(a cura di Maurizio Marchi)

 

PATENTE A PUNTI

(modifiche all’articolo 126-bis CDS)

 

La disciplina della patente a punti prevista dal DL.vo 9/2002 è entrata completamente in vigore. Sono state apportate solo

alcune modifiche necessarie per adeguarne i contenuti alla previsione di nuove sanzioni. Di seguito si rassegna tutta la nuova

disciplina:

 

Norma modificata

Contenuti

Rispetto al codice della strada

Rispetto al decreto legge n.151/2003

art. 126-bis CDS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·        modifica del comma 1

 

 

·        introduzione del comma 1 bis

 

 

 

 

 

 

 

 

·        modifica del comma 2

 

 

 

·        modifica del comma 5

 

 

 

 

 

 

 

 

·        modifica al comma 4

 

 

 

·        modifica della tabella del punteggio

 

·          Al momento del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti che viene annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, tenuto dal DTTSIS

·         Il punteggio di ciascun conducente subisce riduzioni ad ogni comunicazione relativa alla violazione di una tra le norme di comportamento più gravi

·          L'elenco delle violazioni con riduzione di punteggio è contenuto nella tabella allegata al codice.

·           La mancanza dei documenti a bordo del veicolo non comporta riduzione di punteggio.

·          La decurtazione viene disposta dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri al momento della definizione del verbale di accertamento di una violazione (cioè dopo il pagamento della sanzione oppure, se questo non è avvenuto, alla scadenza dei termini per impugnarla o, infine, all'esito negativo dell'eventuale impugnazione al prefetto o al giudice di pace o per Cassazione).

·          Nessun provvedimento di riduzione è applicato direttamente dagli organi di polizia che hanno accertato la violazione.

·          Gli organi di polizia, entro 30 giorni, comunicano l’applicazione della sanzione o l’esito negativo dei ricorsi all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida

·          La decurtazione è comunicata all'interessato a cura del DTTSIS

·          Il titolare può controllare in tempo reale presso l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida lo stato della propria patente.

·         Al termine del punteggio disponibile, è disposta la revisione della patente di guida

 

La decurtazione del punteggio avviene a seguito della comunicazione dell’avvenuta violazione all’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida

 

In caso di accertamento di più violazioni nella stessa circostanza, non si possono cumulare più di 15 punti (salvo che, anche per un sola violazione, sia prevista sospensione o la revoca della patente)

 

Se il conducente non è identificato, la decurtazione del punteggio è posta a carico del proprietario del veicolo salvo che questi non comunichi, entro 30 giorni, l’identità della persona che era alla guida.

 

 

La trasmissione delle violazioni all’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida da parte degli organi di polizia stradale può avvenire solo per via telematica.

 

 

Il recupero del punteggio di 20 punti avviene automaticamente se il conducente, per 2 anni consecutivi, non commette violazioni che comportano decurtazione di punti.

 

Se il conducente che ha almeno 20 punti non commette violazioni per 2 anni, viene assegnato un “bonus” di 2 punti ogni due anni, con un massimo di 10 punti aggiuntivi.

 

 

 

Per le patenti di guida utili allo svolgimento di attività professionali è stata prevista la possibilità di recuperare 9 punti anziché 6. (V. oltre – modifiche nel settore dell’autotrasporto)

 

 

La tabella è stata completamente rivista per adeguarla alle nuove sanzioni introdotte dal DL e da altre leggi speciali sopravvenute (es, modifica art.189 CDS).

Si tratta di un nuovo istituto giuridico.

 

Resta pienamente efficace il sistema sanzionatorio attuale con la possibilità di applicazione della sanzione accessoria della sospensione immediata della patente di guida.

 

Infatti questa particolare procedura, prevede la sospensione della patente solo se il conducente, scaduto il punteggio, non si presenta agli esami entro i 30 giorni successivi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella versione originaria dell’art.126-bis CDS si prevedeva che la decurtazione fosse operativa dopo la commissione della violazione.

 

La formulazione originaria prevedeva la possibilità di decurtazione del punteggio solo se il conducente era identificato in modo inequivocabile al momento dell’accertamento.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La formulazione originaria della norma consentiva anche l’utilizzazione di moduli cartacei.

 

 

 

Nell’originaria formulazione della norma occorrevano 3 anni senza violazioni per recuperare il pieno punteggio.

 

 

Il “meccanismo premiale” non era previsto.

 

 

 

 

 

 

La diversificazione dei percorsi di recupero in base alla categoria di patente non era prevista.

 

 

 

 

Rispetto all’originaria formulazione della tabella sono state fortemente aumentati alcuni punteggi.

Sono state apportate modifiche in sede di conversione in legge:

·         Risponde il proprietario del veicolo se il conducente non è identificato.

·         Il periodo di tempo senza violazioni necessario per recuperare i 20 punti iniziali passa da 3 a 2 anni.

·         C’è un “bonus” di 2 punti ogni 2 anni per i conducenti più corretti.

·         I punteggi sono stati tutti rivisti ed in molti casi inaspriti.

·         Il raddoppio dei punti per i neopatentati si applica solo per le patenti rilasciate dopo il 1.10.2003.

·         Il neopatentato, ai fini del raddoppio del punteggio e della decurtazione, diventa solo chi ha la patente da meno di 3 anni (prima era 5 anni).