Le modifiche più significative concernenti il settore dell’autotrasporto riguardano i veicoli, la patente di guida
con riferimento alla patente a punti e l’inasprimento di alcune norme sanzionatorie.
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Norma modificata |
Contenuti |
Rispetto al codice della strada |
Rispetto al decreto legge n.151/2003 |
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art. 72 CDS · nuovo comma 2-bis
· nuovo comma 2-ter |
· E’
previsto che, dal 1.7.2004, durante la marcia, i veicoli adibiti al
trasporto di cose, con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t,
devono essere equipaggiati con: strisce posteriori e laterali
retro-riflettenti al fine di renderne maggiormente visibile la
sagoma . · E’
previsto che, dal 1.1.2005, durante la marcia, i veicoli adibiti al
trasporto di persone e cose, con massa complessiva a pieno carico
superiore a 7 t, devono essere equipaggiati con dispositivi paraspruzzi
per evitare la nebulizzazione in caso di pioggia La
disposizione non è immediatamente operativa perché richiede
l’emanazione di decreti attuativi che fissino le caratteristiche dei
dispositivi. |
La
prescrizione non era prevista. La
sanzione pecuniaria applicabile è da un minimo di Euro 68,25 ad un
massimo di Euro 275,10 |
· La
nuova previsione è stata limitata ai soli veicoli immatricolati in
Italia. · L’entrata
in vigore della disposizione dell’art.72 bis, che era immediatamente
esecutiva, è stata rinviata al 1.7.2004. · E’
stato introdotto l’obbligo dei paraspruzzi. · Le
sanzioni pecuniarie per chi non monta i dispositivi paraspruzzi si
applicano a decorrere dal 1 gennaio 2005. |
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art. 126-bis CDS · modifica del comma 4
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Per
le patenti di guida utilizzate per lo svolgimento di attività
professionali aventi una autonoma disciplina è stata prevista la
possibilità, per i relativi titolari, di recuperare 9 punti anziché 6. La
prescrizione si applica solo a seguito di specifici corsi di
aggiornamento, qualora siano stati loro decurtati punti per la violazione
delle norme previste dalla tabella allegata al decreto legislativo n.
9/2002. |
La
formulazione originaria dell’art.126-bis non riportava distinzioni tra i
soggetti abilitati alla guida in ordine al numero di punti da recuperare,
prevedendo per tutti il massimo di 6 per ciascun corso di aggiornamento |
E’
stata modificata la formulazione in modo che la possibilità di
beneficiare di una più ampia riabilitazione sia limitata solo a coloro
che sono possessori del certificato di abilitazione professionale
unitamente alla patente di guida B, C, D, CE, DE. (non è sufficiente la
sola patente B o superiore) |
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art. 174 CDS · modifica del comma 4, 5 e 8
· introduzione del comma 7-bis
Art. 178 CDS · modifiche del comma 3, · nuovo comma 4-bis
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Si
è previsto un incremento delle sanzioni pecuniarie nel caso in cui i
conducenti non osservino i periodi di guida, di riposo e di pausa. in
caso di inottemperanza del divieto, imposto dall’agente accertatore, di
non riprendere la marcia, se non dopo aver provveduto ad effettuare i
prescritti periodi di riposo o di pausa, è prevista una sanzione
pecuniaria ed il ritiro dei documenti. Viene
mutuata la medesima disciplina dell’art.174 CDS Il
recupero dei documenti ritirati su strada avviene presso il reparto da cui
dipendono gli agenti accertatori, previa verifica del rispetto delle
condizioni richieste dall’art.174 e con annotazione specifica sul
verbale di contestazione |
La
sanzione amministrativa per il conducente che supera i periodi di guida
prescritti o non rispetta i periodi di riposo passa · nel
minimo da Euro 68,25 a Euro 137,55 · nel
massimo da Euro 275,10 a Euro 550,20. Nell’originaria
formulazione dell’art.174 CDS non erano previste sanzioni accessorie. |
E’
stata eliminata la previsione secondo la quale la sanzione era dimezzata
se il superamento dei periodi di guida o l’inosservanza dei periodi di
pausa è di non superava i 45 m. ed era dovuto alla necessità di
raggiungere il più vicino luogo di sosta La previsione, tuttavia, con
contenuto simile, si trova anche nel Reg. CEE 3820/85. È
stata soppressa la disposizione secondo la quale la sanzione pecuniaria,
oltre che al conducente, era applicabile anche al committente del
trasporto svolto per suo conto esclusivo. Non
è più previsto il ritiro dei documenti a seguito della contestazione
della violazione (la misura consegue, infatti, solo in caso di mancato
rispetto dell’intimazione a non proseguire il viaggio). |
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art. 179 CDS · modifica della rubrica · modifiche dei commi 1, 3, 7, 9 · nuovi commi 2-bis, 6-bis
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La
norma si occupa della disciplina del cronotachigrafo e del limitatore
della velocità. · Si
è prevista una nuova articolazione delle sanzioni, connesse al limitatore
della velocità (più gravi); · è
stata definita una particolare procedura di verifica nel caso in cui gli
organi accertatori abbiano fondato motivo di ritenere che il
cronotachigrafo o il limitatore di velocità siano alterati, manomessi
ovvero non funzionanti. In tali casi, gli organi di Polizia dispongono, a
spese del titolare della licenza o dell’autorizzazione al trasporto, la
verifica necessaria presso l’officina specializzata più vicina. Una
disciplina più severa è stata prevista per chi circola con un
autoveicolo non munito di limitatore di velocità, quando previsto, o con
caratteristiche non rispondenti a quelle prescritte o non funzionante. In
tal caso la sanzione va da Euro 800,00 ad Euro 3.200,00 ed
è raddoppiata nel caso in cui l’infrazione riguardi la manomissione o
l’alterazione del limitatore di velocità. In
tale ultima ipotesi, la sanzione accessoria non è più la sospensione
della patente, bensì la revoca. |
Le
sanzioni per la mancanza o l’alterazione del limitatore di velocità
erano più lievi ed erano riconducibili all’art.72 CDS. Non
era prevista una specifica procedura di controllo dello strumento |
Sono
state previste solo modifiche di carattere formale |
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art. 207 CDS · modifiche dei commi 2, 2 bis, 3
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È
sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo, quale conseguenza
immediata del mancato versamento della cauzione dovuta nel caso in cui il
conducente di un veicolo immatricolato all’estero non effettui il
pagamento immediato della sanzione pecuniaria derivante da violazioni al
Codice della Strada. La
stessa misura si applica anche al conducente munito di patente
extracomunitaria che guida un veicolo immatricolato in Italia. La
procedura per l’irrogazione delle sanzioni pecuniarie ai conducenti di
veicoli immatricolati all’estero (Paesi U.E. Paesi dello Spazio
economico europeo, Paesi extra UE) è stata modificata escludendo la
possibilità di trattenere la patente di guida allorquando il trasgressore
non abbia fornito la cauzione per il pagamento della sanzione. In tal modo
si è allineata la disciplina di tale fattispecie a quella vigente in
altri Paesi europei. |
La
precedente formulazione prevedeva invece quale misura principale il ritiro
della patente e solo ove ciò non fosse possibile, il fermo del veicolo |
È’
stata introdotta l’estensione della nuova misura per i conducenti muniti
di patente extracomunitaria. |