DECURTAZIONE PUNTI: cosa succede quando il conducente non viene identificato al momento dell'accertamento dell'infrazione?
La nuova formulazione
dell’articolo 126 bis cds prevede che, quando non è stato possibile
identificare il conducente responsabile dell’infrazione per la quale è
prevista una decurtazione di punti (esempio: telefonino “al volo”, velocità
e/o sorpasso “al volo”, sosta vietata spazio invalidi, autobus, ecc), la
segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del
veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta,
all’organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del
conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo
risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è
tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all’organo di
polizia che procede. Se il proprietario del veicolo omette di fornirli, si
applica a suo carico la sanzione prevista dall’articolo 180, comma 8.
In
pratica occorre:
q inviare intimazione all’intestatario del veicolo
q a questo punto tre ipotesi
|
Vengono
comunicati i dati del conducente entro 30 gg dall’intimazione |
Non
vengono comunicati i dati del conducente (entro 30 gg dall’intimazione)
ed il proprietario è persona fisica |
Non
vengono comunicati i dati del conducente
(entro 30 gg dall’intimazione) ed il proprietario è persona
giuridica |
|
q
inserire
nel programma informatico i dati del conducente q
fare la notifica al conducente q
gestire
“i punti” come indicato per le altre pratiche |
q
fare
visura con terminale DTT per verificare se il proprietario è titolare di
patente q
non
è necessaria notifica come conducente in quanto non è stato individuato
come trasgressore q
gestire
“i punti” come indicato per le altre pratiche |
q
sanzionare
per violazione articolo 180/8 cds q
nessuna
segnalazione per i punti |