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Norma modificata |
Contenuti |
Rispetto al codice della strada |
Rispetto al decreto legge n.151/2003 |
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art.116 CDS · Introduzione del comma 8
· Introduzione del comma 8-bis
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E’
stato adeguato il testo per renderlo compatibile con la nuova
classificazione europea dei veicoli che non prevede più la categoria
delle motocarrozzette Si
consente ai minorati ed agli invalidi la possibilità di conseguire il CAP
per la guida di taxi ed autovetture da noleggio. |
Per
guidare motocarrozzette in servizio di piazza o da noleggio con conducente
era richiesto il CAP. Analogo obbligo è stato oggi previsto per il
tricicli ed i quadricicli, che, nella classificazione internazionale,
hanno sostituito le motocarrozzette. La
possibilità di conduzione di questi veicoli, già introdotta dal DL.vo
9/2002, è stata resa effettiva poiché, per mero errore,
l’intervento di modifica normativa non era stato completato. |
Non
sono state apportate modifiche in sede di conversione in legge. |
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art.125 CDS · Introduzione del comma 1 bis
· Modifica del comma 7 |
Le
patenti di guida delle categorie A, A limitata alla guida di motocicli di
cilindrata non superiore a 125 cc e di potenza massima non superiore a 11
Kw, B,C e D, comprese quelle speciali, sono valide per la guida dei
veicoli per i quali è richiesto il certificato di idoneità alla guida. Chi
guida un motociclo di cilindrata superiore a 125 cc con patente B o
superiore, rilasciata dopo il 26.4.1988, è punito con le sanzioni
dell’articolo 125 CDS. Similmente
ai casi relativi ai conducenti degli autoveicoli, l’intervento normativo
sanziona in modo autonomo colui che con la patente di categoria B o
superiore (conseguita dopo il 26.4.1998) conduce motocicli (di cilindrata
superiore a 125 cc o potenza oltre 11 Kw) senza aver conseguito la patente
A. |
A
seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.3/97 questa condotta
era priva di sanzioni perché non poteva essere applicato né l’art.116
né l’art.125 CDS. Con
la depenalizzazione dell’art.116 CDS, avvenuta con il DL.vo 507/1999,
era dubbio che questa condotta fosse di nuovo riconducibile all’art.116
comma 13 CDS. Attraverso questa modifica, viene definitivamente risolto
ogni dubbio interpretativo. |
Non sono state apportate modifiche
in sede di conversione in legge. |
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art.126 CDS · Introduzione del comma 5-bis
· Modifica del comma 7
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I
cittadini italiani temporaneamente dimoranti all’estero, possono
ottenere la conferma di validità della patente di guida anche attraverso
le rappresentanze consolari italiane presenti nel paese straniero In
caso di accertamento della violazione per guida con patente scaduta di
validità, non si procede più al fermo amministrativo del veicolo.
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La
procedura era già prevista, sia pure con circolare. Non si consentiva,
tuttavia, il rilascio di un documento sostitutivo provvisorio attestante
l’avvenuta conferma di validità. Viene
ripristinata la situazione esistente prima delle modifiche introdotte dal
DL.vo 507/1999 che aveva previsto che all’illecito conseguisse anche
l’applicazione del fermo amministrativo. Con
la modifica introdotta, perciò, all’illecito consegue solo la sanzione
accessoria del ritiro del documento di guida. La stessa sanzione si
applica anche nell’ipotesi di cui all’art.136 (circolazione con
patente straniera scaduta di validità ovvero valida ma oltre 1 anno
dall’acquisizione della residenza in Italia) |
Non sono state apportate modifiche in sede di conversione in legge. |
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artt. 119, 129 e 130 CDS · Modifiche di commi esistenti |
Dal
1 settembre 2003, i provvedimenti di sospensione o revoca della patente di
guida per mancanza dei requisiti psico-fisici sono atti definitivi. Non
è più ammesso ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti. E’
pertanto ammesso ricorso al TAR o ricorso straordinario al Presidente
della repubblica |
Era
ammesso ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti. |
Non sono state apportate modifiche in sede di conversione in legge. |
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art. 219 CDS · Modifiche di commi esistenti
· Nuovo comma 3-bis |
Viene
definita la procedura di applicazione della sanzione accessoria della
revoca della patente di guida. Il provvedimento è atto definitivo. Viene
previsto che chi subisce il provvedimento di revoca della patente non può
conseguirne un’altra prima di 1 anno. |
La
procedura era incompleta. Non
essendo previsto alcun limite, prima della modifica la revoca della
patente non precludeva la possibilità di ottenere un nuovo rilascio del
documento dopo il superamento dei prescritti esami (e quindi, in pratica,
anche dopo un mese dalla revoca). |
Non sono state apportate modifiche in sede di conversione in legge. |