I conducenti dei calessi debbono utilizzare i "giubbotti" rifrangenti?
Giubbotti e bretelle rifrangenti: tutto chiaro? Chissa!

Non è un "pesce d'aprile"; il primo aprile 2004 entra veramente in vigore la normativa che prevede alcuni obblighi per i conducenti e passeggeri della maggior parte dei veicoli circolanti sulle nostre strade.
Stiamo parlando del già battezzato "giubbotto o giubbino", che tecnicamente parlando (lo dice l'articolo 162 cds) prende il nome di "giubbotto o bretelle riflettenti ad alta visibilità".
Le caratteristiche tecniche sono state previste con un decreto ministeriale del 30 dicembre 2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 gennaio 2004. Originariamente era previsto che l'obbligo entrasse in vigore con decorrenza 1 gennaio 2004, ma il decreto che ne doveva stabilire le caratteristiche, recependo alcune disposizioni europee, non aveva avuto il via libera "comunitario" in quanto era stato stabilito che il colore potesse essere solamente giallo. Le disposizioni vigenti prevedono invece che possa essere di colore giallo, arancio o rosso.
Alcune considerazioni sono d'obbligo: una regola nata per sopperire alla mancanza di buon senso dell'automobilista - in fondo si legifera per obbligare gli utenti della strada a preoccuparsi della loro incolumità - rischia di divenire la barzelletta della primavera/estate 2004 (tanto per parlare con termini da catalogo).
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non ha contribuito a fare chiarezza, anzi!
Se nell'articolo 162 (quello che ne prevede l'uso) non si fa alcuna distinzione fra veicoli immatricolati in Italia o all'estero, nel decreto - o meglio solamente nel titolo - si legge … (omissis)… dei veicoli, immatricolati in Italia… (omissis).
Un errore o una precisa volontà? Più probabile un errore, tenuto conto delle seguenti considerazioni:
· Le parole "immatricolati in Italia" compaiono solo nel titolo e non nel testo del decreto
· Le norme di comportamento (e l'articolo 162 rientra fra queste) debbono essere rispettate da tutti gli utenti della strada senza tenere conto della nazionalità
· La dizione "immatricolati in Italia" è anacronistica, non potendo stabilire una norma di comportamento valida solo per "l'Italia" che escluda gli altri appartenenti all'Unione Europea
In ogni caso - ancora una volta - sarà la prassi e la giurisprudenza a dipanare la matassa.
Ma vediamo quali sono le caratteristiche, cioè cosa deve fare un utente della strada per essere in regola con la legge.
Semplicemente accertarsi che il "giubbino" o le "bretelle" siano conformi alla normativa comunitaria, cioè che abbiano la classica sigla "CE" e l'indicazione del produttore. Non si chiede altro. Sarà poi il produttore, se richiesto, a dover dimostrare la conformità del prodotto alle caratteristiche richieste. E' consigliabile vi sia anche la dicitura "EN 471/94". Consigliabile ma non obbligatorio. Si tratta in sostanza di una raccomandazione, non vincolante, fatta al produttore, una sorta di maggior garanzia data all'acquirente.
Chi ha l'obbligo di averli a bordo? NESSUNO. Proprio così! L'obbligo è dell'USO in determinate condizioni, ma non della dotazione a bordo.
Chi ha obbligo di utilizzarli in determinate condizioni?
L'articolo 162 del codice della strada si occupa della visibilità e sicurezza di certi utenti della strada in due commi.
Il 4 bis: si prevede che "durante le operazioni di presegnalazione con il segnale mobile di pericolo (triangolo) devono essere utilizzati dispositivi retroriflettenti di protezione individuale per rendere visibile il soggetto che opera"
Il 4 ter: a decorrere dal 1° gennaio 2004, per scendere dal veicolo ed operare su strada (per esempio per un guasto del mezzo) devono essere utilizzati i dispositivi denominati giubbotti e bretelle retroriflettenti ad alta visibilità
In pratica già del 13 agosto scorso (2003) chi opera sulla strada per il segnalamento del veicolo in condizioni di scarsa visibilità deve indossare qualche cosa di retroriflettente, ma in questo caso l'obbligo non è solamente a carico del conducente, ma di chiunque opera (fosse anche il contadino accorso in piena notte per aiutare l'automobilista restano in panne in aperta campagna)
Dal primo aprile 2004 - invece - il conducente di certi veicoli, in condizioni di scarsa visibilità (in pratica tutte quelle volte in cui serve il "triangolo" - i casi ce li hanno insegnati a scuola guida) può scendere dal veicolo solamente dopo aver indossato il dispositivo (giubbotto o bretelle). Detto questo la prima eventuale domanda trova già risposta. Dove si può conservare il dispositivo? Dove uno lo ritiene più opportuno, ma se si trova nel baule sotto la spesa fatta al supermercato, difficilmente sarà possibile indossarlo prima di scendere!
Detto questo vediamo quali sono i veicoli che sono interessati da queste prescrizioni, non dimenticando quanto già detto, cioè che non vi è un obbligo di "dotazione a bordo", ma di uso in determinate condizioni e con determinati veicoli.
Bene. L'articolo da prendere come riferimento è sempre il 162, ed in particolare il primo comma. Vi si legge che sono da prendere in considerazione tutti i veicoli esclusi velocipedi, ciclomotori a due ruote (quindi le minicar con "targhino da ciclomotore" non sembrano escluse dall'obbligo) e sono pure da escludere i motocicli. Attenzione però! Se "motocicli", non motoveicoli. I motocicli - secondo l'articolo 53 del codice della strada sono un tipo di "motoveicolo". A titolo di esempio sono "motoveicoli" ma non "motocicli" i motocarri, i tricicli, i quadricicli, ecc.
Riassumendo molto, gli obblighi previsti dai commi 4 bis e 4 ter scattano quando il veicolo (esclusi i velocipedi, i ciclomotori a due ed i motocicli) si trovano in una delle condizioni che fanno scattare la necessità di posizionare il cosiddetto "triangolo".
Curioso il fatto che il 162 preveda (con le esclusioni sopra ricordate) l'obbligo per tutti i veicoli indipendentemente dalla classificazione e dal tipo di "forza motrice" di posizionare il "segnale mobile di pericolo di forma triangolare", che però l'articolo 72 comma 2 lettera B fa obbligo di avere a bordo solamente agli autoveicoli. Come dire, vi sarebbe obbligo di posizionarlo anche per i veicoli che non hanno obbligo di averlo a bordo: macchine agricole, macchine operatrici, rimorchi, veicoli a trazione animale!?!, ecc.
Un consiglio per gli utenti della strada: è una norma, pur pasticciata, pensata per quando "il feroce automobilista" diventa "un inerme pedone" (per ricordare un indimenticabile film con Alberto Sordi). Nel dubbio, utilizziamolo!