PATENTE A PUNTI
(modifiche all’articolo 126-bis CDS)
La disciplina della patente a punti prevista dal DL.vo 9/2002 è entrata completamente in vigore. Sono state apportate solo
alcune modifiche necessarie per adeguarne i contenuti alla previsione di nuove sanzioni. Di seguito si rassegna tutta la nuova
disciplina:
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Norma modificata |
Contenuti |
Rispetto
al codice della strada |
Rispetto
al decreto legge n.151/2003 |
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art. 126-bis CDS
· modifica del comma 1
· introduzione del comma 1 bis
· modifica del comma 2
· modifica del comma 5
· modifica al comma 4
· modifica della tabella del punteggio
|
·
Al momento del rilascio della patente
viene attribuito un punteggio di venti punti che viene annotato
nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, tenuto dal DTTSIS ·
Il punteggio di ciascun conducente
subisce riduzioni ad ogni comunicazione relativa alla violazione di una
tra le norme di comportamento più gravi ·
L'elenco delle violazioni con riduzione
di punteggio è contenuto nella tabella allegata al codice. ·
La mancanza dei documenti a bordo
del veicolo non comporta riduzione di punteggio. ·
La decurtazione viene disposta dal
Dipartimento dei Trasporti Terrestri al momento della definizione del
verbale di accertamento di una violazione (cioè dopo il pagamento della
sanzione oppure, se questo non è avvenuto, alla scadenza dei termini per
impugnarla o, infine, all'esito negativo dell'eventuale impugnazione al
prefetto o al giudice di pace o per Cassazione). ·
Nessun provvedimento di riduzione è
applicato direttamente dagli organi di polizia che hanno accertato la
violazione. · Gli
organi di polizia, entro 30 giorni, comunicano l’applicazione della
sanzione o l’esito negativo dei ricorsi all'anagrafe nazionale degli
abilitati alla guida ·
La decurtazione è comunicata
all'interessato a cura del DTTSIS ·
Il titolare può controllare in tempo
reale presso l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida lo stato
della propria patente. · Al
termine del punteggio disponibile, è disposta la revisione della patente
di guida La
decurtazione del punteggio avviene a seguito della comunicazione
dell’avvenuta violazione all’Anagrafe nazionale degli abilitati alla
guida In
caso di accertamento di più violazioni nella stessa circostanza, non si
possono cumulare più di 15 punti (salvo che, anche per un sola
violazione, sia prevista sospensione o la revoca della patente) Se
il conducente non è identificato, la decurtazione del punteggio è posta
a carico del proprietario del veicolo salvo che questi non comunichi,
entro 30 giorni, l’identità della persona che era alla guida. La
trasmissione delle violazioni all’Anagrafe nazionale degli abilitati
alla guida da parte degli organi di polizia stradale può avvenire solo
per via telematica. Il
recupero del punteggio di 20 punti avviene automaticamente se il
conducente, per 2 anni consecutivi, non commette violazioni che comportano
decurtazione di punti. Se
il conducente che ha almeno 20 punti non commette violazioni per 2 anni,
viene assegnato un “bonus” di 2 punti ogni due anni, con un massimo di
10 punti aggiuntivi. Per
le patenti di guida utili allo svolgimento di attività professionali è
stata prevista la possibilità di recuperare 9 punti anziché 6. (V. oltre
– modifiche nel settore dell’autotrasporto) La
tabella è stata completamente rivista per adeguarla alle nuove sanzioni
introdotte dal DL e da altre leggi speciali sopravvenute (es, modifica
art.189 CDS). |
Si tratta di un nuovo istituto giuridico.
Resta pienamente efficace il sistema sanzionatorio attuale con la possibilità di applicazione della sanzione accessoria della sospensione immediata della patente di guida.
Infatti questa particolare procedura, prevede la sospensione della patente solo se il conducente, scaduto il punteggio, non si presenta agli esami entro i 30 giorni successivi
Nella
versione originaria dell’art.126-bis CDS si prevedeva che la
decurtazione fosse operativa dopo la commissione della violazione. La
formulazione originaria prevedeva la possibilità di decurtazione del
punteggio solo se il conducente era identificato in modo inequivocabile al
momento dell’accertamento. La
formulazione originaria della norma consentiva anche l’utilizzazione di
moduli cartacei. Nell’originaria
formulazione della norma occorrevano 3 anni senza violazioni per
recuperare il pieno punteggio. Il
“meccanismo premiale” non era previsto. La
diversificazione dei percorsi di recupero in base alla categoria di
patente non era prevista. Rispetto
all’originaria formulazione della tabella sono state fortemente
aumentati alcuni punteggi. |
Sono
state apportate modifiche in sede di conversione in legge:
· Risponde
il proprietario del veicolo se il conducente non è identificato. · Il
periodo di tempo senza violazioni necessario per recuperare i 20 punti
iniziali passa da 3 a 2 anni. · C’è
un “bonus” di 2 punti ogni 2 anni per i conducenti più corretti. · I
punteggi sono stati tutti rivisti ed in molti casi inaspriti. · Il
raddoppio dei punti per i neopatentati si applica solo per le patenti
rilasciate dopo il 1.10.2003. · Il
neopatentato, ai fini del raddoppio del punteggio e della decurtazione,
diventa solo chi ha la patente da meno di 3 anni (prima era 5 anni). |