DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione Generale della Motorizzazione e della Sicurezza del Trasporto Terrestre
Via Giuseppe Caraci, 36-00157 ROMA
Prot n. MOT3/2798/M350
Roma, 24 giugno 2004
Uffici provinciali del Dipartimento dea trasporti terrestri
LORO SEDI
Provincia autonoma di Trento
Servizio comunicazioni e trasponi
Motorizzazione civile Lungadige S.
Nicolo, 14 Trento
e, p.c,
CONFEDERTAAI
Via Laurentina, 569
Roma
UNASCA Piazza
Marconi, 25 Roma
Oggetto: Esami per il conseguimento dei certificati di abilitazione alla
guida dei ciclomotori.
Integrazione alla circolare prot MOT3/4985/M310 del 16 dicembre 2003.
In relazione alle richieste di chiarimento pervenute, con riferimento
alla circolare indicata in
oggetto, si precisa che, in caso di esito negativo della prova d'esame per il
conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori, un
candidato può ripetere più prove senza limitazioni, entro un anno dalla fine
del corso, sia presso l'istituto scolastico o l'autoscuola dove ha frequentato
il corso, sia presso altro istituto scolastico o autoscuola, sia presso un
Ufficio provinciale del Dipartimento per i trasporti terrestri,
Inoltre, al fine di favorire l'accesso all'esame al maggior numero possibile
di candidati, è
consentito, in via eccezionale, a coloro che hanno frequentato il corso presso
un istituto scolastico ma che non hanno potuto svolgere l'esame presso detta
struttura, di sostenere l'esame direttamente presso un'autoscuola ovvero
presso un Ufficio provinciale del Dipartimento per i trasporti terrestri,
previa presentazione della domanda e dei relativi versamenti., nonché della
documentazione che attesti la frequenza del corso.
Si conferma, altresì, che ai candidati respinti, conformemente a quanto previsto al paragrafo 4 della circolare indicata in oggetto, deve essere restituita solo l'attestazione di versamento di cui al punto 4 dd D.M 20 agosto 1992, in quanto il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori non viene loro rilasciato. Ai candidati assenti, invece, è consentito richiedere una, nuova seduta d'esame sulla base della domanda e dei versamenti già presentati.
Infine, si fa presente che gli esami degli allievi delle autoscuole possono svolgersi durante una ordinaria seduta d'esame per il conseguimento delle patenti di guida, a condizione che la seduta sia complessivamente non inferiore a tre ore, che i turni dei candidati al conseguimento della patente di guida e dei candidati al conseguimento de] certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori siano distinti, che i candidati al conseguimento della patente di guida siano non meno di ventiquattro e che sia rispettato il limite di dodici candidati per ogni singolo turno della seduta.
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Ing. Sergio Dondolini