(a cura di Maurizio Marchi)

 

CONDUCENTI

(modifiche degli artt.116, 125, 126, 119-129-130, 219 CDS)

 

Norma modificata

Contenuti

Rispetto al codice della strada

Rispetto al decreto legge n.151/2003

art.116 CDS

·        Introduzione del  comma 8

 

 

 

 

·        Introduzione del  comma 8-bis

 

E’ stato adeguato il testo per renderlo compatibile con la nuova classificazione europea dei veicoli che non prevede più la categoria delle motocarrozzette

 

 

 

 

Si consente ai minorati ed agli invalidi la possibilità di conseguire il CAP per la guida di taxi ed autovetture da noleggio.

Per guidare motocarrozzette in servizio di piazza o da noleggio con conducente era richiesto il CAP. Analogo obbligo è stato oggi previsto per il tricicli ed i quadricicli, che, nella classificazione internazionale, hanno sostituito le motocarrozzette.

 

 

La possibilità di conduzione di questi veicoli, già introdotta dal DL.vo 9/2002, è stata resa effettiva poiché, per mero errore,  l’intervento di modifica normativa non era stato completato.

Non sono state apportate modifiche in sede di conversione in legge.

 

 

 

 

 

 

 

 

art.125 CDS

·        Introduzione del comma 1 bis

 

 

 

 

·        Modifica del comma 7

Le patenti di guida delle categorie A, A limitata alla guida di motocicli di cilindrata non superiore a 125 cc e di potenza massima non superiore a 11 Kw, B,C e D, comprese quelle speciali, sono valide per la guida dei veicoli per i quali è richiesto il certificato di idoneità alla guida.

 

 

Chi guida un motociclo di cilindrata superiore a 125 cc con patente B o superiore, rilasciata dopo il 26.4.1988, è punito con le sanzioni dell’articolo 125 CDS.

 

Similmente ai casi relativi ai conducenti degli autoveicoli, l’intervento normativo sanziona in modo autonomo colui che con la patente di categoria B o superiore (conseguita dopo il 26.4.1998) conduce motocicli (di cilindrata superiore a 125 cc o potenza oltre 11 Kw) senza aver conseguito la patente A.

 

 

 

 

 

 

 

 

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.3/97 questa condotta era priva di sanzioni perché non poteva essere applicato né l’art.116 né l’art.125 CDS.

 

Con la depenalizzazione dell’art.116 CDS, avvenuta con il DL.vo 507/1999, era dubbio che questa condotta fosse di nuovo riconducibile all’art.116 comma 13 CDS. Attraverso questa modifica, viene definitivamente risolto ogni dubbio interpretativo.

Non sono state apportate modifiche in sede di conversione in legge.

art.126 CDS

·        Introduzione del comma 5-bis

 

 

·        Modifica del comma 7

 

I cittadini italiani temporaneamente dimoranti all’estero, possono ottenere la conferma di validità della patente di guida anche attraverso le rappresentanze consolari italiane presenti nel paese straniero

 

In caso di accertamento della violazione per guida con patente scaduta di validità, non si procede più al fermo amministrativo del veicolo.

 

 

 

La procedura era già prevista, sia pure con circolare. Non si consentiva, tuttavia, il rilascio di un documento sostitutivo provvisorio attestante l’avvenuta conferma di validità.

 

 

Viene ripristinata la situazione esistente prima delle modifiche introdotte dal DL.vo 507/1999 che aveva previsto che all’illecito conseguisse anche l’applicazione del fermo amministrativo.

 

Con la modifica introdotta, perciò, all’illecito consegue solo la sanzione accessoria del ritiro del documento di guida. La stessa sanzione si applica anche nell’ipotesi di cui all’art.136 (circolazione con patente straniera scaduta di validità ovvero valida ma oltre 1 anno dall’acquisizione della residenza in Italia)

 

Non sono state apportate modifiche in sede di conversione in legge.

artt. 119, 129 e 130 CDS

·        Modifiche di commi esistenti

Dal 1 settembre 2003, i provvedimenti di sospensione o revoca della patente di guida per mancanza dei requisiti psico-fisici sono atti definitivi.

Non è più ammesso ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

 

E’ pertanto ammesso ricorso al TAR o ricorso straordinario al Presidente della repubblica

Era ammesso ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Non sono state apportate modifiche in sede di conversione in legge.

art. 219 CDS

·        Modifiche di commi esistenti

 

 

·        Nuovo comma 3-bis

Viene definita la procedura di applicazione della sanzione accessoria della revoca della patente di guida. Il provvedimento è atto definitivo.

 

 

 

Viene previsto che chi subisce il provvedimento di revoca della patente non può conseguirne un’altra prima di 1 anno.

La procedura era incompleta.

 

 

 

 

 

Non essendo previsto alcun limite, prima della modifica la revoca della patente non precludeva la possibilità di ottenere un nuovo rilascio del documento dopo il superamento dei prescritti esami (e quindi, in pratica, anche dopo un mese dalla revoca).

Non sono state apportate modifiche in sede di conversione in legge.