GIUBBOTTI RIFRANGENTI... RIFLETTENTI... BRETELLE... COSA E QUANDO SERVE?
Dispositivi
retroriflettenti generici (in vigore dal 13 agosto 2003)
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Art.
162 cds: i veicoli, fuori dai centri abitati con esclusione di velocipedi,
ciclomotori a due ruote e motocicli, che per qualsiasi motivo siano fermi
sulla carreggiata, di notte quando manchino o siano inefficienti le luci
posteriori di posizione o di emergenza e, in ogni caso, anche di giorno,
quando non possono essere scorti a sufficiente distanza da coloro che
sopraggiungono da tergo, devono essere presegnalati con il segnale mobile
di pericolo, di cui i veicoli devono essere dotati. q
In questi casi, durante le
operazioni di presegnalazione con il segnale mobile di pericolo
(triangolo) devono essere utilizzati dispositivi retroriflettenti di
protezione individuale per rendere visibile il soggetto che opera q
con decreto del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le caratteristiche
tecniche e le modalità di approvazione di tali dispositivi. Nelle more
dell’emanazione di detto provvedimento è discutibile se debbano essere
già utilizzati dispositivi diversi |
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Giubbotto
e bretelle rifrangenti (in vigore dal 1° aprile 2004) |
Questo
dispositivo dovrà essere utilizzato da chi scende dal veicolo e
circola sulle strade nei seguenti casi previsti dall’art. 162 del
cds: I
veicoli, fuori dai centri abitati con esclusione di velocipedi,
ciclomotori a due ruote e motocicli, che per qualsiasi motivo siano fermi
sulla carreggiata, di notte quando manchino o siano inefficienti le luci
posteriori di posizione o di emergenza e, in ogni caso, anche di giorno,
quando non possono essere scorti a sufficiente distanza da coloro che
sopraggiungono da tergo, devono essere presegnalati con il segnale mobile
di pericolo, di cui i veicoli devono essere dotati. q
In questi casi, a decorrere
dal 1° gennaio 2004, per scendere dal veicolo ed operare su strada (per
esempio per un guasto del mezzo) devono essere utilizzati i dispositivi
denominati giubbotti e bratelle q
con decreto del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite, entro il 31 ottobre
2003, le caratteristiche tecniche e le modalità di approvazione di tali
dispositivi Anche se è
consigliabile - per motivi di sicurezza e per ogni evenienza -tenere a
bordo dispositivi rifrangenti e/o luminosi, non vi è pertanto alcun
obbligo di acquistare un dispositivo per ogni passeggero, in quanto il
dispositivo deve essere obbligatoriamente utilizzato solamente da chi
procede alle operazioni di posizionamento del “triangolo” |
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Come
scegliere fra i dispositivi retroriflettenti di protezione individuale in
commercio? |
I
dispositivi dovranno essere conformi ai decreti del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti che ne deve stabilire le caratteristiche e
che dovranno essere emessi,
il primo senza termine mentre il secondo (giubboti e bratelle) entro il
31 ottobre 2003. |
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Da
quando decorre l’obbligo? |
A
decorrere dal 13 agosto 2003
- durante le operazioni di presegnalazione con il segnale mobile di
pericolo, fuori dal centro abitato è fatto divieto al conducente di non
utilizzare dispositivi retroriflettenti (non sono più sufficienti i
dispositivi luminosi, come invece previsto nella formulazione originaria
del decreto legge). A
decorrere dal 1º aprile 2004
- durante le operazioni di presegnalazione con il segnale mobile di
pericolo, fuori dal centro abitato è fatto divieto al conducente di
scendere dal veicolo e circolare sulla strada senza avere indossato
giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità. |