Minore che con
ciclomotore trasporta passeggero. Quale sanzione?
Lo
ha chiarito il Ministero Interno con l’allegato alle circolari
n.300/A/1/44249/101/3/3/8 e n.300/A/1/44248/109/16/1 del 12 agosto 2003, dove si
precisa che
Fino al 1.7.2004:
a)
il
maggiorenne che circola con un ciclomotore trasportando un passeggero è punito
con le sanzioni dell’art.170 CDS (che sono state inasprite);
b)
il
minorenne che circola trasportando un passeggero, è punito con le sanzioni
dell’art. 115 (che prevede la sanzione pecuniaria ed il fermo del veicolo) e
dell’170 (che prevede una sanzione pecuniaria ed il fermo) del CDS
Dal 1 luglio 2004:
a)
l’art.115
CDS che prevede la sanzione per il conducente minorenne che utilizzando un
ciclomotore idoneo al trasporto effettua il trasporto di un passeggero: oltre al
fermo amministrativo (di durata più lunga), si applica la sanzione pecuniaria
(prima non prevista) di più elevato ammontare; nei confronti del genitore,
inoltre, si procede per incauto affidamento (con separato verbale) ai sensi
dell’art. 115 CDS
b)
l’art.170
CDS che prevede la sanzione per il conducente, minorenne o maggiorenne, che
effettui il trasporto di un passeggero con veicolo non idoneo