PATENTE SPECIALE DI SERVIZIO
(modifiche agli artt. 138 e 139 CDS)
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Norma modificata |
Contenuti |
Rispetto al codice della strada |
Rispetto al decreto legge n.151/2003 |
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art. 138 CDS |
I
conducenti muniti di patenti militari ed assimilate (compresa Polizia e
VVFF), possono condurre anche i veicoli con targa civile appartenenti alle
Amministrazioni dello Stato presso le quali prestano servizio |
I
conducenti muniti di patente militare o assimilata potevano condurre solo
i veicoli con targa speciale dell’Amministrazione di appartenenza. |
Norma di nuova introduzione |
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art.139 CDS (riscrittura) |
Ai
soggetti già in possesso di patente di guida e abilitati allo svolgimento
di compiti di polizia stradale dell'articolo 12 viene rilasciata apposita
patente di servizio la cui validità è limitata alla guida di veicoli
dell'amministrazione di appartenenza. Con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con
il Ministro dell'interno, sono stabiliti i requisiti e le modalità per il
rilascio di tale patente. |
La
patente speciale era già prevista ma il suo rilascio era limitato ai
soggetti che conducevano veicoli immatricolati per uso esclusivo di
polizia stradale. Con la nuova previsione, invece, l’obbligo è esteso a
tutti i soggetti che espletano funzioni di polizia stradale e che
conducono veicoli dell’Amministrazione (anche non immatricolati per uso
esclusivo). |
Norma di nuova introduzione |