(a cura di Maurizio Marchi)

 

PATENTE DI SERVIZIO

 vista l’attualità del problema si ripropone il decreto ministeriale con i programmi per il conseguimento del titolo abilitativo

 
DECRETO MINISTERIALE
26 agosto 1994, n. 577
(G.U. n. 244 del 18.10.1994)
 
 
Regolamento recante norme sui programmi di insegnamento teorico e pratico per il conseguimento della patente speciale di servizio per il personale che esplica servizio di polizia stradale.
 
IL MINISTRO DELL'INTERNO
 
        Visto l'art. 139 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada, concernente le patenti di servizio per il personale che esplica servizio di polizia stradale;
        Visto l'art. 341 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che al comma 2 dispone che i programmi di insegnamento per il rilascio delle patenti di servizio vengono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno sentito il Ministro dei trasporti;
        Ritenuto di dover conformare i programmi di insegnamento e addestramento per il conseguimento della patente di servizio a quelli in uso presso il centro addestramento polizia stradale;
        Visto l'art. 17, comma terzo, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e la relativa comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri effettuata con nota del 24 marzo 1994;
        Sentito il Ministro dei trasporti e della navigazione;
        Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 4 luglio 1994;
 
Adotta
il seguente regolamento:
 
Art. 1
        I programmi di insegnamento e di addestramento per il conseguimento della patente di servizio indicata dall'art. 139 (1) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono quelli in uso presso il centro addestramento polizia stradale riportati nelle tabelle A e B allegate al presente decreto.
        Essi sono formulati con riguardo alla conduzione di motoveicoli e di autoveicoli di servizio.
 
Art. 2
        Le prove di esame per il conferimento della patente di servizio si articolano in una prova teorica consistente in un accertamento delle cognizioni relative alle materie di programma previste dall'art. 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, integrato da un colloquio sulle specifiche materie di insegnamento teorico di cui all'art. 1, ed in una prova pratica consistente nelle verifiche di abilità di cui alla tabella B.
 
Art. 3
        Non può partecipare ai corsi e non può sostenere l'esame chi non ha i requisiti psico-fisici indicati dall'art. 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fermi restando, per il personale delle Forze di polizia, gli specifici requisiti psico-fisici richiesti dai rispettivi ordinamenti.
 
Art. 4
        Le patenti di guida di primo grado, certificati 1 e 2/ B, rilasciate dal centro addestramento polizia stradale di Cesena, equivalgono a tutti gli effetti alle patenti di servizio indicate dal presente decreto.
        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 
Roma, 26 agosto 1994