CODICE DELLA STRADA - GIUDICE DI PACE DI FICAROLO
CAUZIONE PER RICORSO AL GIUDICE DI PACE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA'
DECURTAZIONE PUNTI DOPPIA SOLAMENTE PER LE PATENTI CONSEGUITE DAL 2 OTTOBRE 2003
UFFICIO DEL
GIUDICE DI PACE
FICAROLO
Il Giudice di Pace Dott. Renato Nibbio, ha emesso la
seguente ORDINANZA nella causa civile iscritta in data 18.09.2003 al n°
175/O/03 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell'anno 2003 e
vertente
tra
Xxxxx Xxxx, nato xx Xxxxxxx xxxx il 08.01.1984 e residente
in Xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxx Xxxxxx Xx xx xxx, in proprio
opponente;
e
Prefetto pro-tempore di Rovigo, domiciliato per la carica
presso U.T.G. Prefettura di Rovigo,
opposto;
premette in fatto che in data 29.07.2003, alle ore 15.53 l'App.
Xxxxxxxxx Xxxxx ed il Cre Xxxxxxx Xxxxxxxxx, in servizio presso la Stazione CC
di Occhiobello, accertavano ed immediatamente contestavano con verbale serie
2002 n° xxxxxxx, in località Occhiobello (Ro) via Malcantone, che il Sig.
Xxxxx Xxxx, alla guida della autovettura Fiat Bravo targata XX XXX XX, ed
identificato a mezzo pat. categ. A-B n. Xx xxxxxx rilasciata il 21.12.02 dalla
M.C.T.C. di Rovigo, aveva violato la norma del Codice della Strada di cui
all'art. 172 comma 1 e 8 perché il <<conducente del veicolo sopra
indicato, non faceva uso delle cinture di sicurezza. Lo stesso viene portato a
conoscenza che il presente verbale decurterà dalla propria patente di guida
10 punti, in quanto ha conseguito la patente da meno di 5 anni>>.
Il Sig. Xxxxx Xxxx non risulta aver ritenuto di contestare
immediatamente la violazione, essendo per altro espressamente specificato
<<NULLA>> nello spazio riservato alle dichiarazioni del
trasgressore.
Si precisa, infine, che tra le modalità di estinzione
della violazione viene indicata - nel modello prestampato in uso - la facoltà
di adire <<entro 60 gg. dalla constatazione … al Giudice di Pace di
Ficarolo>>.
In data 18.09.2003 il Sig. Xxxxx Xxxx, con rituale deposito
in Cancelleria, proponeva opposizione avverso il verbale di accertamento n°
xxxxxxx elevato in data 29.07.2003 dalla Stazione Carabinieri del Comune di
Occhiobello (Ro) premettendo che <<tale verbale richiede il pagamento
della somma di euro 68,25 per sanzione pecuniaria; … omissis … comporta la
decurtazione di n. 10 punti della patente di guida …. omissis … la
suddetta sanzione accessoria appare ingiusta e gravatoria nella ragione della
ricorrente …>>, e sostenendo che dalla novellata disciplina del
Codice stradale <<si desume che il raddoppio dei punti per i
neopatentati si applica solo per le patenti rilasciate dopo il 01.10.2003. Il
neopatentato, ai fini del raddoppio del punteggio e della decurtazione,
diventa solo chi ha la patente da meno di tre anni>>.
Il ricorrente precisa altresì che <<ha conseguito
la patente in data 20.04.2002 (quindi prima del 01.10.2003)>> e
<<previo versamento di deposito cauzionale di una somma pari alla metà
del massimo della sanzione edittale prevista per la violazione>>
conclude per l'accoglimento della richiesta di <<sospensione dell'esecuzione>>
con <<fissazione dell'udienza di comparizione delle parti>>,
nonché della <<emanazione del decreto di annullamento del verbale n.
xxxxxxx del 29.07.2003 elevato dalla Stazione dei Carabinieri del Comune di
Occhiobello in quanto illegittimo>>, oltre alla compensazione delle
spese di lite <<nel caso il ricorso non possa essere accettato>>.
La parte ricorrente non produce alcuna documentazione
probatoria dell'asserito conseguimento della patente di guida in data
20.04.2002; ma offre, per altro, in comunicazione fotocopia della propria
patente di guida dalla quale si evince il rilascio in data 21.12.2002
(circostanza, per altro, già acclarata nel verbale di contestazione contro
cui si ricorre).
Inoltre il ricorrente provvede al contestuale deposito
giudiziario presso la Cancelleria di questo Ufficio del libretto n. xxxxxx
rilasciato dall'Ufficio postale di Ficarolo (Ro) in data 18.09.2003 quale
<<cauzione art. 204 bis legge 214/2003 verbale n° xxxxxx Carabinieri
di Occhiobello 29.07.2003>> per l'importo di euro 136,50
(centotrentasei/50).
Si osserva in diritto che per il caso di specie la sanzione
da comminare al trasgressore è prevista dal decreto-legge 27 giugno 2003,
n.151 recante <<modifiche ed integrazioni al codice della strada>>
(G.U. n. 149 del 30.06.2003) che all'art. 3 <<modifiche alle norme di
comportamento>> testualmente recita al co. 12.<<all'articolo
172 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 8 le parole:
«alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro
137,55» sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10».
Tale previsione sanzionatoria è stata
successivamente confermata nella legge di conversione; talché il testo
coordinato del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 con la legge di
conversione 1° agosto 2003, n. 214, recante: «modifiche ed integrazioni al
codice della strada» (suppl ord n. 133/l alla G.U. 12.08.2003 n. 186) nelle
note al predetto art. 3 <<modifiche alle norme di comportamento>>
testualmente recita <<il testo vigente dell'art. 172, commi 8 e 9, del
decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla legge qui
pubblicata e' il seguente: «8. chiunque non fa uso delle cinture di sicurezza
o dei sistemi di ritenuta previsti è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10. … omissis …».
Sempre in via preliminare vale evidenziare che
citato il D.L. 151/2003, all'art. 7 Disposizioni finali e transitorie, altresì,
recitava <<… omissis … co 10. La tabella allegata al decreto
legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, recante i punteggi previsti dall'articolo
126-bis del decreto legislativo 20 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, è sostituita dalla tabella allegata al presente decreto. …
omissis … Allegato TABELLA DEI PUNTEGGI PREVISTI ALL'Art. 126-BIS …
omissis … Norma violata Art. 172 Comma 8 Punti 5 … omissis … Per le
violazioni commesse entro i primi cinque anni dal rilascio della patente di
guida, i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione,
sono raddoppiati.>>
La legge di conversione, ha però introdotto - per
quanto d'interesse nel caso che ci occupa - una significativa e sostanziale
modifica alla decorrenza della previsione sanzionatoria a carico dei c.d.
“neopatentati”, come esplicitato in calce alla già richiamata
“tabella-punti”. Infatti, come si legge a pag. 24 della G.U. suppl 133/L
recante il testo della Legge 1° agosto 2003, n. 214, ed ancora nel TESTO
COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 27 giugno 2003, n. 151 con la legge di
conversione 1° agosto 2003, n. 214, recante: «Modifiche ed integrazioni al
codice della strada» (pure in suppl ord n. 133/L alla G.U. 12.08.2003 n. 186)
nelle note al predetto Allegato «TABELLA DEI PUNTEGGI PREVISTI ALL'ARTICOLO
126-bis … omissis … Norma violata Art. 172 Commi 8 e 9 Punti 5 … omissis
… Per le patenti rilasciate successivamente al 1° ottobre 2003 a soggetti
che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, i
punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono
raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal
rilascio».
Alla predetta Tabella – unico riferimento al
raddoppio delle detrazioni di punteggio per i neopatentati - fa espresso
rimando l'art. 126-bis (Patente a punti) del D.Lgs 285/92 <<- 1.
All'atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti
punti. Tale punteggio, annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla
guida di cui agli articoli 225 e 226, subisce decurtazioni, nella misura
indicata nella tabella allegata, a seguito della comunicazione all'anagrafe di
cui sopra della violazione di una delle norme per le quali è prevista la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ovvero di
una tra le norme di comportamento di cui al titolo V, indicate nella tabella
medesima. L'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve
risultare dal verbale di contestazione. … omissis … >>
Risolve ulteriormente in senso chiarificatore la
Circolare n. 300/A/1/44248/109/16/1 del 12 agosto 2003 Disposizioni per
l'applicazione della disciplina della patente a punti con la quale il
Ministero DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA al punto
<<2. Violazioni che determinano la decurtazione del punteggio>>
chiarisce … omissis … 2.3. Raddoppio per neopatentati. La violazione
comporta la decurtazione di punteggio in misura doppia rispetto a quella
prevista nella tabella allegata all'art. 126-bis CdS, quando è commessa da
neopatentati, cioè se è commessa entro i primi 3 anni dal rilascio della
patente. Questa disposizione, tuttavia, riguarda solo le patenti di guida
rilasciate dopo il 1 ottobre 2003 ed a condizione che il titolare non sia già
in possesso di patente di categoria B o superiore prima di tale data.
…omissis >>
La disposizione volta a decurtare il punteggio in
misura doppia per i neopatentati non potrebbe, pertanto, ragionevolmente che
entrare in vigore - a seguito delle intervenute modifiche in sede di
conversione del D.L. 151/03 - solo dal prossimo 1° ottobre ed esclusivamente
per le patenti rilasciate dopo tale data, e per di più a carico di chi non
era già in possesso di patente di guida di altra categoria.
Vale altresì ricordare che a seguito delle
modificazioni ed integrazioni apportate in sede di conversione del D.L.
151/2003 dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, recante: «Modifiche ed
integrazioni al codice della strada» (suppl ord n. 133/L alla G.U. 12.08.2003
n. 186) con <<l'Art. 4. Modifiche alle norme inerenti gli illeciti
amministrativi e relative sanzioni. Dopo l'articolo 204 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' inserito il
seguente: «Art. 204-bis (Ricorso al giudice di pace). - 1. Alternativamente
alla proposizione del ricorso di cui all'articolo 203, il trasgressore o gli
altri soggetti indicati nell'articolo 196, qualora non sia stato effettuato il
pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre
ricorso al giudice di pace competente per il territorio del luogo in cui e'
stata commessa la violazione, nel termine di sessanta giorni dalla data di
contestazione o di notificazione. 2.… omissis … 3. All'atto del deposito
del ricorso, il ricorrente deve versare presso la cancelleria del giudice di
pace, a pena di inammissibilità del ricorso, una somma pari alla metà del
massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore. Detta somma,
in caso di accoglimento del ricorso, è restituita al ricorrente. 4. Il
ricorso é, del pari, inammissibile qualora sia stato previamente presentato
il ricorso di cui all'articolo 203.>>
La previsione letterale ex co. 3 del neo-introdotto
art. 204-bis D.Lgs 285/92, parrebbe, però, in evidente contrasto con il
vigente art. 4 del R.D.L. 10.03.1910 n. 149 <<… i cancellieri non
possono ricevere dalle parti o dai loro procuratori alcuna somma in denaro per
qualsiasi titolo. Contravvenendo a questa disposizione, sono assoggettati alle
pene disciplinari stabilite dalla legge sull'ordinamento giudiziario>>.
Sul punto è intervenuto il Ministero della
Giustizia Dipartimento per gli Affari di Giustizia Direzione Generale della
Giustizia Civile, con circolare n. 53 del 13.08.2003 puntualizzando che
<<poiché, ai sensi dell'art. 4 del R.D. 10 marzo 1910 nr. 149, tutt'ora
in vigore, le cancellerie non possono in alcun modo ricevere versamenti in
denaro, è evidente che la formulazione letterale del testo ("deve
versare presso la cancelleria… una somma..") deve necessariamente
essere interpretata alla luce della vigente normativa, individuando modalità
alternative di versamento presso altri organismi abilitati a ricevere e
gestire il deposito. Considerate anche le diverse fasi conseguenti al
versamento della cauzione, previste dalla nuova formulazione dell'articolo,
questa Direzione Generale ritiene che lo strumento più idoneo per la gestione
dell'importo versato, sia il LIBRETTO DI DEPOSITO GIUDIZIARIO aperto presso
l'Ente Poste. Tale strumento, infatti, oltre ad assicurare all'utenza
uniformità da parte degli uffici, presenti sul territorio, ha il pregio della
gratuità, senza penalizzare il ricorrente relativamente agli interessi, in
quanto anche quello postale è ormai deposito fruttifero. Tale strumento è
peraltro individuato anche dall'art. 2 del citato R.D. 149/1910, ("tutti
i depositi in denaro che, secondo le disposizioni vigenti in materia civile e
penale possono farsi presso le cancellerie giudiziarie, compresi quelli per
cauzione e per spese giudiziarie, debbono essere eseguiti direttamente dalle
parti o dai loro procuratori nell'ufficio postale incaricato")>>.
Tutto ciò premesso, esaminati gli atti, questo
Giudice preliminarmente rileva come il predetto ricorso in opposizione a
sanzione amministrativa sia stato depositato in Cancelleria in data 18.09.2003
con il contestuale deposito giudiziario della somma di euro 136,50 ed a ciò,
all'esito della preliminare valutazione a lui demandata, osserva come il
ricorso venga proposto, con il deposito giudiziario della somma, appunto, di
euro 136,50 che corrisponde al doppio del minimo della sanzione edittale
prevista ed indicata nel verbale quale somma ridotta a fini estintivi (euro
68,25), ma non è pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta
dall'organo accertatore.
Infatti il deposito giudiziale cui avrebbe dovuto
provvedere il ricorrente avrebbe dovuto essere più esattamente di euro
137,55, cioè la metà di euro 275,10.
Il ricorrente non ha, pertanto, adempiuto
all'obbligo, previsto all'art. 204-bis del novellato D.Lgs 30 aprile 1992, n.
285, a pena di inammissibilità del ricorso, del versamento presso la
cancelleria del giudice di pace, di una somma pari alla metà del massimo
edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore.
Questo Giudice ritiene, però, che l'art. 204 –
bis del decreto legislativo 30/04/1992 n°285, introdotto dalla legge
01/08/2003 n°214 che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto
legge 27/06/2003 n°151 non sia conforme a Costituzione e, pertanto, in via
incidentale, rileva d'ufficio questione di legittimità costituzionale, come
segue
SULLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE
Nel caso di specie il collegamento giuridico, e non
già di mero fatto, tra la res giudicanda e la norma di legge ritenuta in
contrasto con il dettato costituzionale, è ictu oculi e fondamentale ai fini
processuali; atteso il rapporto di strumentalità necessaria fra la
risoluzione della questione e la decisione del giudizio principale.
Infatti, ove si ritenesse l'art. 204 – bis del
decreto legislativo 30/04/1992 n°285, introdotto dalla legge 01/08/2003 n°214
che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto legge 27/06/2003 n°151
conforme a Costituzione, il ricorso andrebbe dichiarato inammissibile de plano
senza previa fissazione dell'udienza di discussione e la convocazione delle
parti, ma solo con la semplice comunicazione alle stesse della decisione.
Al contrario, ove si ritenesse il predetto disposto
in contrasto con la Costituzione la suddetta opposizione potrà essere
esaminata nel merito.
Per altro è sottratto al Giudicante ogni e
qualsiasi potere di disporre il versamento, o l'integrazione (che nel caso di
specie sarebbe di un euro e cinque centesimi !), della “cauzione” ex co 3
art. 204-bis D.Lgs 285/92, dovendo egli, invece, definire il ricorso con
declaratoria di non ammissibilità già all'atto della valutazione preliminare
a lui demandata, senza dare pertanto luogo ad alcun ulteriore adempimento
processuale
SULLA NON MANIFESTA INFONDATEZZA
Violazione degli artt. 2 e 3 Cost.
La norma in questione, disponendo il versamento di
una somma pari alla metà del massimo edittale della disposizione di legge che
si ritiene violata, somma che risulta essere addirittura pari al doppio di
quella che consentirebbe di definire la pendenza mediante il pagamento in
misura ridotta, discrimina evidentemente i cittadini, consentendo solo a
quelli abbienti di ricorrere alla giurisdizione civile, ed impedendolo, di
fatto, a quelli che abbienti non sono.
Si consideri, difatti, che il cosiddetto deposito
cauzionale in questione può arrivare a toccare somme ingenti. Basti, a mero
titolo di esempio, notare che il ricorso avverso la constatazione della
violazione all'art. 179 co. 2 bis CdS, ultimo periodo, comporterebbe la
“cauzione” di euro 3.200, pari alla metà del massimo edittale di euro
6.400.
Somma, anche in questo caso, addirittura
ipoteticamente sovrabbondante rispetto alla sanzione che potrebbe essere
determinata dal libero convincimento del giudice, ove si consideri,
ulteriormente, che ex co. << 5. In caso di rigetto del ricorso, il
giudice di pace, nella determinazione dell'importo della sanzione, assegna,
con sentenza immediatamente eseguibile, all'amministrazione cui appartiene
l'organo accertatore, la somma determinata, autorizzandone il prelievo dalla
cauzione prestata dal ricorrente in caso di sua capienza; … omissis … La
eventuale somma residua è restituita al ricorrente.>>
Appare da ciò tautologico che ritenere l'art. 204
– bis del decreto legislativo 30/04/1992 n°285, introdotto dalla legge
01/08/2003 n°214 che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto
legge 27/06/2003 n°151 conforme al dettato costituzionale costringerebbe ad
affermare che la diversa posizione che il legislatore ha riservato a cittadino
e pubblica Amministrazione, oltre che a cittadino abbiente e cittadino non
abbiente, non violi alcun precetto costituzionale.
Del tutto evidente, alla luce di quanto sopra, come
il disposto che questo Giudice ritiene incostituzionale si presti a tale
censura in quanto l'art. 3 della Costituzione della Repubblica Italiana
prevede che compito della Repubblica è rimuovere, non già creare, ostacoli
di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e
l'uguaglianza dei cittadini, impediscano il pieno sviluppo della persona
umana.
Peraltro, il disposto della cui costituzionalità si
dubita lede altresì l'art. 2 Cost. che sancisce il valore assoluto della
persona umana, frustrando uno dei diritti fondamentali dell'individuo.
Violazione dell'art. 24 Cost.
La norma in questione, nell'imporre al cittadino che
voglia ricorrere in sede giurisdizionale nei confronti di un verbale di
contravvenzione al novellato Codice della Strada una cauzione, è in palese
contrasto, a parere di questo Giudice, con l'art. 24 della Costituzione.
Difatti, l'art. 24, assicura ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi
dinnanzi ad ogni giurisdizione, mentre l'art. 204 bis del nuovo CdS va in
direzione del tutto opposta. Si consideri, altresì, il fatto che prima della
“riforma” di cui si discute il ricorso al Giudice di Pace era del tutto
gratuito in siffatta materia, ed il cittadino era ammesso a stare in giudizio
da solo, non essendo obbligatoria la difesa tecnica.
Non vi è dubbio che, a seguito dell'imposizione
della cauzione che, a ben vedere altro non è che una vera e propria nuova
tassa sui ricorsi giurisdizionali, il sistema è totalmente cambiato,
ponendosi in netto contrasto con il dettato costituzionale.
Né vale l'obiezione che il ricorso al Prefetto
continua ad essere gratuito, in quanto si tratta di ricorso gerarchico, e non
di tutela giurisdizionale.
Peraltro, si è venuta a creare la paradossale
situazione per cui l'eventuale opposizione dinnanzi alla giurisdizione
ordinaria avverso l'ordinanza ingiunzione emessa dal Prefetto a seguito del
mancato pagamento della sanzione successiva al rigetto del ricorso, non
sarebbe soggetta ad alcuna cauzione !
Questo Giudicante non può, altresì, non rammentare
in primo luogo a se stesso che la Corte Costituzionale si è già pronunciata,
sia pure in materia di cautio pro expensis, con sentenza n° 67 decisa in data
23.11.1960 e depositata il 29.11.1960, ad esito di pubblica udienza,
dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 98 c.p.c., con i
parametri costituzionali ex artt. 3 e 24, poiché <<dalla combinazione
fra le norme contenute negli artt. 3 e 24 della Costituzione, si deduce che il
principio, secondo il quale tutti possono agire in giudizio per la tutela dei
propri diritti e interessi legittimi e la difesa è diritto inviolabile in
ogni stato del procedimento, deve provare applicazione per tutti,
indipendentemente da ogni differenza di condizioni personali e sociali. Con
tale principio contrasta l'art. 98 Cod. proc. civ., in quanto, prevedendo la
imposizione della cauzione a carico di chi non e' ammesso al gratuito
patrocinio e nell'ipotesi che l'eventuale condanna alle spese possa restare
ineseguita, ricollega l'applicazione dell'istituto alle condizioni economiche
dell'attore>>.
E' chiaro come il principio secondo il quale tutti
possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi
legittimi deve trovare attuazione uguale per tutti indipendentemente da ogni
differenza di condizioni personali e sociali. Ed è pacifico che l'art. 204
bis CdS ricollega l'istituto alle condizioni economiche dell'attore, e quindi
proprio a quelle condizioni soggettive e personali o sociali che l'art. 3
impone di considerare non influenti ai fini della tutela della eguaglianza
giuridica.
Ciò anche tenuto conto delle gravi conseguenze
(legate all'inibizione dell'azione in caso di mancato versamento della
cauzione) rispetto all'esercizio dei diritti che l'art. 24 proclama
inviolabili, nonché del fatto che la disparità di trattamento fondata sulle
condizioni economiche non è necessariamente eliminata dall'esclusione
dell'applicazione dell'istituto nell'ipotesi in cui l'attore sia al beneficio
dell'assistenza giudiziaria, tal beneficio essendo subordinato alla
dimostrazione dello stato di povertà.
Ma non si possono neppure ignorare le garanzie di
cui agli art. 6 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo adottata
a Roma il 04.11.1950, resa esecutiva con L 04.08.1955, n. 848 ed entrata in
vigore per l'Italia il 26.10.1955. Laddove l'art. 6 par. 1 garantisce ad ogni
persona un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti ad un
tribunale indipendente ed imparziale costituito per legge, al fine della
determinazione dei suoi diritti e doveri di carattere civile; è quello che
viene solitamente chiamato il diritto ad un equo processo. Elemento essenziale
di tale garanzia è il diritto di adire i tribunali.
Certo, tale diritto può esser oggetto di una
regolamentazione, purché questa abbia per scopo la buona amministrazione
della giustizia; l'accesso ai tribunali deve però essere effettivo, e non
reso illusorio da ostacoli di fatto o di diritto.
Ciò significa che, in determinati casi, il costo
elevato di una procedura, sia per spese giudiziali che per l'obbligo di
prestare cauzione processuale, può costituire, per delle persone non
abbienti, un ostacolo che rende concretamente illusorio il diritto di adire i
tribunali. Ritenuto però che gli Organi di Strasburgo, per valutare se vi sia
stata violazione dell'art. 6 par. 1 della Convenzione di Roma, esaminano la
procedura nel suo insieme, tale ostacolo costituisce violazione solo se non
eliminato, ad esempio, dall'istituto della assistenza giudiziaria. Anche dal
punto di vista della Convenzione quindi, determinante è il coordinamento
degli istituti della cauzione processuale e dell'assistenza giudiziaria.
La cauzione processuale imposta ad un insolvente, e
quindi ad un persona che per definizione dispone di mezzi limitati, può
costituire violazione dell'art. 6 par. 1 della Carta di Roma, almeno nel caso
in cui la procedura da questi promossa non sia temeraria. Ciò significa che,
ove sia negata l'azione e assistenza giudiziaria alla parte tenuta a prestar
cauzione per motivi diversi dalla mancanza di possibilità di successo, la
probabilità di violare la garanzia di un equo processo è estremamente
elevata.
Alla luce di queste considerazioni appare
estremamente problematica l'impossibilità per i non abbienti del diritto di
adire i tribunali garantito dall'art. 6 della Carta Europea, e di conseguenza
il definitivo ed oneroso ostacolo costituito dall'obbligo di prestare una
cauzione processuale ove si trovino in stato d'insolvenza risulta, molto
probabilmente, incompatibile con la garanzia di un equo processo.
L'art 14 della Carta di Roma pone il divieto della
discriminazione nell'esercizio dei diritti garantiti dalla Convenzione. Tale
norma non impone un trattamento assolutamente uguale per tutti, ma esige che,
nell'esercizio dei diritti garantiti dalla Convenzione, due persone di
situazione comparabile non siano oggetto di trattamento differente fondato su
criteri non oggettivi e ragionevoli; una discriminazione è quindi compatibile
con l'art. 14 Convenzione solo se persegue uno scopo legittimo e non è
sproporzionata. Ed a titolo di esempio tale articolo cita, quale tipico
criterio illegittimo a fondare una discriminazione … la ricchezza !.
Ma allora come non esser perplessi innanzi all'art
204 bis D.Lgs. 285/92 che opera una discriminazione, nel porre una condizione
al diritto di adire i tribunali, fondata de facto proprio sulla situazione
economica dell'attore ?
Pare, infine, non esiziale rammentare anche che la
Legge 18 ottobre 1977, n. 793 recante Abolizione del deposito per soccombenza
nel processo civile ha abrogato gli artt. 364, 381 e 651, c.p.c. in limine con
la pronuncia di incostituzionalità. L'assurdità della norma dell'art.
204-bis D.Lgs 285/92 è, per altro, ben evidente atteso che nessun
procedimento giurisdizionale è subordinato alla cautio iudicatum solvi. Talché
neppure nel contenzioso tributario, ove in caso di ricorso contro l'atto di
accertamento, le imposte o le maggiori imposte, unitamente ai relativi
interessi e alle sanzioni,
sono - a cura dell'Amministrazione Finanziaria - iscritte a ruolo (c.d.
“riscossione a titolo provvisorio”), è richiesto alcun deposito al
ricorrente a pena di inammissibilità. Né questa rileva, o peggio è
rilevabile de plano (come nel caso che ci occupa), nel caso l'Amministrazione
Finanziaria - accogliendo l'istanza del ricorrente - sospenda la predetta
iscrizione a ruolo.
Violazione dell'art. 41 Cost.
Il 1° co. del vigente art. 2 del Regio
decreto-legge 10 marzo 1910 n. 149 recita <<Tutti i depositi di denaro,
che secondo le disposizioni vigenti in materia civile e penale possono farsi
presso le cancellerie giudiziarie, compresi quelli per cauzione e per spese
giudiziarie, debbono essere eseguiti direttamente dalle parti o dai loro
procuratori nell'ufficio postale incaricato del servizio dei depositi
giudiziari.>>.
A prescindere da considerazioni, sulle garanzie di
libera concorrenza e mercato - che non interessano in questa sede, pur
dovendosi osservare una evidente compressione per lo meno della libertà del
ricorrente di utilizzare un istituto bancario (addirittura quello di propria
fiducia, che, parafrasando la circolare n. 53 del 13.08.2003 del Ministero
della Giustizia D.G. Giustizia Civile è certo un <<organismo abilitato
a ricevere e gestire il deposito>>, al pari della S.p.a. Poste Italiane
– non può non rilevarsi un palese contrasto innanzitutto con la libertà di
iniziativa economica, laddove viene disposto l'esclusivo utilizzo dell'Ente
Poste, attesa la privatizzazione del servizio postale con la trasformazione
dal 28.02.1998 dell'Ente pubblico economico Poste – come precedentemente
configurato, e come erroneamente denominato nella predetta circ. 53/03 del
Ministero della Giustizia – in “azienda Poste Italiane” S.p.a., come
dalla stessa pubblicizzato, con una mission di natura decisamente privatistica.
Da ciò la evidente incostituzionalità del
combinato disposto di cui agli artt. 2 e 4 del R.D.L. 149/1910, e 204-bis del
D.Lgs 285/92.
Violazione dell'art. 113 Cost.
Per quanto ut supra, l'imposizione della più volte
richiamata cauzione di cui all'art. 204 bis CdS citato, costituisce ostacolo
ovvero limitazione, almeno nei confronti dei cittadini meno abbienti, della
tutela giurisdizionale.
E ciò è in aperto e palese contrasto con il
secondo comma dell'art. 113 della Carta Costituzionale.
Si ritiene, quindi, la non manifesta infondatezza
della questione di legittimità costituzionale e la rilevanza nel procedimento
che non può essere deciso indipendentemente dalla risoluzione della predetta
questione, per la quale appare necessario adire il giudice delle leggi
P.Q.M.
il Giudice di Pace di Ficarolo, visti gli artt. 1 L.
1/1948 e 23 L. 87/1953, rileva d'ufficio e dichiara non manifestamente
infondata e rilevante ai fini del giudizio la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 204-bis del decreto legislativo 30/04/1992 n°285,
introdotto dalla legge 01/08/2003 n°214 che ha convertito in legge, con
modificazioni, il decreto legge 27/06/2003 n°151, nei sensi di cui in
motivazione, per contrasto con gli artt. 2, 3, 24, 41 e 113 della Costituzione
nella parte in cui prevede che all'atto del deposito del ricorso il ricorrente
debba versare presso la cancelleria del Giudice di Pace, a pena di
inammissibilità del ricorso stesso, una somma pari alla metà del massimo
edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore;
sospende il presente giudizio, n° 175/O/03 del
Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell'anno 2003;
sospende, conseguentemente, l'efficacia esecutiva
della sanzione irrogata al ricorrente;
ordina la immediata trasmissione degli atti alla
Corte Costituzionale;
dispone che copia della presente ordinanza, a cura
della Cancelleria, sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio
dei Ministri,
e comunicata ai Presidenti del Senato e della
Camera.
Ficarolo (Ro), 24 settembre 2003
Il Giudice di Pace
Dott. Renato Nibbio
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Ficarolo li 24 SET. 2003
IL CANCELLIERE