(a cura di Maurizio Marchi)
Parte
seconda
Libro undicesimo
Rapporti giurisdizionali con autorità straniere
Titolo I
Disposizioni generali
Art.
696 - Prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale
1. Le estradizioni, le rogatorie internazionali, gli effetti delle sentenze
penali straniere, l' esecuzione all' estero delle sentenze penali italiane e
gli altri rapporti con le autorità straniere, relativi alla amministrazione
della giustizia in materia penale, sono disciplinati dalle norme delle convenzioni
internazionali in vigore per lo Stato e dalle norme di diritto internazionale
generale.
2. Se tali norme mancano o non dispongono diversamente, si applicano le norme
che seguono.
Parte
seconda
Libro undicesimo
Rapporti giurisdizionali con autorità straniere
Titolo II
Estradizione
Capo I
Estradizione per l' estero
Sezione I
Procedimento
Art.
697 - Estradizione e poteri del ministro di grazia e giustizia
1. La consegna a uno stato estero di una persona per l' esecuzione di una sentenza
straniera di condanna a pena detentiva o di altro provvedimento restrittivo
della libertà personale può aver luogo soltanto mediante estradizione.
2. Nel concorso di più domande di estradizione, il ministro di grazia
e giustizia ne stabilisce l' ordine di precedenza. A tal fine egli tiene conto
di tutte le circostanze del caso e in particolare della data di ricezione delle
domande, della gravità e del luogo di commissione del reato o dei reati,
della nazionalità e della residenza della persona richiesta e della possibilità
di una riestradizione dallo stato richiedente a un altro stato.
Art.
698 - Reati politici. Tutela dei diritti fondamentali della persona
1. Non può essere concessa l' estradizione per un reato politico né
quando vi è ragione di ritenere che l' imputato o il condannato verrà
sottoposto ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione,
di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di condizioni
personali o sociali ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti
o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali
della persona.
2. Se per il fatto per il quale è domandata l' estradizione è
prevista la pena di morte dalla legge dello stato estero, l' estradizione può
essere concessa solo se il medesimo stato dà assicurazioni, ritenute
sufficienti sia dall' autorità giudiziaria sia dal ministro di grazia
e giustizia, che tale pena non sarà inflitta o, se già inflitta,
non sarà eseguita(*).
(*) La Corte Costituzionale, con sentenza n. 223 del 27 giugno 1996, ha dichiarato
l'illegittimità del comma.
Art.
699 - Principio di specialità
1. La concessione dell' estradizione, l' estensione dell' estradizione già
concessa e la riestradizione sono sempre subordinate alla condizione espressa
che, per un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale l'
estradizione è stata concessa o estesa ovvero da quello per il quale
la riestradizione è stata concessa, l' estradato non venga sottoposto
a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena o misura
di sicurezza né assoggettato ad altra misura restrittiva della libertà
personale né consegnato ad altro stato.
2. La disposizione del comma 1 non si applica quando l' estradato, avendone
avuta la possibilità, non ha lasciato il territorio dello stato al quale
è stato consegnato trascorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva
liberazione ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno.
3. Il ministro può inoltre subordinare la concessione dell' estradizione
ad altre condizioni che ritiene opportune.
4. Il ministro verifica l' osservanza della condizione di specialità
e delle altre condizioni eventualmente apposte.
Art.
700 - Documenti a sostegno della domanda
1. L' estradizione è consentita soltanto sulla base di una domanda alla
quale sia allegata copia del provvedimento restrittivo della libertà
personale o della sentenza di condanna a pena detentiva che ha dato luogo alla
domanda stessa.
2. Alla domanda devono essere allegati:
a) una relazione sui fatti addebitati alla persona della quale è domandata
l' estradizione, con l' indicazione del tempo e del luogo di commissione dei
fatti stessi e della loro qualificazione giuridica;
b) il testo delle disposizioni di legge applicabili, con l' indicazione se per
il fatto per cui è domandata l' estradizione è prevista dalla
legge dello stato estero la pena di morte e, in tal caso, quali assicurazioni
lo stato richiedente fornisce che tale pena non sarà inflitta o, se già
inflitta, che non sarà eseguita;
c) i dati segnaletici e ogni altra possibile informazione atta a determinare
l' identità e la nazionalità della persona della quale è
domandata l' estradizione.
Art.
701 - Garanzia giurisdizionale
1. L' estradizione di un imputato o di un condannato all' estero non può
essere concessa senza la decisione favorevole della corte di appello.
2. Tuttavia, non si fa luogo al giudizio della corte di appello quando l' imputato
o il condannato all' estero acconsente all' estradizione richiesta. L' eventuale
consenso deve essere espresso alla presenza del difensore e di esso è
fatta menzione nel verbale.
3. La decisione favorevole della corte di appello e il consenso della persona
non rendono obbligatoria l' estradizione.
4. La competenza a decidere appartiene, nell' ordine, alla corte di appello
nel cui distretto l' imputato o il condannato ha la residenza, la dimora o il
domicilio nel momento in cui la domanda di estradizione perviene al ministro
di grazia e giustizia ovvero alla corte di appello che ha ordinato l' arresto
provvisorio previsto dall' articolo 715 o alla corte di appello il cui presidente
ha provveduto alla convalida dell' arresto previsto dall' articolo 716. Se la
competenza non può essere determinata nei modi così indicati,
è competente la corte di appello di Roma.
Art.
702 - Intervento dello stato richiedente
1. A condizione di reciprocità, lo stato richiedente ha la facoltà
di intervenire nel procedimento davanti alla corte di appello e alla corte di
cassazione facendosi rappresentare da un avvocato abilitato al patrocinio davanti
all' autorità giudiziaria italiana.
Art.
703 - Accertamenti del procuratore generale
1. Quando riceve da uno stato estero una domanda di estradizione, il ministro
di grazia e giustizia la trasmette con i documenti che vi sono allegati al procuratore
generale presso la corte di appello competente a norma dell' articolo 701 comma
4, salvo che ritenga che essa vada respinta.
2. Salvo che si sia già provveduto a norma dell' articolo 717, il procuratore
generale, ricevuta la domanda, dispone la comparizione davanti a sé dell'
interessato per provvedere alla sua identificazione e per raccogliere l' eventuale
consenso all' estradizione. L' interessato è avvisato che è assistito
da un difensore di ufficio, ma che può nominarne uno di fiducia. Il difensore
ha diritto di assistere all' atto del cui compimento gli è dato avviso
almeno ventiquattro ore prima.
3. Il procuratore generale richiede alle autorità straniere, per mezzo
del ministro di grazia e giustizia, la documentazione e le informazioni che
ritiene necessarie.
4. Il procuratore generale, entro tre mesi dalla data in cui la domanda di estradizione
gli è pervenuta, presenta alla corte di appello la requisitoria.
5. La requisitoria è depositata nella cancelleria della corte di appello,
unitamente agli atti e alle cose sequestrate. La cancelleria cura la notificazione
dell' avviso del deposito alla persona della quale è richiesta l' estradizione,
al suo difensore e all' eventuale rappresentante dello stato richiedente, i
quali, entro dieci giorni, hanno facoltà di prendere visione e di estrarre
copia della requisitoria e degli atti nonché di esaminare le cose sequestrate
e di presentare memorie.
Art.
704 - Procedimento davanti alla corte di appello
1. Scaduto il termine previsto dall' articolo 703 comma 5, il presidente della
corte fissa l' udienza per la decisione, con decreto da comunicarsi al procuratore
generale e da notificarsi alla persona della quale è richiesta l' estradizione,
al suo difensore e all' eventuale rappresentante dello stato richiedente, almeno
dieci giorni prima, a pena di nullità. Provvede inoltre a designare un
difensore di ufficio alla persona che ne sia priva. Fino a cinque giorni prima
dell' udienza possono essere presentate memorie in cancelleria.
2. La corte decide con sentenza in camera di consiglio sull' esistenza delle
condizioni per l' accoglimento della domanda di estradizione, dopo aver assunto
le informazioni e disposto gli accertamenti ritenuti necessari e dopo aver sentito
il pubblico ministero, il difensore e, se compaiono, la persona della quale
è richiesta l' estradizione e il rappresentante dello stato richiedente.
3. Quando la decisione è favorevole all' estradizione, la corte, se vi
è richiesta del ministro di grazia e giustizia, dispone la custodia cautelare
in carcere della persona da estradare che si trovi in libertà e provvede
al sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato, stabilendo
quali documenti e cose sequestrate possono essere consegnati allo stato richiedente.
4. Quando la decisione è contraria all' estradizione, la corte revoca
le misure cautelari applicate e dispone in ordine alla restituzione delle cose
sequestrate.
Art.
705 - Condizioni per la decisione
1. Quando non esiste convenzione o questa non dispone diversamente, la corte
di appello pronuncia sentenza favorevole all' estradizione se sussistono gravi
indizi di colpevolezza ovvero se esiste una sentenza irrevocabile di condanna
e se, per lo stesso fatto, nei confronti della persona della quale è
domandata l' estradizione, non è in corso procedimento penale né
è stata pronunciata sentenza irrevocabile nello stato.
2. La corte di appello pronuncia comunque sentenza contraria all' estradizione:
a) se, per il reato per il quale l' estradizione è stata domandata, la
persona è stata o sarà sottoposta a un procedimento che non assicura
il rispetto dei diritti fondamentali;
b) se la sentenza per la cui esecuzione è stata domandata l' estradizione
contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell' ordinamento giuridico
dello Stato;
c) se vi è motivo di ritenere che la persona verrà sottoposta
agli atti, alle pene o ai trattamenti indicati nell' articolo 698 comma 1.
Art.
706 - Ricorso per cassazione
1. Contro la sentenza della corte di appello può essere proposto ricorso
per cassazione, anche per il merito, dalla persona interessata, dal suo difensore,
dal procuratore generale e dal rappresentante dello stato richiedente.
2. Nel giudizio davanti alla corte di cassazione si applicano le disposizioni
dell' articolo 704.
Art.
707 - Rinnovo della domanda di estradizione
1. La sentenza contraria all' estradizione preclude la pronuncia di una successiva
sentenza favorevole a seguito di un' ulteriore domanda presentata per i medesimi
fatti dallo stesso stato, salvo che la domanda sia fondata su elementi che non
siano già stati valutati dall' autorità giudiziaria.
Art.
708 - Provvedimento di estradizione. Consegna
1. Il ministro di grazia e giustizia decide in merito all' estradizione entro
quarantacinque giorni dalla ricezione del verbale che dà atto del consenso
all' estradizione ovvero dalla notizia della scadenza del termine per l' impugnazione
o dal deposito della sentenza della corte di cassazione.
2. Scaduto tale termine senza che sia intervenuta la decisione del ministro,
la persona della quale è stata chiesta l' estradizione, se detenuta,
è posta in libertà.
3. La persona medesima è altresì posta in libertà in caso
di diniego dell' estradizione.
4. Il ministro di grazia e giustizia comunica senza indugio allo stato richiedente
la decisione e, se questa è positiva, il luogo della consegna e la data
a partire dalla quale sarà possibile procedervi, dando altresì
precise indicazioni circa le limitazioni alla libertà personale subite
dall' estradando ai fini dell' estradizione.
5. Il termine per la consegna è di quindici giorni dalla data stabilita
a norma del comma 4 e, a domanda motivata dello stato richiedente, può
essere prorogato di altri venti giorni.
6. Il provvedimento di concessione dell' estradizione perde efficacia se, nel
termine fissato, lo stato richiedente non provvede a prendere in consegna l'
estradando; in tal caso quest' ultimo viene posto in libertà.
Art.
709 - Sospensione della consegna. Consegna temporanea. Esecuzione all' estero
1. L' esecuzione dell' estradizione è sospesa se l' estradando deve essere
giudicato nel territorio dello stato o vi deve scontare una pena per reati commessi
prima o dopo quello per il quale l' estradizione è stata concessa. Tuttavia
il ministro di grazia e giustizia, sentita l' autorità giudiziaria competente
per il procedimento in corso nello Stato o per l' esecuzione della pena, può
procedere alla consegna temporanea allo stato richiedente della persona da estradare
ivi imputata, concordandone termini e modalità.
2. Il ministro può inoltre, osservate le disposizioni del capo II del
titolo IV, convenire che la pena da scontare abbia esecuzione nello stato richiedente.
Art.
710 - Estensione dell' estradizione concessa
1. In caso di nuova domanda di estradizione, presentata dopo la consegna dell'
estradato e avente a oggetto un fatto anteriore alla consegna diverso da quello
per il quale l' estradizione è già stata concessa, si osservano,
in quanto applicabili, le disposizioni del presente capo. Alla domanda devono
essere allegate le dichiarazioni della persona interessata, rese davanti a un
giudice dello stato richiedente, in ordine alla richiesta estensione dell' estradizione.
2. La corte di appello procede in assenza della persona interessata.
3. Non si fa luogo al giudizio davanti alla corte di appello se l' estradato,
con le dichiarazioni previste dal comma 1, ha consentito all' estensione richiesta.
Art.
711 - Riestradizione
1. Le disposizioni dell' articolo 710 si applicano anche nel caso in cui lo
stato al quale la persona è stata consegnata domanda il consenso alla
riestradizione della stessa persona verso un altro stato.
Art.
712 - Transito
1. Il transito attraverso il territorio dello Stato di una persona estradata
da uno ad altro stato è autorizzato, su domanda di quest' ultimo, dal
ministro di grazia e giustizia, salvo che il transito non comprometta la sovranità,
la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato.
2. Il transito non può essere autorizzato:
a) se l' estradizione è stata concessa per fatti non previsti come reati
dalla legge italiana;
b) se ricorre taluna delle ipotesi previste dall' articolo 698 comma 1 ovvero
l' ipotesi prevista dal comma 2 dello stesso articolo se lo stato richiedente
non dia assicurazione che la pena di morte non sarà inflitta o, se già
inflitta, non sarà eseguita;
c) se si tratta di un cittadino italiano e la sua estradizione allo stato che
ha richiesto il transito non potrebbe essere concessa.
3. Salvo che la persona estradata non abbia consentito al transito con dichiarazione
resa davanti all' autorità giudiziaria dello stato che ha concesso l'
estradizione, l' autorizzazione non può essere data senza la decisione
favorevole della corte di appello. A tal fine il ministro di grazia e giustizia
trasmette la domanda e i documenti allegati al procuratore generale presso la
corte di appello. La corte procede in camera di consiglio in assenza della persona
interessata, applicando le disposizioni previste dall' articolo 704 commi 1
e 2. Si applicano altresì le disposizioni previste dall' articolo 706
comma 1. La competenza a decidere appartiene in ogni caso alla corte di appello
di Roma.
4. L' autorizzazione non è richiesta quando il transito avviene per via
aerea e non è previsto lo scalo nel territorio dello Stato. Tuttavia,
se lo scalo si verifica, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
dei commi precedenti e quelle della sezione II del presente capo.
Art.
713 - Misure di sicurezza applicate all' estradato
1. Le misure di sicurezza applicate al prosciolto o al condannato nello Stato,
che successivamente venga estradato, sono eseguite quando lo stesso ritorna
per qualsiasi causa nel territorio dello Stato, previo nuovo accertamento della
pericolosità sociale.
Parte seconda
Libro undicesimo
Rapporti giurisdizionali con autorità straniere
Titolo II
Estradizione
Capo I
Estradizione per l' estero
Sezione II
Misure cautelari
Art.
714 - Misure coercitive e sequestro
1. In ogni tempo la persona della quale è domandata l' estradizione può
essere sottoposta, a richiesta del ministro di grazia e giustizia, a misure
coercitive. Parimenti, in ogni tempo, può essere disposto, a richiesta
del ministro di grazia e giustizia, il sequestro del corpo del reato e delle
cose pertinenti al reato per il quale è domandata l' estradizione.
2. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo I del libro
IV, riguardanti le misure coercitive, fatta eccezione di quelle degli articoli
273 e 280, e le disposizioni del capo III del titolo III del libro III. Nell'
applicazione delle misure coercitive si tiene conto in particolare dell' esigenza
di garantire che la persona della quale è domandata l' estradizione non
si sottragga all' eventuale consegna.
3. Le misure coercitive e il sequestro non possono comunque essere disposti
se vi sono ragioni per ritenere che non sussistono le condizioni per una sentenza
favorevole all' estradizione.
4. Le misure coercitive sono revocate se dall' inizio della loro esecuzione
è trascorso un anno senza che la corte di appello abbia pronunciato la
sentenza favorevole all' estradizione ovvero, in caso di ricorso per cassazione
contro tale sentenza, un anno e sei mesi senza che sia stato esaurito il procedimento
davanti all' autorità giudiziaria. A richiesta del procuratore generale,
detti termini possono essere prorogati, anche più volte, per un periodo
complessivamente non superiore a tre mesi, quando è necessario procedere
ad accertamenti di particolare complessità.
5. La competenza a provvedere a norma dei commi precedenti appartiene alla corte
di appello o, nel corso del procedimento davanti alla corte di cassazione, alla
corte medesima.
Art.
715 - Applicazione provvisoria di misure cautelari
1. Su domanda dello stato estero e a richiesta motivata del ministro di grazia
e giustizia, la corte di appello può disporre, in via provvisoria, una
misura coercitiva prima che la domanda di estradizione sia pervenuta.
2. La misura può essere disposta se:
a) lo stato estero ha dichiarato che nei confronti della persona è stato
emesso provvedimento restrittivo della libertà personale ovvero sentenza
di condanna a pena detentiva e che intende presentare domanda di estradizione;
b) lo stato estero ha fornito la descrizione dei fatti, la specificazione del
reato e gli elementi sufficienti per l' esatta identificazione della persona;
c) vi è pericolo di fuga.
3. La competenza a disporre la misura appartiene, nell' ordine, alla corte di
appello nel cui distretto la persona ha la residenza, la dimora o il domicilio
ovvero alla corte di appello del distretto in cui risulta che la persona si
trova. Se la competenza non può essere determinata nei modi così
indicati, è competente la corte di appello di Roma.
4. La corte di appello può altresì disporre il sequestro del corpo
del reato e delle cose pertinenti al reato.
5. Il ministro di grazia e giustizia dà immediata comunicazione allo
stato estero dell' applicazione in via provvisoria della misura coercitiva e
dell' eventuale sequestro.
6. Le misure cautelari sono revocate se entro quaranta giorni dalla predetta
comunicazione non sono pervenuti al ministero degli affari esteri o a quello
di grazia e giustizia la domanda di estradizione e i documenti previsti dall'
articolo 700.
Art.
716 - Arresto da parte della polizia giudiziaria
1. Nei casi di urgenza, la polizia giudiziaria può procedere all' arresto
della persona nei confronti della quale sia stata presentata domanda di arresto
provvisorio se ricorrono le condizioni previste dall' articolo 715 comma 2.
Essa provvede altresì al sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti
al reato.
2. L' autorità che ha proceduto all' arresto ne informa immediatamente
il ministro di grazia e giustizia e al più presto, e comunque non oltre
quarantotto ore, pone l' arrestato a disposizione del presidente della corte
di appello nel cui distretto l' arresto è avvenuto, mediante la trasmissione
del relativo verbale.
3. Quando non deve disporre la liberazione dell' arrestato, il presidente della
corte di appello, entro novantasei ore dall' arresto, lo convalida con ordinanza
disponendo l' applicazione di una misura coercitiva. Dei provvedimenti dati
informa immediatamente il ministro di grazia e giustizia.
4. La misura coercitiva è revocata se il ministro di grazia e giustizia
non ne chiede il mantenimento entro dieci giorni dalla convalida.
5. Si applicano le disposizioni dell' articolo 715 commi 5 e 6.
Art.
717 - Audizione della persona sottoposta a una misura coercitiva
1. Quando è stata applicata una misura coercitiva a norma degli articoli
714, 715 e 716, il presidente della corte di appello, al più presto e
comunque entro cinque giorni dalla esecuzione della misura ovvero dalla convalida
prevista dall' articolo 716, provvede all' identificazione della persona e ne
raccoglie l' eventuale consenso all' estradizione facendone menzione nel verbale.
2. Al fine di provvedere agli adempimenti previsti dal comma 1, il presidente
della corte di appello invita l' interessato a nominare un difensore di fiducia
designando, in difetto di tale nomina, un difensore di ufficio a norma dell'
articolo 97 comma 3. Il difensore deve essere avvisato, almeno ventiquattro
ore prima, della data fissata per i predetti adempimenti e ha diritto di assistervi.
Art.
718 - Revoca e sostituzione delle misure
1. La revoca e la sostituzione delle misure previste dagli articoli precedenti
sono disposte in camera di consiglio dalla corte di appello o, nel corso del
procedimento davanti alla corte di cassazione, dalla corte medesima.
2. La revoca è sempre disposta se il ministro di grazia e giustizia ne
fa richiesta.
Art.
719 - Impugnazione dei provvedimenti relativi alle misure cautelari
1. Copia dei provvedimenti emessi dal presidente della corte di appello o dalla
corte di appello a norma degli articoli precedenti è comunicata e notificata
[ 148 s. ], dopo la loro esecuzione, al procuratore generale presso la corte
di appello, alla persona interessata e al suo difensore, i quali possono proporre
ricorso per cassazione per violazione di legge.
Parte
seconda
Libro undicesimo
Rapporti giurisdizionali con autorità straniere
Titolo II
Estradizione
Capo II
Estradizione dall' estero
Art.
720 - Domanda di estradizione
1. Il ministro di grazia e giustizia è competente a domandare a uno stato
estero l' estradizione di un imputato o di un condannato nei cui confronti debba
essere eseguito un provvedimento restrittivo della libertà personale.
A tal fine il procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto
si procede o è stata pronunciata la sentenza di condanna ne fa richiesta
al ministro di grazia e giustizia, trasmettendogli gli atti e i documenti necessari.
2. L' estradizione può essere domandata di propria iniziativa dal ministro
di grazia e giustizia.
3. Il ministro di grazia e giustizia può decidere di non presentare la
domanda di estradizione o di differirne la presentazione dandone comunicazione
all' autorità giudiziaria richiedente.
4. Il ministro di grazia e giustizia è competente a decidere in ordine
all' accettazione delle condizioni eventualmente poste dallo stato estero per
concedere l' estradizione, purché non contrastanti con i principi fondamentali
dell' ordinamento giuridico italiano. L' autorità giudiziaria è
vincolata al rispetto delle condizioni accettate.
5. Il ministro di grazia e giustizia può disporre, al fine di estradizione,
le ricerche all' estero dell' imputato o del condannato e domandarne l' arresto
provvisorio.
Art.
721 - Principio di specialità
1. La persona estradata non può essere sottoposta a restrizione della
libertà personale in esecuzione di una pena o misura di sicurezza né
assoggettata ad altra misura restrittiva della libertà personale per
un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale l' estradizione
è stata concessa, salvo che vi sia l' espresso consenso dello Stato estero
o che l' estradato, avendone avuta la possibilità, non abbia lasciato
il territorio dello Stato trascorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva
liberazione ovvero che, dopo averlo lasciato, vi abbia fatto volontariamente
ritorno.
Art.
722 - Custodia cautelare all' estero
1. La custodia cautelare all' estero in conseguenza di una domanda di estradizione
presentata dallo Stato è computata ai soli effetti della durata complessiva
stabilita dall' articolo 303 comma 4, fermo quanto previsto dall' articolo 304
comma 4.
Parte
seconda
Libro undicesimo
Rapporti giurisdizionali con autorità straniere
Titolo III
Rogatorie internazionali
Capo I
Rogatorie dall' estero
Art.
723 - Poteri del ministro di grazia e giustizia
1. Il ministro di grazia e giustizia dispone che si dia corso alla rogatoria
di un' autorità straniera per comunicazioni, notificazioni e per attività
di acquisizione probatoria, salvo che ritenga che gli atti richiesti compromettano
la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello stato.
2. Il ministro non dà corso alla rogatoria quando risulta evidente che
gli atti richiesti sono espressamente vietati dalla legge o sono contrari ai
principi fondamentali dell' ordinamento giuridico italiano. Il ministro non
dà altresì corso alla rogatoria quando vi sono fondate ragioni
per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso,
alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni
personali o sociali possano influire negativamente sullo svolgimento o sull'
esito del processo e non risulta che l' imputato abbia liberamente espresso
il suo consenso alla rogatoria.
3. Nei casi in cui la rogatoria ha ad oggetto la citazione di un testimone,
di un perito o di un imputato davanti all' autorità giudiziaria straniera,
il ministro di grazia e giustizia non dà corso alla rogatoria quando
lo stato richiedente non offre idonea garanzia in ordine all' immunità
della persona citata.
4. Il ministro ha inoltre facoltà di non dare corso alla rogatoria quando
lo stato richiedente non dia idonee garanzie di reciprocità.
Art.
724 - Procedimento in sede giurisdizionale
1. Fuori dei casi previsti dall' articolo 726, non si può dare esecuzione
alla rogatoria dell' autorità straniera senza previa decisione favorevole
della corte di appello del luogo in cui deve procedersi agli atti richiesti.
2. Il procuratore generale, ricevuti gli atti dal ministro di grazia e giustizia,
presenta la propria requisitoria alla corte di appello.
3. Il presidente della corte fissa la data dell' udienza e ne dà comunicazione
al procuratore generale.
4. La corte dà esecuzione alla rogatoria con ordinanza.
5. L' esecuzione della rogatoria è negata:
6. a) se gli atti richiesti sono vietati dalla legge e sono contrari a principi
dell' ordinamento giuridico dello stato;
7. b) se il fatto per cui procede l' autorità straniera non è
previsto come reato dalla legge italiana e non risulta che l' imputato abbia
liberamente espresso il suo consenso alla rogatoria;
8. c) se vi sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla
razza, alla religione, al sesso, alla nazionalità, alla lingua, alle
opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali possano influire sullo
svolgimento o sull' esito del processo e non risulta che l' imputato abbia liberamente
espresso il suo consenso alla rogatoria.
5bis. L' esecuzione della rogatoria è sospesa se essa può pregiudicare
indagini o procedimenti penali in corso nello Stato.
Art.
725 - Esecuzione delle rogatorie
1. Nell' ordinare l' esecuzione della rogatoria la corte delega uno dei suoi
componenti ovvero il giudice per le indagini preliminari del luogo in cui gli
atti devono compiersi.
2. Per il compimento degli atti richiesti si applicano le norme di questo codice,
salva l' osservanza delle forme espressamente richieste dall' autorità
giudiziaria straniera che non siano contrarie ai principi dell' ordinamento
giuridico dello Stato.
Art.
726 - Citazione di testimoni a richiesta dell' autorità straniera
1. La citazione dei testimoni residenti o dimoranti nel territorio dello stato,
richiesta da una autorità giudiziaria straniera, è trasmessa al
procuratore della Repubblica del luogo in cui deve essere eseguita, il quale
provvede per la notificazione a norma dell' articolo 167.
Parte
seconda
Libro undicesimo
Rapporti giurisdizionali con autorità straniere
Titolo III
Rogatorie internazionali
Capo II
Rogatorie all' estero
Art.
727 - Trasmissione di rogatorie ad autorità straniere
1. Le rogatorie dei giudici e dei magistrati del pubblico ministero dirette,
nell' ambito delle rispettive attribuzioni, alle autorità straniere per
comunicazioni, notificazioni e per attività di acquisizione probatoria,
sono trasmesse al ministro di grazia e giustizia, il quale provvede all' inoltro
per via diplomatica.
2. Il ministro dispone con decreto, entro trenta giorni dalla ricezione della
rogatoria, che non si dia corso alla stessa, qualora ritenga che possano essere
compromessi la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato.
3. Il ministro comunica all' autorità giudiziaria richiedente la data
di ricezione della richiesta e l' avvenuto inoltro della rogatoria ovvero il
decreto previsto dal comma 2.
4. Quando la rogatoria non è stata inoltrata dal ministro entro trenta
giorni dalla ricezione e non sia stato emesso il decreto previsto dal comma
2, l' autorità giudiziaria può provvedere all' inoltro diretto
all' agente diplomatico o consolare italiano, informandone il ministro di grazia
e giustizia.
5. Nei casi urgenti, l' autorità giudiziaria trasmette la rogatoria a
norma del comma 4 dopo che copia di essa è stata ricevuta dal ministro
di grazia e giustizia. Resta salva l' applicazione della disposizione del comma
2 sino al momento della trasmissione della rogatoria, da parte dell' agente
diplomatico o consolare, all' autorità straniera.
Art.
728 - Immunità temporanea della persona citata
1. Nei casi in cui la rogatoria ha ad oggetto la citazione di un testimone,
di un perito o di un imputato davanti all' autorità giudiziaria italiana,
la persona citata, qualora compaia, non può essere sottoposta a restrizione
della libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di
sicurezza né assoggettata ad altre misure restrittive della libertà
personale per fatti anteriori alla notifica della citazione.
2. L' immunità prevista dal comma 1 cessa qualora il testimone, il perito
o l' imputato, avendone avuta la possibilità, non ha lasciato il territorio
dello Stato trascorsi quindici giorni dal momento in cui la sua presenza non
è più richiesta dall' autorità giudiziaria ovvero, avendolo
lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno.
Art.
729 - Utilizzabilità degli atti assunti per rogatoria
1. Qualora lo stato estero abbia posto condizioni alla utilizzabilità
degli atti richiesti, l' autorità giudiziaria è vincolata al rispetto
di tali condizioni.
2. Si applica la disposizione dell' articolo 191 comma 2.
Parte
seconda
Libro undicesimo
Rapporti giurisdizionali con autorità straniere
Titolo IV
Effetti delle sentenze penali straniere.
Esecuzione all' estero di sentenze penali italiane
Capo I
Effetti delle sentenze penali straniere
Art.
730 - Riconoscimento delle sentenze penali straniere per gli effetti previsti
dal codice penale
1. Il ministro di grazia e giustizia, quando riceve una sentenza penale di condanna
o di proscioglimento pronunciata all' estero nei confronti di cittadini italiani
o di stranieri o di apolidi residenti nello Stato ovvero di persone sottoposte
a procedimento penale nello Stato, trasmette senza ritardo al procuratore generale
presso la corte di appello, nel distretto della quale ha sede l' ufficio del
casellario competente ai fini dell' iscrizione, una copia della sentenza, unitamente
alla traduzione in lingua italiana, con gli atti che vi siano allegati, e con
le informazioni e la documentazione del caso. Trasmette inoltre l' eventuale
richiesta indicata nell' articolo 12 comma 2 del codice penale.
2. Il procuratore generale, se deve essere dato riconoscimento alla sentenza
straniera per gli effetti previsti dall' articolo 12 comma 1 numeri 1, 2 e 3
del codice penale, promuove il relativo procedimento con richiesta alla corte
di appello. A tale scopo, anche per mezzo del ministero di grazia e giustizia,
può chiedere alle autorità estere competenti le informazioni che
ritiene opportune.
3. La richiesta alla corte di appello contiene la specificazione degli effetti
per i quali il riconoscimento è domandato.
Art.
731 - Riconoscimento delle sentenze penali straniere a norma di accordi internazionali
1. Il ministro di grazia e giustizia, se ritiene che a norma di un accordo internazionale
deve avere esecuzione nello Stato una sentenza penale pronunciata all' estero
o comunque che a essa devono venire attribuiti altri effetti nello Stato, ne
richiede il riconoscimento. A tale scopo trasmette al procuratore generale presso
la corte di appello nel distretto della quale ha sede l' ufficio del casellario
competente ai fini della iscrizione, una copia della sentenza, unitamente alla
traduzione in lingua italiana, con gli atti che vi siano allegati, e con la
documentazione e le informazioni disponibili. Trasmette inoltre l' eventuale
domanda di esecuzione nello Stato da parte dello stato estero ovvero l' atto
con cui questo stato acconsente all' esecuzione.
1bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando si tratta dell'
esecuzione di una confisca ed il relativo provvedimento è stato adottato
dall' autorità giudiziaria straniera con atto diverso dalla sentenza
di condanna.
2. Il procuratore generale promuove il riconoscimento con richiesta alla corte
di appello. Ove ne ricorrano i presupposti, richiede che il riconoscimento sia
deliberato anche agli effetti previsti dall' articolo 12 comma 1 numeri 1, 2
e 3 del codice penale.
Art. 732 - Riconoscimento delle sentenze penali straniere per gli effetti civili 1. Chi ha interesse a far valere in giudizio le disposizioni penali di una sentenza straniera per conseguire le restituzioni o il risarcimento del danno o per altri effetti civili, può domandare il riconoscimento della sentenza alla corte di appello nel distretto della quale ha sede l' ufficio del casellario competente ai fini dell' iscrizione.
Art.
733 - Presupposti del riconoscimento
1. La sentenza straniera non può essere riconosciuta se:
a) la sentenza non è divenuta irrevocabile per le leggi dello stato in
cui è stata pronunciata;
b) la sentenza contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'
ordinamento giuridico dello Stato;
c) la sentenza non è stata pronunciata da un giudice indipendente e imparziale
ovvero l' imputato non è stato citato a comparire in giudizio davanti
all' autorità straniera ovvero non gli è stato riconosciuto il
diritto a essere interrogato in una lingua a lui comprensibile e a essere assistito
da un difensore;
d) vi sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza,
alla religione, al sesso, alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni
politiche o alle condizioni personali o sociali abbiano influito sullo svolgimento
o sull' esito del processo;
e) il fatto per il quale è stata pronunciata la sentenza non è
previsto come reato dalla legge italiana;
f) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona è stata pronunciata
nello Stato sentenza irrevocabile;
g) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona è in corso
nello Stato procedimento penale.
1bis. Salvo quanto previsto nell' articolo 735bis, la sentenza straniera non
può essere riconosciuta ai fini dell' esecuzione di una confisca se questa
ha per oggetto beni la cui confisca non sarebbe possibile secondo la legge italiana
qualora per lo stesso fatto si procedesse nello Stato.
Art.
734 - Deliberazione della corte di appello
1. La corte di appello delibera in ordine al riconoscimento, osservate le forme
previste dall' articolo 127, con sentenza, nella quale enuncia espressamente
gli effetti che ne conseguono.
2. La sentenza è soggetta a ricorso per cassazione da parte del procuratore
generale presso la corte di appello e dell' interessato.
Art.
735 - Determinazione della pena ed ordine di confisca
1. La corte di appello, quando pronuncia il riconoscimento ai fini dell' esecuzione
di una sentenza straniera, determina la pena che deve essere eseguita nello
Stato.
2. A tal fine essa converte la pena stabilita nella sentenza straniera in una
delle pene previste per lo stesso fatto dalla legge italiana. Tale pena, per
quanto possibile, deve corrispondere per natura a quella inflitta con la sentenza
straniera. La quantità della pena è determinata, tenendo eventualmente
conto dei criteri di ragguaglio previsti dalla legge italiana, sulla base di
quella fissata nella sentenza straniera; tuttavia tale quantità non può
accedere il limite massimo previsto per lo stesso fatto dalla legge italiana.
Quando la quantità della pena non è stabilita nella sentenza straniera,
la corte la determina sulla base dei criteri indicati negli articoli 133, 133bis
e 133ter del codice penale.
3. In nessun caso la pena così determinata può essere più
grave di quella stabilita nella sentenza straniera.
4. Se nello stato estero nel quale fu pronunciata la sentenza l' esecuzione
della pena è stata condizionalmente sospesa, la corte dispone inoltre,
con la sentenza di riconoscimento, la sospensione condizionale della pena a
norma del codice penale; se in detto stato il condannato è stato liberato
sotto condizione, la corte sostituisce alla misura straniera la liberazione
condizionale e il magistrato di sorveglianza, nel determinare le prescrizioni
relative alla libertà vigilata, non può aggravare il trattamento
sanzionatorio complessivo stabilito nei provvedimenti stranieri.
5. Per determinare la pena pecuniaria l' ammontare stabilito nella sentenza
straniera è convertito nel pari valore in lire italiane al cambio del
giorno in cui il riconoscimento è deliberato.
6. Quando la corte pronuncia il riconoscimento ai fini dell' esecuzione di una
confisca, questa è ordinata con la stessa sentenza di riconoscimento.
Art.
735 bis - Confisca consistente nella imposizione del pagamento di una somma
di denaro
1. Nel caso di esecuzione di un provvedimento straniero di confisca consistente
nella imposizione del pagamento di una somma di denaro corrispondente al valore
del prezzo, del prodotto o del profitto di un reato, si applicano le disposizioni
sull' esecuzione delle pene pecuniarie, ad eccezione di quella concernente il
rispetto del limite massimo di pena previsto dall' articolo 735 comma 2.
Art.
736 - Misure coercitive
1. Su richiesta del procuratore generale, la corte di appello competente per
il riconoscimento di una sentenza straniera ai fini dell' esecuzione di una
pena restrittiva della libertà personale, può disporre una misura
coercitiva nei confronti del condannato che si trovi nel territorio dello Stato.
2. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo I del libro
IV riguardanti le misure coercitive, fatta eccezione di quelle dell' articolo
273.
3. Il presidente della corte di appello, al più presto e comunque entro
cinque giorni dalla esecuzione della misura coercitiva, provvede alla identificazione
della persona. Si applica la disposizione dell' articolo 717 comma 2.
4. La misura coercitiva, disposta a norma del presente articolo, è revocata
se dall' inizio della sua esecuzione sono trascorsi sei mesi senza che la corte
di appello abbia pronunciato sentenza di riconoscimento, ovvero, in caso di
ricorso per cassazione contro tale sentenza, dieci mesi senza che sia intervenuta
sentenza irrevocabile di riconoscimento.
5. La revoca e la sostituzione della misura coercitiva sono disposte in camera
di consiglio dalla corte di appello.
6. Copia dei provvedimenti emessi dalla corte è comunicata e notificata,
dopo la loro esecuzione, al procuratore generale, alla persona interessata e
al suo difensore, i quali possono proporre ricorso per cassazione per violazione
di legge.
Art.
737 - Sequestro
1. Su richiesta del procuratore generale, la corte di appello competente per
il riconoscimento di una sentenza straniera ai fini dell' esecuzione di una
confisca può ordinare il sequestro delle cose assoggettabili a confisca.
2. Se la corte non accoglie la richiesta, contro la relativa ordinanza può
essere proposto ricorso per cassazione da parte del procuratore generale. Contro
l' ordinanza che dispone il sequestro può essere proposto ricorso per
cassazione per violazione di legge da parte dell' interessato. Il ricorso non
ha effetto sospensivo.
3. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni che regolano l' esecuzione
del sequestro preventivo.
Art.
737 bis - Indagini e sequestro a fini di confisca
1. Nei casi previsti da accordi internazionali, il ministro di grazia e giustizia
dispone che si dia corso alla richiesta di un' autorità straniera di
procedere ad indagini su beni che possono divenire oggetto di una successiva
richiesta di esecuzione di una confisca, ovvero di procedere al loro sequestro.
2. A tal fine il ministro di grazia e giustizia trasmette la richiesta, unitamente
agli atti allegati, al procuratore generale presso la corte d' appello competente
per il riconoscimento della sentenza straniera ai fini della successiva esecuzione
della confisca. Il procuratore generale fa richiesta alla corte d' appello,
che decide con ordinanza osservate le forme previste dall' articolo 724.
3. L' esecuzione della richiesta di indagini o sequestro è negata:
4. a) se gli atti richiesti sono contrari a principi dell' ordinamento giuridico
dello stato, o sono vietati dalla legge, ovvero se si tratta di atti che non
sarebbero consentiti qualora si procedesse nello stato per gli stessi fatti;
5. b) se vi sono ragioni per ritenere che non sussistono le condizioni per la
successiva esecuzione della confisca.
6. Per l' esecuzione di indagini si osservano le disposizioni dell' articolo
725.
7. Nei casi di richiesta di sequestro, si applicano le disposizioni dell' articolo
737, commi 2 e 3.
8. Il sequestro ordinato ai sensi di questo articolo perde efficacia e la corte
d' appello ordina la restituzione delle cose sequestrate a chi ne abbia diritto,
se, entro due anni dal momento in cui esso è stato eseguito, lo stato
estero non richiede l' esecuzione della confisca. Il termine può essere
prorogato anche più volte per un periodo massimo di due anni; sulla richiesta
decide la corte d' appello che ha ordinato il sequestro.
Art.
738 - Esecuzione conseguente al riconoscimento
1. Nei casi di riconoscimento ai fini dell' esecuzione della sentenza straniera,
le pene e la confisca conseguenti al riconoscimento sono eseguite secondo la
legge italiana. La pena espiata nello stato di condanna è computata ai
fini dell' esecuzione.
2. All' esecuzione provvede di ufficio il procuratore generale presso la corte
di appello che ha deliberato il riconoscimento. Tale corte è equiparata,
a ogni effetto, al giudice che ha pronunciato sentenza di condanna in un procedimento
penale ordinario.
Art.
739 - Divieto di estradizione e di nuovo procedimento
1. Nei casi di riconoscimento ai fini dell' esecuzione della sentenza straniera
salvo che si tratti dell' esecuzione di una confisca, il condannato non può
essere estradato né sottoposto di nuovo a procedimento penale nello Stato
per lo stesso fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il
titolo, per il grado o per le circostanze.
Art.
740 - Esecuzione della pena pecuniaria e devoluzione di cose confiscate
1. La somma ricavata dall' esecuzione della pena pecuniaria è versata
alla cassa delle ammende; è invece versata allo stato di condanna, a
sua richiesta, qualora quest' ultimo stato nelle medesime circostanze provvederebbe
al versamento a favore dello Stato italiano.
2. Le cose confiscate sono devolute allo Stato. Esse sono invece devolute, a
sua richiesta, allo stato nel quale è stata pronunciata la sentenza riconosciuta
qualora quest' ultimo stato nelle medesime circostanze provvederebbe alla devoluzione
allo Stato italiano.
Art.
741 - Procedimento relativo al riconoscimento delle disposizioni civili di sentenze
penali straniere
1. A domanda dell' interessato, nel medesimo procedimento e con la stessa sentenza
prevista dall' articolo 734 possono essere dichiarate efficaci le disposizioni
civili della sentenza penale straniera di condanna alle restituzioni o al risarcimento
del danno.
2. Negli altri casi, la domanda è proposta da chi ne ha interesse alla
corte di appello nel distretto della quale le disposizioni civili della sentenza
penale straniera dovrebbero essere fatte valere. Si osservano le disposizioni
degli articoli 733 e 734.
Parte
seconda
Libro undicesimo
Rapporti giurisdizionali con autorità straniere
Titolo IV
Effetti delle sentenze penali straniere.
Esecuzione all' estero di sentenze penali italiane
Capo II
Esecuzione all' estero di sentenze penali italiane
Art. 742 - Poteri del ministro di grazia e giustizia e presupposti dell'esecuzione
all' estero
1. Nei casi previsti da accordi internazionali o dall' articolo 709 comma 2,
il ministro di grazia e giustizia domanda l' esecuzione all' estero delle sentenze
penali ovvero vi acconsente quando essa è richiesta dallo stato estero.
2. L' esecuzione all' estero di una sentenza penale di condanna a pena restrittiva
della libertà personale può essere domandata o concessa solo se
il condannato, reso edotto delle conseguenze, ha liberamente dichiarato di acconsentirvi
e l' esecuzione nello stato estero è idonea a favorire il suo reinserimento
sociale.
3. L' esecuzione all' estero di una sentenza penale di condanna a pena restrittiva
della libertà personale è ammissibile, anche se non ricorrono
le condizioni previste dal comma 2, quando il condannato si trova nel territorio
dello stato richiesto e l' estradizione è stata negata o non è
comunque possibile.
Art.
743 - Deliberazione della corte di appello
1. La domanda di esecuzione all' estero di una sentenza di condanna a pena restrittiva
della libertà personale non è ammessa senza previa deliberazione
favorevole della corte di appello nel cui distretto fu pronunciata la condanna.
A tale scopo il ministro di grazia e giustizia trasmette gli atti al procuratore
generale affinché promuova il procedimento davanti alla corte di appello.
2. La corte delibera con sentenza, osservate le forme previste dall' articolo
127.
3. Qualora sia necessario il consenso del condannato, esso deve essere prestato
davanti all' autorità giudiziaria italiana. Se il condannato si trova
all' estero, il consenso può essere prestato davanti all' autorità
consolare italiana ovvero davanti all' autorità giudiziaria dello stato
estero.
4. La sentenza è soggetta a ricorso per cassazione da parte del procuratore
generale presso la corte di appello e dell' interessato.
Art.
744 - Limiti dell' esecuzione della condanna all' estero
1. In nessun caso il ministro di grazia e giustizia può domandare l'
esecuzione all' estero di una sentenza penale di condanna a pena restrittiva
della libertà personale se si ha motivo di ritenere che il condannato
verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza,
di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche
o di condizioni personali o sociali ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani
o degradanti.
Art.
745 - Richiesta di misure cautelari all' estero
1. Se è domandata l' esecuzione di una pena restrittiva della libertà
personale e il condannato si trova all' estero, il ministro di grazia e giustizia
ne richiede la custodia cautelare.
2. Nel domandare l' esecuzione di una confisca, il ministro ha facoltà
di richiedere il sequestro.
2bis. Il ministro ha altresì facoltà, nei casi previsti da accordi
internazionali, di richiedere lo svolgimento di indagini per l' identificazione
e la ricerca di beni che si trovano all' estero e che possono divenire oggetto
di una domanda di esecuzione di confisca, nonché di richiedere il loro
sequestro.
Art.
746 - Effetti sull' esecuzione nello Stato
1. L' esecuzione della pena nello stato è sospesa dal momento in cui
ha inizio l' esecuzione nello stato richiesto e per tutta la durata della medesima.
2. La pena non può più essere eseguita nello Stato quando, secondo
le leggi dello stato richiesto, essa è stata interamente espiata.