CODICE DELLA STRADA - CAUZIONE PER RICORSO AL GIUDICE DI PACE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' POSTA DAL GIUDICE DI PACE DI PALERMO
UFFICIO DEL
GIUDICE DI PACE
PALERMO
n. 9891/03 Reg .Gen. Aff. Civ.
Il Giudice di Pace di Palermo
dr. Francesco Catania
Con atto del 12 settembre 2003 - D.C.- proponeva personalmente ricorso a
questo Giudice avverso il verbale di accertamento - datato 7 / 9 / 2003 - con
il quale la Sezione Polizia Stradale di Palermo gli aveva contestato la
violazione di alcune norme previste dal Codice della Strada.
Documentava la sua totale indigenza, perché disoccupato; padre di una
numerosa famiglia ( 5 figli ) e con il coniuge riconosciuto “ portatore di
handicap grave,essendo totalmente cieco “.
Dichiarava, pertanto, di essere nella impossibilità di effettuare il deposito
giudiziario di cui all’art. 204 bis, per un importo pari a quasi mille euro,
anche perché spesso non ha i mezzi per comprare il pane per tutta la sua
famiglia.
La cancelleria di questo Ufficio annotava l’ omesso deposito del libretto
giudiziario, portante la cauzione dovuta, e, giusta quanto deciso dalla Corte
Costituzionale -con sentenza 19 gennaio 1993, n. 8 - rimetteva il fascicolo
alle decisioni di questo giudice.
La nuova normativa introdotta dalla legge 214/2003- in vigore dal 13 agosto
u.s. - all’ art. 204,bis, 3 comma - prevede che :
“ All’atto del deposito del ricorso, il ricorrente deve versare presso la
cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilità del ricorso, una
somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dallo
organo accertatore. Detta somma, in caso di accoglimento del ricorso,è
restituita al ricorrente “
Pertanto, questo giudice, pur avendo fissato la data per la comparizione delle
parti, preliminarmente , dovrebbe dichiarare inammissibile il ricorso “ de
quo “.
Però la disposizione sopra richiamata, comparata con le numerose pronuncie
della Corte Costituzionale, evidenzia una palese violazione degli artt. 3 e 24
della nostra Carta Costituzionale.
Una violazione che ci riporta al famoso principio del “ solve et repete “,
già cancellato dal nostro ordinamento giuridico con sentenza del Giudice
delle Leggi n. 21 del lontano anno 1961.
Invero l’ obbligo di versare anticipatamente, mediante deposito di una
cauzione, metà della sanzione prevista, contrasta con il principio di
eguaglianza perché favorisce il cittadino in grado di versare immediatamente
la cauzione ( dovere al quale è tenuto dalla disposizione citata) e penalizza
il cittadino che, come nel caso in esame , ha problemi di sopravvivenza per sé
e per la sua famiglia.
E queste considerazioni sono tali da giustificare la censura anche ex art. 24
Cost., posto che tale norma- come la Corte Costituzionale ha riconosciuto-
(con la citata sentenza n. 21 del 1961 che ha dichiarato l’
incostituzionalità del principio del solve et repete “ ) lede o limita il
diritto di agire in giudizio, diritto che è garantito a tutti allo scopo di
assicurare l’ uguaglianza di fatto dei cittadini in ordine alla possibilità
di ottenere tutela giurisdizionale.
Il fondamentale diritto alla difesa , infatti, non può essere condizionato al
pagamento di una cauzione.
Così come ha riconosciuto lo stesso Giudice delle Leggi con la sentenza n. 8
del 1993- nel punto in cui ha ritenuto che, non essendo il mancato od omesso
versamento di una imposta di bollo ostativo alla produzione in giudizio di
documenti e di difese scritte - parimenti non può essere precluso o
pregiudicato il diritto di agire in giudizio-riconosciuto dall’art. 24 Cost.-
dal deposito di una cauzione.
Né sono convincenti al riguardo le osservazioni fatte dalla Presidenza del
Consiglio- tramite l’ Avvocatura dello Stato - quando afferma che la
Costituzione non vieta di imporre prestazioni fiscali ( o cauzioni ) in
stretta e razionale correlazione con il processo, sia che configurino vere e
proprie tasse giudiziarie, sia che abbiano riguardo all’ uso di documenti
necessari alla pronuncia del giudice.
Su tali problematiche la Corte,infatti ha già espresso il proprio parere con
le sentenze n. 7 del 1999, 45 del 1963 e 157 del 1969.
D’ altro canto, nel caso in esame, il legislatore non ha previsto deroghe al
principio espresso nella norma, così come previsto dall’art. 66,comma 1 del
D.P.R. n.131 del 1986.
Nella norma sopra citata,infatti, così come ha evidenziato la Corte
Costituzionale -con sentenza del 6 dicembre 2002, n. 522- il legislatore ha
“ consentito in alcuni casi di evitare il pagamento dell’ imposta di
registro”, come nell’ ipotesi, prevista dall’art. 59,comma 1, del D.P.R.
- di registrazione a debito delle sentenze emesse nei confronti di soggetti
ammessi al gratuito patrocinio.
In questi casi, il legislatore, nell’esercizio della sua discrezionalità,
ha individuato delle specie di interesse nelle quali l’ interesse alla
riscossione ( o delle cauzioni ) non può prevalere di fronte a situazioni
particolari, in cui,rispettivamente, la situazione di indigenza del soggetto
sia tale per cui il pagamento del tributo ( o della cauzione ) si rivelerebbe
un ostacolo insormontabile all’esercizio dell’azione, finalizzato a
contrastare una presunta illegittima azione sanzionatoria.
Altre deroghe, “ però al solo rilascio di copia autentica della sentenza
previo pagamento dell’ imposta “ sono contenute, inoltre, nello stesso
art. 2 dell’art. 66.
“ Al di fuori dei casi previsti, l’ interesse alla riscossione, dovrebbe,
invece, prevalere, e del resto, non potrebbe ammettersi che la Corte possa
introdurne altri.
La lesione dell’ art. 3 Cost., sotto il profilo della disparità di
trattamento - ha sancito ancora il Giudice delle Leggi - sentenza n.522/2002 -
sarebbe insussistente, essendosene il legislatore fatto carico con la
disciplina del gratuito patrocinio “.
Ma nel caso in esame detta disciplina è manifestamente non applicabile perché
non prevista dal legislatore e, pertanto, il principio della disparità di
trattamento diventa di solare evidenza.
L’ onere di versare la cauzione prevista dall’art. 204 bis del nuovo
C.d.S. resta estraneo al giudizio in se stesso, poiché, al massimo, l’
unico onere fiscale razionalmente collegato al giudizio da promuovere sarebbe
quello relativo al pagamento del c.d. contributo unificato per le spese degli
atti giudiziari, di cui all’art. 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 .
La “ cauzione “ per accedere ad un servizio primario,come quello della
giustizia, non è nei principi della nostra Costituzione.
La norma che la prevede, infatti, viola, a giudizio di questo rimettente,
l’art. 3 della nostra Carta Fondamentale per disparità di trattamento fra
cittadino in grado di pagare immediatamente la cauzione dovuta per ottenere
una decisione giurisdizionale e quello privo dei mezzi necessari per tale
pagamento ( al quale, invece, l’ onere di versare somme eventualmente
ingenti,come nel caso in esame, rende la proposizione del ricorso “
inammissibile “
La stessa disposizione viola altresì l’art. 24 della Costituzione, in
quanto il diritto di agire in giudizio non può essere condizionato al
pagamento di una “ cauzione “.
Ed il Giudice delle Leggi ha più volte affermato -( vedi sentenze n.522/2002
- n. 45/93 - n. 80/66 - ecc. ) che occorre distinguere fra “ oneri “ che
siano razionalmente collegati alla pretesa dedotta in giudizio allo scopo di
assicurare al processo uno svolgimento meglio conforme alla sua funzione “
da ritenersi consentiti, e “ oneri “ che invece tendano “ alla
soddisfazione di interessi del tutto estranei alle finalità predette, e,
conducendo al risultato di prcludere o ostacolare gravemente l’ esperimento
della tutela giurisdizionale , incorrono nella sanzione della
incostituzionalità.
Ed ha altresì più volte deciso che “ condizionare l’esercizio del
diritto del cittadino alla tutela giurisdizionale, all’adempimento del suo
dovere di contribuente non contrasta con la Costituzione, salvo il caso
dell’azione giudiziaria diretta a contestare la legittimità del tributo ( o
della sanzione) (seentenze n. 157 del 1969 e n. 111 del 1971 )
Ora considerando questo tipo di bilanciamento fra i due interessi alla luce
del principio secondo cui la garanzia della tutela giurisdizionale posta dallo
art.24 Cost.,comprende anche la fase impositiva e quello di cui alla
disposizione di cui all’art. 204 bis del C.d.S., appare evidente come la
scelta compiuta con la norma impugnata sia irragionevole e si risolva anche in
lesione dell’ art. 24 della Costiuzione.
P.Q.M.
Visti gli artt. 134 Cost. e 23 Legge 11 marzo 1953,n.87 ;
solleva d’ ufficio questione di legittimità costituzionale, in relazione
agli artt. 3 e 24 della Costituzione , dell’art. 204 bis, 3 comma della
legge 214/2003, nella parte in cui impone l’obbligo di versare in
cancelleria , a pena di inammissibilità, una somma pari alla metà del
massimo edittale della sanzione inflitta dall’ organo accertatore .
Sospende il giudizio e dispone l’ immediata trasmissione degli atti alla
Corte Costituzionale.
Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti in causa
ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e di darne comunicazione ai
Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.
Così deciso in Palermo, oggi 22 settembre 2003
Il Giudice di Pace
(dr. Francesco Catania)