(a cura di Maurizio Marchi)

GIUBBOTTI RIFRANGENTI... RIFLETTENTI... BRETELLE... COSA E QUANDO SERVE?

 

Dispositivi retroriflettenti generici (in vigore dal 13 agosto 2003)

Art. 162 cds: i veicoli, fuori dai centri abitati con esclusione di velocipedi, ciclomotori a due ruote e motocicli, che per qualsiasi motivo siano fermi sulla carreggiata, di notte quando manchino o siano inefficienti le luci posteriori di posizione o di emergenza e, in ogni caso, anche di giorno, quando non possono essere scorti a sufficiente distanza da coloro che sopraggiungono da tergo, devono essere presegnalati con il segnale mobile di pericolo, di cui i veicoli devono essere dotati.

q            In questi casi, durante le operazioni di presegnalazione con il segnale mobile di pericolo (triangolo) devono essere utilizzati dispositivi retroriflettenti di protezione individuale per rendere visibile il soggetto che opera

q            con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le caratteristiche tecniche e le modalità di approvazione di tali dispositivi. Nelle more dell’emanazione di detto provvedimento è discutibile se debbano essere già utilizzati dispositivi diversi

 

Giubbotto e bretelle rifrangenti (in vigore dal 1° aprile 2004)

Questo dispositivo dovrà essere utilizzato da chi scende dal veicolo e circola sulle strade nei seguenti casi previsti dall’art. 162 del cds: 

I veicoli, fuori dai centri abitati con esclusione di velocipedi, ciclomotori a due ruote e motocicli, che per qualsiasi motivo siano fermi sulla carreggiata, di notte quando manchino o siano inefficienti le luci posteriori di posizione o di emergenza e, in ogni caso, anche di giorno, quando non possono essere scorti a sufficiente distanza da coloro che sopraggiungono da tergo, devono essere presegnalati con il segnale mobile di pericolo, di cui i veicoli devono essere dotati.

q            In questi casi, a decorrere dal 1° gennaio 2004, per scendere dal veicolo ed operare su strada (per esempio per un guasto del mezzo) devono essere utilizzati i dispositivi denominati giubbotti e bratelle

q            con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite, entro il 31 ottobre 2003, le caratteristiche tecniche e le modalità di approvazione di tali dispositivi

 

Anche se è consigliabile - per motivi di sicurezza e per ogni evenienza -tenere a bordo dispositivi rifrangenti e/o luminosi, non vi è pertanto alcun obbligo di acquistare un dispositivo per ogni passeggero, in quanto il dispositivo deve essere obbligatoriamente utilizzato solamente da chi procede alle operazioni di posizionamento del “triangolo”

 

Come scegliere fra i dispositivi retroriflettenti di protezione individuale in commercio?

I dispositivi dovranno essere conformi ai decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ne deve stabilire le caratteristiche e che dovranno  essere emessi, il primo senza termine mentre il secondo (giubboti e bratelle) entro il 31 ottobre 2003.

Da quando decorre l’obbligo?

A decorrere dal 13 agosto 2003 - durante le operazioni di presegnalazione con il segnale mobile di pericolo, fuori dal centro abitato è fatto divieto al conducente di non utilizzare dispositivi retroriflettenti (non sono più sufficienti i dispositivi luminosi, come invece previsto nella formulazione originaria del decreto legge).

 

A decorrere dal 1º aprile 2004 - durante le operazioni di presegnalazione con il segnale mobile di pericolo, fuori dal centro abitato è fatto divieto al conducente di scendere dal veicolo e circolare sulla strada senza avere indossato giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità.