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Norma modificata |
Contenuti |
Rispetto al codice della strada |
Rispetto al decreto legge n.151/2003 |
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art.
186 CDS (riscrittura)
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Si
possono effettuare test di screening su tutti i conducenti per poter
verificare abuso di alcool (i risultati non sono fonte di prova ma
consentono l’effettuazione di test con etilometri). E’
stata inasprita la sanzione in caso di rifiuto a sottoporsi ai test (sia
di screening che con etilometro). Infatti, oltre alla sanzione penale, si
può applicare la sanzione accessoria della sospensione della patente di
guida (come se il conducente fosse risultato positivo). Gli
accertamenti con etilometro possono essere effettuati in ogni caso
d’incidente stradale Gli
organi di polizia stradale possono accompagnare l’utente da sottoporre
all’esame presso i propri uffici o presso altra struttura specializzata. E’
possibile l’effettuazione degli esami sui conducenti che sono rimasti
feriti nel corso di un incidente stradale e sono stati ricoverati per cure
mediche. E’
stata prevista la revoca della patente di guida nei confronti di
conducenti professionali sorpresi a guidare veicoli pesanti in stato di
ebbrezza. Il
conducente nei confronti del quale sia accertato il reato di guida in
stato di ebbrezza, prima di riavere la patente sospesa, deve in ogni caso
sottoporsi ad un esame specialistico (presso la Commissione medica locale)
per verificare che non sia etilista cronico o faccia abitualmente abuso di
alcol. Se
il conducente è sorpreso a guidare con un tasso alcoolemico superiore a
1,5 gr/l, oltre alla sospensione della patente di guida per il tempo
stabilito dal prefetto (come sanzione accessoria) può essere disposta la
sospensione cautelare a tempo indeterminato fino a quando non sia escluso,
attraverso un esame medico specialistico, che il conducente non è un etilista
cronico o abituale (in questo caso viene revocata la patente). Il
reato è competenza del Tribunale (viene sottratto al Giudice di Pace al
quale la cognizione era stata attribuita nel 2000). La
nuova formulazione della norma, completa il processo di riforma iniziato
con D.Lvo 15.01.2002 n.9 (le cui disposizioni sono state fatte confluire
nella nuova disciplina) La
norma consente che siano effettuati controlli preliminari (screening) con
dispositivi o test sul comportamento allo scopo di effettuare una prima
valutazione (rapida e non invasiva) dell’eventuale abuso di sostanze
alcoliche finalizzato, in caso di esito positivo, ad un esame più
accurato con un etilometro omologato. Ciò permetterà di aumentare in
modo significativo il numero dei conducenti controllati, sottoponendo ad
un esame più accurato (e necessariamente più lento ed oneroso) solo i
conducenti che manifestano valori di screening superiori alla soglia
minima. Il test di screening non costituirà fonte di prova dello stato di
ebbrezza ma semplice indizio sulla base del quale motivare adeguatamente e
nel rispetto dei diritti degli utenti, un esame più specifico con
etilometro, i cui risultati sono fonte di prova ai fini
dell’applicazione delle sanzioni previste. Sono
state confermate e riprodotte le modifiche già introdotte dal D.Lvo
15.01.2002 n.9 che consentono l’esame del tasso alcolemico in ambito
ospedaliero nei confronti dei conducenti coinvolti in incidenti stradali e
sottoposti a cure mediche. Resta invariato il tasso alcolemico
minimo per essere considerati in stato di ebbrezza (0,5 gr/l). |
L’accertamento
era consentito solo in caso di fondato sospetto ed era possibile
utilizzare solo gli etilometri che richiedono tempi e procedure più
lunghe e complesse. Chi
si rifiutava di sottoporsi all’esame aveva una sanzione più lieve (
senza la sanzione accessoria) di chi, dopo esservi sottoposto, risultava
positivo all’esame superando i limiti consentiti. In
caso d’incidente, l’accertamento era possibile solo quando vi era il
fondato motivo di ritenere che il conducente fosse sotto l’effetto
dell’alcool.
Gli
accertamenti con etilometro potevano essere fatti solo sulla strada
(spesso con molte difficoltà pratiche). L’esame
in ambito ospedaliero, su campioni di sangue (prelevato con il consenso
della persona sottoposta a cure), non era disciplinato. La
misura era già stata introdotta dal DL.vo 9/2002. Con l’approvazione
della modifica all’art.219 (revoca della patente di guida) il conducente
non può conseguire una nuova patente prima di un anno. Dopo
l’accertamento dello stato di ebbrezza, non venivano compiuti in modo
sistematico accertamenti sanitari successivi per verificare che il
conducente avesse ancora i requisiti psico-fisici per guidare. La
previsione è completamente nuova. |
Il
reato è ritornato ad essere di competenza del Tribunale (è stato perciò
sottratto alla cognizione del Giudice di Pace)
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