Attraverso la modifica degli articoli 171 e 172 CDS, si è provveduto a disciplinare in modo più organico l’uso
dei dispositivi di protezione e ritenuta, adeguando la normativa all’esigenza di una maggiore efficacia deterrente
delle sanzioni che induca ad un più rigoroso rispetto delle disposizioni. In particolare:
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Norma modificata |
Contenuti |
Rispetto al codice della strada |
Rispetto al decreto legge n.151/2003 |
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art. 171 CDS · modifiche dei commi 1, 1-bis, 2 e 3;
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Per
quanto riguarda l’uso del casco di protezione, · si
è aumentata la sanzione pecuniaria; · si
è previsto che alla stessa consegua, in ogni caso, il fermo
amministrativo del veicolo; · è
stato inoltre previsto l’obbligo del casco anche per i conducenti ed i
passeggeri dei quadricicli e dei tricicli non dotati di cellula di
sicurezza o di carrozzeria chiusa. Alla
luce della possibilità di trasporto di passeggero su ciclomotore, è
stato esteso l’obbligo di utilizzo del casco anche a quest’ultimo,
nonché a conducenti e passeggeri di ciclomotori e motoveicoli a più di
due ruote. Nel
contempo è stata ampliata l’esenzione da tale obbligo ai conducenti e
passeggeri dei ciclomotori e motoveicoli a tre o a quattro ruote dotati di
carrozzeria chiusa, oltre che conducenti di ciclomotori e di motocicli a
due o tre ruote muniti di cellula di sicurezza. Sono
state inasprite le sanzioni pecuniarie, che ora sono applicabili, insieme
al fermo del veicolo, anche al conducente minorenne. Sono state inasprite
le sanzioni a carico del conducente maggiorenne e dei passeggeri, che
vedono applicato, oltre alla sanzione pecuniaria, anche il fermo
amministrativo del veicolo |
La
sanzione pecuniaria passa · nel
minimo da Euro 33,60 a Euro 68,25 · nel
massimo da Euro 137,55 a Euro 275,10. È
prevista, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, l’applicazione della
sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per 30 gg. per
tutte le violazioni commesse in materia di uso del casco. Tale misura era
prevista, in via alternativa a quella pecuniaria, solo per il conducente
minorenne. |
Non
sono state apportate modifiche in sede di conversione in legge. |
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art.172 CDS · modifiche ai commi 8 e 9 |
Per
quanto concerne le cinture di sicurezza, oltre ad un inasprimento della
sanzione pecuniaria, si è previsto che, in caso di recidiva nella
violazione, consegua la sospensione della patente di guida da 15
giorni a 2 mesi. |
La
sanzione pecuniaria per chi non fa uso di cinture o degli altri sistemi di
ritenuta passa · nel minimo da Euro 33,60 a Euro 68,25 · nel massimo da Euro 137,55 a Euro 275,10. Non
era prevista una sanzione accessoria in caso di recidiva. La
sanzione pecuniaria per chi, pur facendo uso della cintura, ne ostacola il
normale funzionamento, passa · nel
minimo da Euro 19,95 a Euro 33,60 · nel
massimo da Euro 81,90 a Euro 137,55. |
Non sono state apportate modifiche in sede di conversione in legge |