6. Termine per la comunicazione della decurtazione
Secondo le disposizioni dell'art. 126
bis, comma 2, C.d.S. il termine di 30 giorni entro il quale
deve avvenire la comunicazione all'Anagrafe nazionale circa la decurtazione dei
punti, decorre dal momento in cui l'organo di polizia ha avuto comunicazione
dell'avvenuta definizione del verbale di contestazione e cioè da quando ha
ricevuto formale comunicazione dell'avvenuto pagamento in misura ridotta ovvero
dell'esito dell'eventuale gravame presentato avverso il verbale.
Tale termine ha carattere ordinatorio, come appare evidente dal contesto normativo in cui è collocato, atteso che la decurtazione di punti è una conseguenza automatica della violazione contro la quale non è ammesso un autonomo gravame. Ne consegue che l'organo di polizia che ha accertato l'illecito ha sempre l'obbligo di effettuare la comunicazione alla citata Anagrafe, sebbene siano trascorsi più di 30 giorni dalla definizione del verbale.
S.U.L.P.M e
M.a.u.r.i.z.io M.a.r.c.h.i