immediato avviso all'autorità giudiziaria
procedente che, entro il giorno successivo, trasmette al tribunale gli atti
su cui si fonda il provvedimento oggetto del riesame.
4. Con la richiesta di riesame possono essere enunciati anche i motivi. Chi
ha proposto la richiesta ha, inoltre, facoltà di enunciare nuovi motivi
davanti al giudice del riesame, facendone dare atto a verbale prima dell'inizio
della discussione.
5. Sulla richiesta di riesame decide, in composizione collegiale, il tribunale
del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il
provvedimento, nel termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti.
6. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle
forme previste dall'art. 127. Almeno tre giorni prima, l'avviso della data fissata
per l'udienza è comunicato al pubblico ministero e notificato al difensore
e a chi ha proposto la richiesta. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano
depositati in cancelleria.
7. Si applicano le disposizioni dell'art. 309 commi 9 e 10. La revoca del provvedimento
di sequestro può essere parziale e non può essere disposta nei
casi indicati nell'art. 240 comma 2 del codice penale.
8. Il giudice del riesame, nel caso di contestazione della proprietà,
rinvia la decisione della controversia al giudice civile, mantenendo nel frattempo
il sequestro.
Art.
325 Ricorso per cassazione
1. Contro le ordinanze emesse a norma degli artt. 322 bis e 324, il pubblico
ministero, l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono
state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono
proporre ricorso per cassazione per violazione di legge.
2. Entro il termine previsto dall'art. 324 comma 1, contro il decreto di sequestro
emesso dal giudice può essere proposto direttamente ricorso per cassazione.
La proposizione del ricorso rende inammissibile la richiesta di riesame.
3. Si applicano le disposizioni dell'art. 311 commi 3 e 4.
4. Il ricorso non sospende l'esecuzione della ordinanza.