(a cura di Maurizio Marchi)

 

PATENTE SPECIALE DI SERVIZIO

(modifiche agli artt. 138 e 139 CDS)

Norma modificata

Contenuti

Rispetto al codice della strada

Rispetto al decreto legge n.151/2003

art. 138 CDS

I conducenti muniti di patenti militari ed assimilate (compresa Polizia e VVFF), possono condurre anche i veicoli con targa civile appartenenti alle Amministrazioni dello Stato presso le quali prestano servizio

I conducenti muniti di patente militare o assimilata potevano condurre solo i veicoli con targa speciale dell’Amministrazione di appartenenza.

Norma di nuova introduzione

art.139 CDS (riscrittura)

Ai soggetti già in possesso di patente di guida e abilitati allo svolgimento di compiti di polizia stradale dell'articolo 12 viene rilasciata apposita patente di servizio la cui validità è limitata alla guida di veicoli dell'amministrazione di appartenenza.

 

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i requisiti e le modalità per il rilascio di tale patente.

La patente speciale era già prevista ma il suo rilascio era limitato ai soggetti che conducevano veicoli immatricolati per uso esclusivo di polizia stradale. Con la nuova previsione, invece, l’obbligo è esteso a tutti i soggetti che espletano funzioni di polizia stradale e che conducono veicoli dell’Amministrazione (anche non immatricolati per uso esclusivo).

Norma di nuova introduzione