USO DEI DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE E DI ILLUMINAZIONE
(modifica agli artt.151, 152, 153 e 162 CDS)
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Norma modificata |
Contenuti |
Rispetto al codice della strada |
Rispetto al decreto legge n.151/2003 |
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art.151 CDS · modifica comma 1, lett. h) e p) · aggiunta di altre lettere |
Viene modificata la definizione di luce di posizione, che comprende sia la luce anteriore e posteriore che quella laterale, nonché quella del pannello retro-riflettente e fluorescente. Viene introdotta la previsione di fonti luminose già disciplinate in altre parti del codice o in altre fonti normative (luce lampeggiante blu, luce lampeggiante gialla o arancione), o previste dalla disciplina europea per l’omologazione dei veicoli (luci di marcia diurna, luci d’angolo, proiettore di svolta. |
È’ stato aggiornato l’elenco delle fonti luminose, in particolare con l’introduzione delle luci di marcia diurna, il cui uso, alternativo ai dispositivi anabbaglianti durante le ore diurne, è previsto nel rinnovato art.152 CDS.
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Non sono state apportate modifiche in sede di conversione in legge |
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art. 152 CDS · modifica dei commi 1, 1-bis e 1-ter
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E’
obbligatorio tenere accesi i dispositivi di illuminazione (luci diurne o
proiettori anabbaglianti, luci della targa, ... ) anche nelle ore diurne
su tutte le strade fuori dei centri abitati. Per
i ciclomotori e per i motocicli l’obbligo vale anche nei centri abitati Con
la modifica dell’art.152 CDS si è consentito, in alternativa
all’obbligo di utilizzazione dei proiettori anabbaglianti, la possibilità,
per i veicoli che ne sono dotati, di accendere solo le luci di marcia
diurna. |
L’obbligo
era vigente sempre per i ciclomotori ed i motocicli, solo sulle autostrade
e sulle strade extraurbane principali per gli autoveicoli. Sulle
strade urbane, l’uso dei dispositivi è facoltativo Naturalmente,
nelle ore notturne ed in ogni altro caso di scarsa visibilità, permane
l’obbligo di utilizzare i proiettori anabbaglianti o quelli di profondità,
a seconda delle esigenze, secondo quanto prescritto nell’art.153 CDS. . |
E’
stata prevista una deroga per i veicoli d’interesse storico o
collezionistico |
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art.
153 CDS modifica dei commi
1, 2, 4, 5, 6 |
È
stato inserito in questo articolo l’ambito temporale e spaziale
dell’uso dei dispositivi di illuminazione, prima contenuto
nell’art.152 CDS. |
Viene
modificata la vecchia disciplina che distingueva l’uso dei dispositivi
anabbaglianti e dei proiettori di profondità per adeguarne il contenuto
alla nuova previsione dell’articolo 152 CDS. |
Non sono state apportate modifiche in sede di conversione in legge |
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art.
162 CDS nuovo comma 4-bis |
È
stato previsto l’obbligo dell’utilizzazione di dispositivi rifrangenti
ad elevata visibilità per i conducenti che circolano sulla strada e vanno
a collocare il segnale mobile di pericolo (triangolo). Dal
1.1.2004, inoltre, i conducenti che scendono dal veicolo e circolano sulla
strada, anche dopo aver collocato il triangolo, deve usare un giubbetto
rifrangente o bretelle rifrangenti di tipo omologato. Occorre
precisare che · Gli
obblighi sono stati posti in relazione ai casi di scarsa o limitata
visibilità in cui il codice impone la collocazione sulla strada del
segnale mobile di pericolo (triangolo) di cui devono essere dotati i
veicoli a motore e serve per garantire la migliore visibilità del
conducente nella delicata fase di collocazione del segnale stesso. · Non
è previsto l’obbligo di avere a bordo del veicolo i dispositivi · Può
essere oggetto di sanzione solo il comportamento del conducente che non si
rende visibile durante la fase di collocazione del segnale mobile di
pericolo (triangolo). |
È
una modifica dell’art.162 in materia di comportamenti in caso di avaria
del veicolo (segnalazione del veicolo fermo, discesa del conducente e del
passeggero). Il
nuovo obbligo di utilizzare dispositivi rifrangenti di tipo approvato
riguarda colui che colloca il triangolo nella fase di presegnalazione ed
il conducente che, comunque, scende e circola sulla strada. |
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Gli obblighi
diventano due: Ø
un obbligo di
indossare capi rifrangenti per chiunque si reca a collocare il triangolo; Ø
Un altro obbligo
di usare giubbetti o bretelle rifrangenti per il conducente che scende dal
veicolo e circola sulla strada. · L’
obbligo di indossare un giubbetto rifrangente o bretelle rifrangenti
decorre dal 1.1.2004. · La
gamma dei dispositivi utilizzabili deve essere individuata con un
provvedimento ministeriale mentre prima era rimessa al prudente
apprezzamento dell’utente (l’unica condizione era che fosse sempre
ben visibile). · Non
sono più consentiti i dispositivi luminosi in alternativa a quelli
rifrangenti. |