a cura di Maurizio Marchi
Art. 129. Sospensione della patente di guida.
1. La patente di guida è sospesa, per la durata stabilita nel provvedimento
di interdizione alla guida adottato quale sanzione amministrativa accessoria,
quando il titolare sia incorso nella violazione di una delle norme di comportamento
indicate o richiamate nel titolo V, per il periodo di tempo da ciascuna di tali
norme indicato.
2. La patente di guida è sospesa a tempo indeterminato qualora, in sede di
accertamento sanitario per la conferma di validità o per la revisione disposta ai
sensi dell'art. 128, risulti la temporanea perdita dei requisiti fisici e
psichici di cui all'art. 119. In tal caso la patente è sospesa fintanto che
l'interessato non produca la certificazione della Commissione medica locale
attestante il recupero dei prescritti requisiti psichici e fisici.
3. Nei casi previsti dal precedente comma, la patente di guida è sospesa dai
competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C. Nei restanti casi la
patente di guida è sospesa dal prefetto del luogo di residenza del titolare e
per le patenti rilasciate da uno Stato estero, dal prefetto del luogo dove è
stato commesso il fatto di cui al comma 1 e agli articoli 222 e seguenti.
Quest'ultimo segnala il provvedimento all'autorità competente dello Stato che
ha rilasciato la patente e lo annota, ove possibile, sul documento di guida.
Dei provvedimenti adottati, il prefetto dà immediata comunicazione ai
competenti uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. per il
tramite del collegamento informatico integrato già esistente tra i sistemi
informativi della direzione generale della M.C.T.C. e della Direzione generale
dell'amministrazione generale e per gli affari del personale del Ministero
dell'interno.
4. Il
provvedimento di sospensione della patente di cui al comma 2 è atto definitivo.