a cura di Maurizio Marchi

. Decurtazione dei punti nei confronti di titolare di patente identificato successivamente.

 

Come indicato al punto 3 della circolare  n. 300/A/1/44248/109/16/1 del 12.8.2003 e secondo le disposizioni del comma 2° dell'art. 126-bis, nel caso in cui il conducente non sia stato identificato al momento dell'accertamento dell'illecito, la decurtazione di punteggio viene attribuita, se munito di patente, al proprietario del veicolo, salvo che questi, entro 30 giorni dalla notifica del verbale di contestazione, non comunichi chi era effettivamente alla guida del mezzo al momento dell'accertamento.

 

In tale ultima eventualità, in questa prima fase applicativa della nuova procedura, sono sorti dubbi in ordine alla corretta prassi da seguire da parte degli uffici di polizia. Sull'argomento, acquisito il conforme parere dell'Ufficio Studi, Ricerche e Consulenza di questo Dipartimento e dell'Ufficio Affari Legislativi e Coordinamento Studi ed Analisi del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, si precisa quanto segue.

 

Qualora il proprietario del veicolo provveda al pagamento del verbale e faccia pervenire all'ufficio procedente una dichiarazione (conforme al modello di cui all'allegato 1), sottoscritta dalla persona che era effettivamente alla guida, avente firma autenticata ovvero contenuto di dichiarazione sostitutiva di atto notorio in forma autocertificata ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, la decurtazione di punteggio sarà attribuita alla persona effettivamente identificata come conducente al momento del fatto, senza necessità di ulteriore notifica del verbale.

 

Qualora, invece, il proprietario faccia pervenire una dichiarazione con la quale comunica le generalità del conducente ma che non sia stata sottoscritta da quest’ultimo nelle forme sopraindicate, il verbale di contestazione deve essere notificato al soggetto indicato come l'effettivo trasgressore.

 

La notifica del verbale alla persona indicata come conducente deve essere effettuata sia nel caso in cui il proprietario non abbia pagato la sanzione pecuniaria, sia nel caso in cui abbia provveduto al pagamento.

 

In quest’ultimo caso, il verbale non può considerarsi definito e la somma versata dal proprietario deve essere contabilizzata in modo da non costituire pagamento in misura ridotta fino a quando la procedura amministrativa non si esaurisca anche per la persona che è stata indicata come effettivo trasgressore. In tali circostanze, infatti, deve essere riconosciuta a questi la possibilità di provvedere, a sua volta, alla presentazione di un ricorso ai sensi degli artt. 203 o 204 bis, C.d.S..

 

Se il conducente a cui è stato notificato il verbale ha presentato ricorso, la somma versata in precedenza dall'obbligato in solido deve essergli sempre restituita comunicandogli che la persona indicata come trasgressore ha fatto ricorso.

 

 Nel caso in cui, invece, la persona indicata come trasgressore non provveda al pagamento entro 60 giorni né faccia ricorso, il verbale deve intendersi definito a suo carico: pertanto, la comunicazione relativa alla decurtazione dei punti sarà inviata all'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida con le generalità di questa persona; analoga comunicazione dovrà essere inviata al Prefetto per l'irrogazione di eventuali sanzioni accessorie sulla patente di guida.

 

In tal caso, la somma pagata in precedenza dall'obbligato in solido sarà introitata quale pagamento in misura ridotta o quale acconto della somma da mettere a ruolo, in relazione alla tempestività del pagamento effettuato. 

  S.U.L.P.M e M.a.u.r.i.z.io M.a.r.c.h.i