a cura di Maurizio Marchi
3. Richiesta di fornire le generalità del
trasgressore a locatari (con contratto di leasing), usufruttuari, acquirenti
con patto di riservato dominio.
Quando il trasgressore non sia immediatamente identificato, l'art.126 bis C.d.S. impone
obbligo di chiedere al proprietario del veicolo chi fosse effettivamente alla
guida al momento dell'accertamento dell'illecito.
La norma, utilizzando il termine
"proprietario" non intende riferirsi soltanto al soggetto che
esercita un potere esclusivo sul veicolo ma anche ai soggetti che, per effetto
di un contratto di locazione finanziaria ovvero per l'esistenza di un usufrutto
o di un altro diritto di riservato dominio sul bene, ai sensi dell'art. 196
C.d.S., sono obbligati in solido con il trasgressore,
in vece del proprietario del veicolo. In tali situazioni, infatti, il
proprietario del veicolo non può esercitare né di fatto
né di diritto alcun potere di controllo sul veicolo ed il verbale di
contestazione non dovrebbe essergli neanche notificato, atteso che non è tenuto
al pagamento della relativa sanzione pecuniaria in solido con il trasgressore.
Per questo motivo, anche allo scopo di
non gravare inutilmente l'amministrazione di spese di notifica che non potranno
essere recuperate, si ritiene che, in questi casi, il verbale di contestazione
e la richiesta di fornire le informazioni relative alla
persona che si trovava alla guida debbano essere notificate direttamente al
locatario, all'usufruttuario o all'acquirente con patto di riservato dominio
che, tra l'altro, risultano espressamente richiamati nei pubblici registri ed
indicati nei documenti di circolazione.
S.U.L.P.M e
M.a.u.r.i.z.io M.a.r.c.h.i