a cura di Maurizio Marchi

 

3. Richiesta di fornire le generalità del trasgressore a locatari (con contratto di leasing), usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio.

 

Quando il trasgressore non sia immediatamente identificato, l'art.126 bis C.d.S. impone obbligo di chiedere al proprietario del veicolo chi fosse effettivamente alla guida al momento dell'accertamento dell'illecito.

 

La norma, utilizzando il termine "proprietario" non intende riferirsi soltanto al soggetto che esercita un potere esclusivo sul veicolo ma anche ai soggetti che, per effetto di un contratto di locazione finanziaria ovvero per l'esistenza di un usufrutto o di un altro diritto di riservato dominio sul bene, ai sensi dell'art. 196 C.d.S., sono obbligati in solido con il trasgressore, in vece del proprietario del veicolo. In tali situazioni, infatti, il proprietario del veicolo non può esercitare né di fatto né di diritto alcun potere di controllo sul veicolo ed il verbale di contestazione non dovrebbe essergli neanche notificato, atteso che non è tenuto al pagamento della relativa sanzione pecuniaria in solido con il trasgressore.

 

Per questo motivo, anche allo scopo di non gravare inutilmente l'amministrazione di spese di notifica che non potranno essere recuperate, si ritiene che, in questi casi, il verbale di contestazione e la richiesta di fornire le informazioni relative alla persona che si trovava alla guida debbano essere notificate direttamente al locatario, all'usufruttuario o all'acquirente con patto di riservato dominio che, tra l'altro, risultano espressamente richiamati nei pubblici registri ed indicati nei documenti di circolazione.

 

 

  S.U.L.P.M e M.a.u.r.i.z.io M.a.r.c.h.i